
- Emanante: Consiglio Regionale
- Regione: Emilia Romagna
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 94
- Data fonte: 11/07/2001
Abstract:
Con deliberazione dell’8 maggio 2001 la Giunta ha cominciato a discutere sulle linee guida per l’attuazione del terzo programma delle attività a favore degli immigrati previste dal testo unico sull’immigrazione (D.Lgs.286/98). Con la presente deliberazione viene approvato il terzo programma per l’attuazione del suddetto decreto n.286/98 allegato, parte integrante del presente atto e si delibera in merito alla parte finanziaria.
Richiamata la deliberazione progr. n. 747, in data 8 maggio 2001, con cui la Giunta regionale ha assunto l’iniziativa per le linee guida per l’attuazione del terzo programma delle attivita’ a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98; preso atto: – delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare “Sicurezza sociale”, in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 6914 del 6 giugno 2001, – e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio; visti: – il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; – il DPR 5 agosto 1998 “Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della Legge 6 marzo 1998, n. 40”; – il DPR 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6 del DLgs 25 luglio 1998, n. 286”; dato atto che per la realizzazione dell’obiettivo dell’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati vengono individuati dal predetto decreto 286/98 quali strumenti i seguenti interventi: a) interventi finalizzati all’istruzione degli stranieri e all’educazione interculturale (art. 38); b) interventi finalizzati all’integrazione sociale (art. 42); c) interventi finalizzati all’individuazione di soluzioni abitative tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza che da situazioni gia’ in via di normalizzazione (art. 40); d) interventi finalizzati all’attivazione di misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali (art. 20); che per la realizzazione dei predetti interventi e’ stato istituito, con l’art. 45 del predetto decreto, il Fondo nazionale per le politiche migratorie; visti inoltre: – il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2000, di concerto con il Ministro dell’Interno, con il quale e’ stata effettuata la ripartizione tra le Regioni dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie, relativa all’anno 2000, dal quale risulta che la quota destinata alla Regione Emilia-Romagna ammonta a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro); – i decreti del Ministro per la Solidarieta’ sociale in data 13 novembre 2000 con i quali sono stati approvati, rispettivamente, “le linee guida” e “il modello uniforme per la predisposizione dei programmi regionali”, previsti dal regolamento di attuazione del DLgs 286/98, relativi ai fondi per l’anno 2000; – la Legge 28 agosto 1997, n. 285; – il DLgs 18 agosto 2000, n. 267; – l’art. 5 della L.R. 12/1/1985, n. 2 e successive modificazioni; – la L.R. 21/2/1990, n. 14 e successive modificazioni; – la L.R. 21/4/1999, n. 3; – la L.R. 25/5/1999, n. 10; dato atto che: – con deliberazione consiliare n. 1170 del 14 luglio 1999 sono state approvate le linee guida per l’attuazione del primo programma delle attivita’ di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98, concernente, peraltro, l’utilizzo della somma di Lire 788.073.000 (pari a 407.005,74 Euro) proveniente dalla quota del predetto Fondo nazionale per l’esercizio 1998 assegnata alla Regione Emilia-Romagna; – con deliberazione consiliare n. 1379 del 28 febbraio 2000 sono state approvate le linee guida per l’attuazione del secondo programma delle attivita’ a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98 concernente la quota di riparto dello stanziamento del Fondo nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 1999 pari a Lire 3.919.765.000 (pari a 2.024.389,68 Euro); – con deliberazione consiliare n. 130 del 20 dicembre 2000 e’ stato approvato il “Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per immigrati, ai sensi dell’art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e della L.R. 2/85” ed e’ stata destinata al finanziamento degli interventi previsti la somma di Lire 12.255.039.000 (pari a 6.329.199,44 Euro) delle quali Lire 2.997.018.000 (pari a 1.547.830,62 Euro) provenienti dalla quota del citato fondo relativa all’esercizio 1998; – con deliberazione n. 2477 del 21 dicembre 1999 della Giunta regionale, avente per oggetto “Contributi ad enti, associazioni e organizzazioni per attivita’ a favore degli immigrati nel 1999 (art. 17, L.R. 14/90) in attuazione della delibera 453/99”, e’ stata destinata al finanziamento degli interventi previsti la disponibilita’ di Lire 250.000.000 (pari a 129.114,22 Euro) recata dal Capitolo 68315 del Bilancio regionale per l’esercizio 1999; – con deliberazione n. 1937 del 14 novembre 2000 della Giunta regionale, avente per oggetto “Contributi ad enti, associazioni ed organizzazioni per attivita’ a favore di immigrati nel 2000 (art. 17, L.R. 14/90) in attuazione della delibera di Giunta 126/00”, e’ stata destinata al finanziamento