- Regione: Veneto
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 52
- Data fonte: 26/06/2009
Thesaurus: Decentramento
La Giunta regionale
(omissis)
Delibera
1. Di approvare le “Linee guida per la progettazione di attività formative nei CFP trasferiti alle Province dall’1.9.2001” riportate in allegato A del presente provvedimento;
2. Di approvare il formulario per la presentazione di progetti provinciali riferiti ad attività formative e di politica attiva del lavoro riportato in allegato B del presente provvedimento;
3. Di stabilire che il presente provvedimento sarà comunicato direttamente alle Amministrazioni provinciali destinatarie del medesimo dalla Direzione Formazione;
4. Di stabilire che i Piani provinciali degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro da realizzare nell’a.f. 2009-2010 – adottati con provvedimento delle Amministrazioni provinciali o con determina dei competenti Dirigenti provinciali – dovranno essere trasmessi alla Giunta regionale del Veneto ? Direzione Formazione, Via Allegri, 29 ? 30174 Venezia/Mestre entro il 10 luglio 2009;
5. Di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione l’approvazione del Piano annuale delle attività trasferite alle province – a.f. 2009/2010;
6. Di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto della presente deliberazione, ivi compresa l’emanazione di ogni eventuale provvedimento si rendesse necessario per garantire l’attuazione del presente provvedi- mento;
7. Di precisare – in relazione alla Dgr 916/2009 – che la clausola prevista al punto 9.b. della direttiva allegato B (“In ogni caso il numero complessivo di interventi in assolvimento dell’obbligo di istruzione per cui viene chiesto il finanzia- mento non può superare il totale degli interventi finanziati nel 2008/2009”) deve intendersi come non vincolante per le motivazioni espresse in premessa;
8. di fissare al 31.8.2010 il termine ultimo per la realizzazione degli interventi formativi approvati nel citato Piano annuale.