E. Romagna – Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34

  • Emanante: Il Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Emilia Romagna
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 8
  • Data fonte: 22/02/2003
Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)

Thesaurus: Associazionismo

Abstract:

La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale. La Regione favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività. A tal fine la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, ispirandosi al principi e ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale),  detta norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale quale espressione d’impegno e pluralismo della società civile. Con la presente legge, la Regione detta, altresì, principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell’autonomia delle associazioni stesse. Inoltre, la stessa legge, dispone all’articolo 2, l’abrogazione della legge  regionale  7  marzo  1995,  n.  10  (Norme  per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo). L’abrogazione del comma 5, dell’art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (norme in materia di sport). L’abrogazione del comma 4, dell’art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7  (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione  e  commercializzazione  turistica – abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28)  Infine, l’abrogazione dell’art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione  dell’albo  regionale  delle associazioni “Pro-loco”).

 

La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale. La Regione favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività. A tal fine la Regione, nell’esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, ispirandosi al principi e ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale),  detta norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale quale espressione d’impegno e pluralismo della società civile. Con la presente legge, la Regione detta, altresì, principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell’autonomia delle associazioni stesse. Inoltre, la stessa legge, dispone all’articolo 2, l’abrogazione della legge  regionale  7  marzo  1995,  n.  10  (Norme  per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo). L’abrogazione del comma 5, dell’art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (norme in materia di sport). L’abrogazione del comma 4, dell’art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7  (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione  e  commercializzazione  turistica – abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28)  Infine, l’abrogazione dell’art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione  dell’albo  regionale  delle associazioni “Pro-loco”).

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