degli interventi previsti la somma di Lire 249.500.000 (pari a 128.856 Euro) ricompresa nello stanziamento recato dal Capitolo 68315 del Bilancio regionale per l’esercizio 2000; viste le deliberazioni del Consiglio regionale: – n. 1235 assunta in data 22 settembre 1999 recante: “Piano sanitario regionale 1999-2001”; – n. 1285 assunta in data 4 novembre 1999 recante: “Approvazione delle linee di indirizzo relative agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza”; – n. 115 assunta in data 20 dicembre 2000 recante: “Programma annuale per il diritto allo studio 2000-2001 (L.R. 25 maggio 1999, n. 10 – art. 1, Legge 10/3/2000, n. 62)”; – n. 156 assunta in data 28 febbraio 2001 recante: “Programma regionale per il triennio 2000-2002 per l’attuazione della Legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita’ per l’infanzia e l’adolescenza). Obiettivi, criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di intervento”; vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 16 gennaio 2001 recante: “Invito a presentare progetti da realizzare con il contributo del Fondo sociale europeo per il periodo 2001-2002 (Obiettivo 3) e con le risorse assegnate dalla circolare MLPS n. 92 del 29 dicembre 2000 (Legge 236/93)”; dato atto: – che nell’ambito dell’applicazione del DLgs 286/98, al fine di garantire un’attuazione efficiente e condivisa con gli Enti locali del presente provvedimento, il competente Assessorato regionale ha svolto una specifica consultazione con le Amministrazioni provinciali; – che pertanto si puo’ procedere al riparto delle predette risorse assegnate dallo Stato per l’anno 2000, in modo da consentire la formulazione di un piano di intervento delle iniziative ritenute prioritarie, finalizzate all’avvio di azioni positive per favorire i processi di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati; visti: – il parere favorevole espresso dalla Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione a norma di quanto disposto dagli artt. 10 e 17, comma 5 della L.R. 14/90, nella seduta del 19 aprile 2001, – il parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 9 aprile 2001, entrambi conservati agli atti d’ufficio del Servizio competente per materia; richiamate: – la L.R. 18 aprile 2001, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2001 e Bilancio pluriennale 2001-2003”; – la deliberazione della Giunta regionale 677/01 di presa d’atto dell’assegnazione della somma di Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro) per le finalita’ precedentemente illustrate, con la quale risultano apportate al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso le conseguenti variazioni in aumento allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, con riferimento specifico, rispettivamente, ai Capitoli 03067 e 68317; vista la deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive per l’esercizio delle funzioni dirigenziali; previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
III PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL DLgs 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Premessa
Il presente atto fa seguito ai tre precedenti provvedimenti di attuazione del DLgs 286/98, posti in essere dalla Regione Emilia-Romagna utilizzando le somme assegnate dallo Stato nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie per gli esercizi 1998 e 1999 nonche’ risorse proprie e che qui di seguito si riassumono:
con i citati provvedimenti si e’ inteso fornire una prima risposta alle esigenze espresse dalla presenza sul territorio della popolazione immigrata, agendo sia sul versante degli interventi straordinari e ordinari di accoglienza abitativa, sia sul versante degli interventi di integrazione sociale. Il presente provvedimento si pone l’obiettivo di consolidare, in armonia con la conclusione del perseguimento degli obiettivi a valenza triennale indicati dal Documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e in un’ottica di acquisita sistematicita’, il complesso degli interventi che le risorse finanziarie rese disponibili dal DLgs 286/98 per l’anno 2000 permettono di attivare sul territorio regionale, in ottemperanza peraltro con quanto disposto degli artt. 58 e 59 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 anche per quanto concerne la compartecipazione finanziaria delle Regioni. Per le predette risorse, ammontanti a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro), e’ infatti cessato il regime transitorio di utilizzo delle stesse gia’ operante, nelle more di approvazione del regolamento attuativo del DLgs 286/98, per le somme assegnate alla Regione Emilia-Romagna relative alle quote 1998 e 1999, e pertanto il presente provvedimento e’ assoggettato all’obbligo di indicare una quota di compartecipazione non inferiore al 20% dello stanziamento statale (decreto 13 novembre 2000 di approvazione delle “Linee guida” per la predisposizione dei programmi regionali). A fronte della suindicata obbligatorieta’ le risorse di cofinanziamento regionale ammontano a Lire 1.250.000.000 (pari a 645.571,12 Euro) e sono ripartite nell’ambito di distinti programmi come di seguito illustrati.
