E. Romagna – Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3

  • Emanante: Il Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Emilia Romagna
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 18
  • Data fonte: 06/05/2000
Riforma del sistema regionale e locale.

Thesaurus: Riforme

Abstract:

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell’assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione. in particolare la presente legge ha per oggetto: l’adeguamento dell’ordinamento e dell’organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l’integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale; il conferimento di funzioni ai comuni, alle unioni di comuni, alle associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonchè alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali enti funzionali.

La regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell’assetto delle funzioni in armonia con i principi delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione. in particolare la presente legge ha per oggetto: l’adeguamento dell’ordinamento e dell’organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l’integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale; il conferimento di funzioni ai comuni, alle unioni di comuni, alle associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonchè alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali enti funzionali.

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