- Emanante: Il Presidente della Giunta Regionale
- Regione: Emilia Romagna
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 8
- Data fonte: 22/02/2003
Thesaurus: Associazionismo
Abstract:
La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale. La Regione favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività. A tal fine la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, ispirandosi al principi e ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale), detta norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale quale espressione d’impegno e pluralismo della società civile. Con la presente legge, la Regione detta, altresì, principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell’autonomia delle associazioni stesse. Inoltre, la stessa legge, dispone all’articolo 2, l’abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo). L’abrogazione del comma 5, dell’art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (norme in materia di sport). L’abrogazione del comma 4, dell’art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e commercializzazione turistica – abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) Infine, l’abrogazione dell’art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo regionale delle associazioni “Pro-loco”).
La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale. La Regione favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività. A tal fine la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, ispirandosi al principi e ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale), detta norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale quale espressione d’impegno e pluralismo della società civile. Con la presente legge, la Regione detta, altresì, principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell’autonomia delle associazioni stesse. Inoltre, la stessa legge, dispone all’articolo 2, l’abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo). L’abrogazione del comma 5, dell’art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (norme in materia di sport). L’abrogazione del comma 4, dell’art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e commercializzazione turistica – abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) Infine, l’abrogazione dell’art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo regionale delle associazioni “Pro-loco”).