PROGRAMMA N. 1 – PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI PER LE AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per l’elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per l’erogazione dei finanziamenti
1.1) Premesse
Come peraltro gia’ evidenziato nelle premesse del citato provvedimento n. 1379 del 20 febbraio 2000 del Consiglio regionale, la particolarita’ del territorio della Regione, lo sviluppo dei servizi e delle reti operative delle Autonomie locali consentono di definire, nel campo degli interventi rivolti all’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, un piano di azione che vede la partecipazione diretta degli Enti locali all’elaborazione e alla realizzazione di progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le attuali reti dei servizi, in un’ottica di qualificazione, di continuita’ e di progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli immigrati, da realizzare nell’ambito dell’integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e privati. Il presente programma viene a completare e integrare il quadro del complesso delle iniziative a favore della popolazione immigrata presente sul territorio regionale gia’ poste in essere o ancora in fase di avvio, contenute nei seguenti programmi di intervento:
1.2) Obiettivi-linee di indirizzo per l’elaborazione dei progetti di intervento
Il Documento programmatico di cui all’art. 3 del DLgs 286/98 individua tre grandi obiettivi verso i quali deve tendere la politica di integrazione:
1.3) I soggetti
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunita’ Montane quali referenti della progettazione e della attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni concertate con altri attori pubblici e privati, quali Aziende sanitarie locali, provveditorati agli studi, organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, cooperative sociali, volontariato, rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni.
1.4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione, piani territoriali e progetti esecutivi
Per quanto concerne gli ambiti territoriali per la predisposizione dei piani si ritiene opportuno individuare nella Provincia la dimensione di riferimento. All’Amministrazione provinciale e’ pertanto demandata l’individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti locali interessati, delle priorita’ di intervento e conseguentemente la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di specifici accordi. Alla Provincia spetta il compito, quale ente intermedio di promozione e coordinamento delle attivita’ locali, di favorire la partecipazione alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 1.3). Si segnala inoltre l’opportunita’ di adottare specifiche procedure di consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 6 del DLgs 286/98. Le eventuali collaborazioni per l’attuazione dei progetti tra gli Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni, delle quali sara’ dato atto in ciascun accordo. Risultera’ opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che prevederanno la partecipazione di piu’ soggetti in una logica di rete territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore aggiunto ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni di immigrati. Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo piano economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo ente concorre alla realizzazione dei programmi nonche’ dei tempi e delle modalita’ di realizzazione degli interventi. I progetti esecutivi dovranno garantire l’attuazione di interventi connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente documento, ferma restando la liberta’ di scelta circa il peso da attribuire ad ogni singola azione. I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale. In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non potranno essere inferiori al 35% della spesa totale. Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i piani territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 30 settembre 2001 alla Regione per l’adozione, da parte della Giunta, della successiva delibera di approvazione e di erogazione dei finanziamenti. Unitamente alla trasmissione dei piani territoriali le Amministrazioni provinciali sono tenute all’inoltro di una specifica relazione sullo stato di realizzazione dei piani territoriali di cui alla citata deliberazione n. 1379 del 28 febbraio 2000 del Consiglio regionale, approvati con deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000 della Giunta regionale.
