DELIBERAZIONI N 001431 DEL 23/12/2002

  • Emanante: 3
  • Regione: Toscana
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 3
  • Data fonte: 15/01/2003
L.r. 52/98 - attivita` socialmente utili: autorizzazione alla prosecuzione dell`attivita`.

Abstract:

La giunta regionale della regione toscana ha deliberato l’autorizzazione alla prosecuzione delle attivita socialmente utili dal 1? gennaio al 30 giugno 2003, da parte degli enti utilizzatori che non abbiano completato la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili attualmente impegnati. gli enti utilizzatori devono indicare nell’atto amministrativo di proroga anche il percorso di stabilizzazione occupazionale; precisare che la quota del 50% dell’assegno di utilizzazione precedentemente a carico dello stato, trovera copertura con le risorse provenienti dalla convenzione e sara corrisposto all’inps con le stesse modalita gia in vigore; affidare alle competenti strutture del dipartimento politiche formative e beni culturali la predisposizione degli atti amministrativi per l’erogazione alle province delle risorse finanziarie che saranno assegnate alla regione toscana con il rinnovo della convenzione 2003 con il ministero del lavoro.

Vista la L.R. n. 52/98 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l`impiego”, Visto il D. Lgs. n. 81 del 28 febbraio 2000 “Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili”; Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 17 giugno 2002 con la quale si approvava la prosecuzione delle attivita` socialmente utili, dal 1 luglio al 31 dicembre 2002, da parte di quegli Enti utilizzatori che non avessero potuto completare la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori ancora impegnati in attivita` socialmente utili; Ricordato come la “Convenzione” tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro prevedesse, per l`anno 2002, la stabilizzazione del 20%_dei suddetti lavoratori, quantificati in 684 unita`; Preso atto del raggiungimento e del superamento della quota di stabilizzazioni previste dalla “Convenzione” nel corso del 2002, cosi` come evidenziato sia dalle “relazioni” trasmesse dalle Province sugli interventi gia` effettuati al 30 ottobre 2002, sia dal “monitoraggio” effettuato dal Servizio Lavoro, certificato anche dal Ministero del Lavoro; Precisato che alcuni Enti utilizzatori, per situazioni di oggettiva difficolta`, hanno necessita` di proseguire nelle attivita` socialmente utili al fine di poter individuare soluzioni occupazionali per alcuni lavoratori che risultano ancora impegnati in attivita` socialmente utili; Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire che i progetti Lsu in corso, la cui scadenza e` fissata al 31 dicembre 2002, possano essere prorogati fino al 30 giugno 2003 da parte degli Enti utilizzatori con apposito atto amministrativo che contenga anche l`indicazione del programma di stabilizzazione occupazionale previsto per i suddetti lavoratori; Ritenuto opportuno confermare gli incentivi finalizzati alla stabilizzazione occupazionale dei suddetti lavoratori ancora impegnati in attivita` socialmente utili, come dettagliatamente indicato in allegato “A” al presente atto deliberativo, individuando particolari modalita` di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione Toscana dalla “Convenzione” con il Ministero del Lavoro, nonche` delle ulteriori risorse che saranno assegnate sulla base del rinnovo della “Convenzione” con il Ministero del Lavoro per l`anno 2003; Precisato che le risorse finanziarie, derivanti dal rinnovo della “Convenzione” per l`anno 2003, saranno ripartite tra le Province proporzionalmente al numero di lavoratori ancora impegnati alla data del 1 gennaio 2003, demandando alle competenti strutture del Dipartimento politiche formative e beni culturali la predisposizione degli opportuni atti amministrativi; Sentita la Commissione Regionale Permanente Tripartita che, nella seduta dell`11 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole in merito alle suddette proposte;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di autorizzare la prosecuzione delle attivita` socialmente utili, dal 1 gennaio al 30 giugno 2003, da parte di quegli Enti utilizzatori che non abbiano completato la stabilizzazione occupazionale dei “lavoratori socialmente utili” attualmente impegnati, prevista dalla “Convenzione” Regione Toscana – Ministero del Lavoro, sottoscritta in data 4 giugno 2002 ed approvata con deliberazione G.R. n. 449 del 13 maggio 2002;

2. di precisare che gli Enti utilizzatori debbano indicare, nell`atto amministrativo di proroga, anche il percorso di stabilizzazione occupazionale per i lavoratori che saranno ancora impegnati in attivita` socialmente utili;

3. di approvare le modalita` attuative, indicate in allegato “A” al presente atto, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

4. di precisare che la quota del 50%_dell`assegno di utilizzazione, precedentemente a carico dello Stato, trovera` copertura con le risorse provenienti dalla “Convenzione” e sara` corrisposta dall`Inps con le stesse modalita` gia` in vigore;

5. di affidare alle competenti strutture del Dipartimento politiche formative e beni culturali la predisposizione degli atti amministrativi per l`erogazione alle Province, in quota proporzionale al numero di lavoratori Lsu ancora impegnati nella attivita` alla data del 1 gennaio 2003, delle risorse finanziarie che saranno assegnate alla Regione Toscana con il rinnovo della “Convenzione 2003 ” con il Ministero del Lavoro.

Il presente provvedimento e` pubblicato per intero, compreso l`allegato “A” , sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell`art. 3, comma 1, della L.R. n. 18/96.