- Emanante: Giunta regionale
- Regione: Liguria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 35
- Data fonte: 28/10/2013
Thesaurus: Formazione, Tirocini
Abstract:
La presente deliberazione recepisce le linee guida adottate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni in materia di tirocini, innovando la precedente disciplina regionale di cui all’allegato A della DGR n. 555/2012. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti disposizioni i tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani; i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo; i tirocini estivi di orientamento svolti nell’ambito del territorio regionale. Sono esclusi invece, i tirocini curricolari, i tirocini per l’accesso alle professioni richiesti dagli ordini professionali e i tirocini transnazionali realizzati nell’ambito del Lifelong Learning Programme. L’art. 13 dell’Allegato A prevede in favore dei tirocinanti la corresponsione di un’indennità di partecipazione di importo non inferiore ai 400 euro lordi mensili. Diversamente, nel caso di tirocini estivi, è prevista l’eventualità, ma non l’obbligatorietà, di riconoscere al tirocinante un’indennità di partecipazione, purchè tale eventualità sia esplicitata nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e che la sua entità sia indicata nel progetto formativo individuale.
La presente deliberazione recepisce le linee guida adottate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni in materia di tirocini, innovando la precedente disciplina regionale di cui all’allegato A della DGR n. 555/2012. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti disposizioni i tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani; i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo; i tirocini estivi di orientamento svolti nell’ambito del territorio regionale. Sono esclusi invece, i tirocini curricolari, i tirocini per l’accesso alle professioni richiesti dagli ordini professionali e i tirocini transnazionali realizzati nell’ambito del Lifelong Learning Programme. L’art. 13 dell’Allegato A prevede in favore dei tirocinanti la corresponsione di un’indennità di partecipazione di importo non inferiore ai 400 euro lordi mensili. Diversamente, nel caso di tirocini estivi, è prevista l’eventualità, ma non l’obbligatorietà, di riconoscere al tirocinante un’indennità di partecipazione, purchè tale eventualità sia esplicitata nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e che la sua entità sia indicata nel progetto formativo individuale