1.5) Le risorse finanziarie
A Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2000, di concerto con il Ministro dell’Interno, e’ stata destinata in favore della Regione Emilia-Romagna la quota derivante dalla suddivisione dello stanziamento del Fondo nazionale per l’anno 2000, pari a Lire 4.008.234.106 (pari a 2.070.080,16 Euro). Alle predette risorse, in attuazione del disposto dell’art. 58 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, viene prevista una integrazione, a titolo di compartecipazione della Regione, di Lire 700.000.000 (pari a 361.519,83 Euro) a carico della dotazione del Capitolo 57150 (L.R. 2/85 – Fondo socio-assistenziale regionale – art. 41, primo comma, lettera c) del bilancio regionale per il corrente esercizio, quale quota parte dell’intero cofinanziamento regionale al programma complessivo. previsto inoltre l’impiego di risorse assegnate e non utilizzate in sede di attuazione del citato provvedimento n. 1379 del 20 febbraio 2000 del Consiglio regionale, ammontanti a Lire 41.385.501 (pari a 21.373,83 Euro), tenuto conto di quanto indicato al punto d) del dispositivo del presente atto. L’entita’ della somma complessiva, riferita al programma n.1, da ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali ammonta pertanto a Lire 4.749.619.607 (pari a 2.452.973,82 Euro). Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della predetta somma si e’ fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato dell’immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna: – la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno – fonte Ministero dell’Interno (50%); – la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche – fonte ISTAT (50%). Si rimanda all’allegata Tabella A) per la ripartizione dettagliata delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito territoriale.
1.6) La corresponsabilita’ finanziaria degli Enti locali
Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita’ finanziaria da parte degli Enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota minima a carico degli stessi, attraverso risorse proprie o di altri soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari al 35% della spesa totale prevista per l’attuazione dei singoli progetti esecutivi.
1.7) Spese ammissibili
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi relativi ad attivita’ migliorative o aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili all’ordinaria attivita’ istituzionale prevista dalle leggi vigenti, nonche’ le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione e l’acquisto di immobili. In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:
1.8) Erogazione dei finanziamenti
I finanziamenti saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali provinciali.
1.9) Procedure e tempi di attuazione
Al fine di facilitare l’espletamento delle procedure connesse all’attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento, se ne fornisce di seguito un modello di riferimento: La Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di intervento. La Provincia: adotta le procedure per la concertazione dei Comuni, delle Comunita’ Montane e degli altri soggetti pubblici e privati finalizzata all’individuazione dei progetti e del Comune individuato quale capofila. Gli Enti locali: stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e privati specifici accordi che individuano i progetti esecutivi comprendenti le singole azioni e contenenti le indicazioni relative alle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati. La Provincia: invia alla Regione entro il termine del 30 settembre 2001 il piano territoriale di intervento adottato sulla base degli accordi stipulati dagli Enti locali. La Regione: approva e finanzia i piani territoriali entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi. La Provincia: avvia la fase di monitoraggio sull’attuazione del piano territoriale di intervento. La Regione: cura il monitoraggio a livello regionale dei piani territoriali e ne effettua la valutazione complessiva. Con successiva comunicazione verra’ fornito, alle Amministrazioni provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovra’ essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del presente programma.
PROGRAMMA N. 2 – CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA’ A FAVORE DI IMMIGRATI
2.1) Premesse
La L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 “Iniziative regionali a favore dell’emigrazione e dell’immigrazione. Nuove norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione e dell’immigrazione”, all’art. 17 prevede la concessione di contributi a sostegno di attivita’ ed iniziative di enti, associazioni e istituzioni a favore degli emigrati emiliano romagnoli, degli immigrati e dei loro familiari. Ai sensi del citato art. 17, i soggetti destinatari di tali contributi sono enti pubblici, associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni con carattere di continuita’ e specificita’ a favore degli immigrati. L’attuazione dell’art. 17 della L.R. 14/94 ha visto nell’ultimo biennio l’adozione di atti da parte della Giunta regionale volti a incrementare il sostegno a numerose iniziative intraprese prevalentemente dalle associazioni di immigrati presenti sul territorio regionale. Tale sostegno si e’ concretizzato, per quanto concerne l’esercizio 1999, in una erogazione di risorse pari a Lire 223.000.000 (pari a 115.169,89 Euro) e per quanto riguarda l’esercizio 2000, in un impegno di spesa di Lire 249.500.000 (pari a 128.856,00 Euro), con imputazione al Capitolo 68315 del bilancio regionale per i rispettivi esercizi finanziari. La valutazione del complesso delle iniziative fin qui poste in essere evidenzia il coinvolgimento della maggior parte delle associazioni di immigrati presenti sul territorio regionale, con una positiva maturazione dei rapporti tra le stesse e la rete degli Enti locali. Risulta pertanto praticabile e opportuno nella fase attuale riconfigurare il meccanismo gia’ consolidato ed esperimentato di individuazione e sostegno delle predette iniziative collegandolo, anche se con distinta programmazione degli interventi, nell’ambito generale delle iniziative connesse alla predisposizione dei piani territoriali provinciali di cui al citato Programma n. 1.
2.2) Linee di indirizzo per l’attuazione delle iniziative e criteri di priorita’
Per l’esercizio 2001 le richieste di contributi saranno ammesse per iniziative avviate nel corso dell’esercizio 2001, finalizzate all’integrazione socio-culturale dei cittadini stranieri immigrati e realizzate nei settori seguenti, indicati in ordine di priorita’:
I contributi saranno assegnati secondo il seguente ordine di priorita’:
I soggetti che non sono composti interamente o in misura nettamente prevalente da cittadini stranieri dovranno inoltre dimostrare di operare con carattere di continuita’ e specificita’ a favore degli immigrati da almeno cinque anni. A parita’ di altre condizioni saranno considerati elementi preferenziali:
2.3) Spese ammissibili
Il contributo massimo assegnabile ad ogni singolo intervento non potra’ superare il 65% delle spese ritenute ammissibili. Per le voci di spesa ammissibili a contributo si rimanda allo schema indicato al punto 1.7) del Programma n. 1 per quanto applicabile.
2.4) Ambiti territoriali di intervento
All’Amministrazione provinciale e’ demandata l’individuazione, da realizzare tramite appositi bandi, delle iniziative da ammettere a contributo per il territorio di competenza nonche’ la determinazione delle percentuali di contribuzione delle stesse sulla base delle risorse disponibili. Una volta approvati dalle Province, gli atti indicanti i soggetti destinatari dei contributi per lo svolgimento delle iniziative approvate, dovranno essere trasmessi, entro il 30 settembre 2001, alla Regione per l’adozione, da parte della Giunta, della successiva delibera di approvazione e di concessione dei finanziamenti.
2.5) Le risorse finanziarie
L’entita’ della somma complessiva da ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali ammonta a Lire 250.000.000 (pari a 129.114,22 Euro) derivanti dalla dotazione del Capitolo 68315 del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2001. Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della predetta somma si e’ fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato dell’immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna: – la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno – fonte Ministero dell’Interno (40%); – la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche – fonte ISTAT (40%); – il rapporto tra immigrati residenti e popolazione locale (20%). Le risorse disponibili indicano un budget minimale assegnato ad ogni ambito territoriale, incrementabile, qualora venga ritenuto opportuno dalle Amministrazioni provinciali, facendo ricorso anche alle risorse assegnate per la predisposizione dei piani di cui al Programma n. 1. Si fa presente peraltro che, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, l’entita’ del budget accessorio dovra’ essere determinata entro il limite della quota ripartita di risorse regionali provenienti dal Capitolo 57150 e assegnabile unicamente ai Comuni (v. Tab. A). Si rimanda all’allegata Tabella B) per la ripartizione dettagliata delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito territoriale.
2.6) Procedure e tempi di attuazione
Al fine di facilitare l’espletamento delle procedure connesse all’attuazione del procedimento previsto dal presente Programma n. 2, se ne fornisce di seguito un modello di riferimento: La Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e le linee di indirizzo per la formulazione dei bandi provinciali. La Provincia: adotta le procedure per la pubblicizzazione dei bandi finalizzati all’individuazione dei progetti e procede, alla scadenza degli stessi, alla predisposizione di una specifica graduatoria dei progetti approvati contenente l’indicazione dell’importo assegnabile ai soggetti attuatori. L’approvazione della graduatoria viene effettuata con apposito atto dell’Amministrazione provinciale contenente anche l’indicazione relativa alle eventuali risorse aggiuntive al budget assegnato individuabili nelle risorse assegnate per il finanziamento dei piani di cui al Programma n. 1. L’atto di approvazione dei progetti relativi al Programma n. 2 viene inviato alla Regione entro il 30 settembre 2001. La Regione: assegna e concede i contributi ai soggetti attuatori dei progetti approvati con gli atti delle Amministrazioni provinciali entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi. L’erogazione dei contributi ai soggetti assegnatari sara’ subordinata alla presentazione (entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta assegnazione) di una dichiarazione di avvio o di realizzazione dell’iniziativa proposta unitamente all’invio alla Regione Emilia-Romagna della documentazione contabile attestante la spesa gia’ sostenuta o fatturata o comunque addebitata al soggetto richiedente pari almeno al 35% di quella prevista. I soggetti assegnatari dei contributi dovranno far pervenire al competente Servizio regionale, entro sei mesi dall’avvenuta erogazione, la documentazione attestante l’attuazione delle iniziative finanziate ed una rendicontazione delle entrate e delle spese effettivamente sostenute per ogni singola attivita’ finanziata. Con successiva comunicazione alle Amministrazioni provinciali verra’ fornito un modulo di presentazione dei progetti che dovra’ essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del presente programma.
PROGRAMMA N. 3 – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
3.1) Premesse
Il costante incremento della presenza di immigrati stranieri in Emilia-Romagna induce a porre particolare attenzione alla necessita’ di favorire i processi di integrazione sociale intervenendo anche nel settore strategico della comunicazione. La scelta di operare in questo settore risponde infatti ad un’idea di politica sociale che, accanto ad un insieme di interventi e servizi materiali, sviluppa interventi che si prefiggono di operare sul piano dei vissuti simbolici, secondo una logica preventiva e promozionale, finalizzati a conseguire l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una societa’ multiculturale, basata sulla pacifica convivenza delle diversita’ e sulla capacita’ di sintetizzare positivamente i conflitti derivanti dalle difficolta’ di dialogo, fondata sulla piena e accettata condizione di cittadinanza dei migranti. In uno scenario mediatico nel quale spesso la rappresentazione del fenomeno migratorio viene prevalentemente correlata alle sole problematiche di ordine pubblico, marginalita’ e disagio sociale, pare opportuno dare luogo quindi all’avvio di una specifica iniziativa nel settore della comunicazione. Tale iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunita’ e dell’arricchimento complessivo che il fenomeno migratorio conferisce alla societa’ e di evitare nel contempo che nel tessuto sociale possano innescarsi processi di isolamento e chiusura comunicativa tra i cittadini stranieri ed i soggetti autoctoni individuali e collettivi della nostra regione.
3.2) Obiettivi e linee di indirizzo
Si intendono qui specificatamente connesse ad una attivita’ di comunicazione le attivita’ che:
Nella regione Emilia-Romagna sono gia’ esistenti numerose esperienze di comunicazione promosse da cittadini stranieri o ad essi rivolte. In molti casi si tratta pero’ di realta’ precarie e limitate ad un ambito locale o ad aree territorialmente ristrette. Appare quindi evidente la necessita’, riconosciuta dai settori della societa’ che gia’ da diverso tempo si trovano piu’ a confronto con i temi e le problematiche derivanti dal fenomeno dell’immigrazione, di definire un primo momento strutturato di un intervento complessivo sul territorio nel settore della comunicazione, rinviando ad una fase successiva del processo una piu’ puntuale definizione e articolazione degli interventi. A fronte della situazione esistente gli obiettivi che si pone pertanto prioritariamente la presente azione sulla comunicazione sono:
3.3) Le risorse finanziarie
Le risorse finanziarie utilizzabili per l’attuazione del presente programma ammontano a complessive Lire 300.000.000 (pari a 154.937,07 Euro) a carico della dotazione del Capitolo 57100 (L.R. 2/85 – Fondo socio-assistenziale regionale – art. 41, primo comma, lettera a) del bilancio regionale per l’esercizio in corso.
3.4) Procedure
Per la realizzazione delle azioni connesse al conseguimento degli obiettivi sopra indicati sono previsti sia interventi diretti della Regione sia il sostegno ad iniziative significative gia’ operanti o da intraprendere sul territorio regionale ad opera di soggetti pubblici e privati. Sono pertanto previste due modalita’ operative per la scelta dei progetti da finanziare: