- Emanante: Assemblea Legislativa
- Fonte: G.U.R.I. - 3^ Serie Speciale - Regioni
- Numero fonte: 25
- Data fonte: 29/06/2024
Contrasto dell'abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attivita' motorie e sportive) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni)
Thesaurus: Politiche giovanili
Abstract:
La Regione, al fine di perseguire strategie e azioni dirette a rafforzare le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, si avvale della collaborazione di:
- enti locali;
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- Comitato italiano paraolimpico (CIP);
- federazioni riconosciute;
- enti di promozione sportiva;
- istituzioni scolastiche;
- università;
- soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale;
- agenzie educative;
- associazionismo sportivo;
- società sportive dilettantistiche;
- servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.
Inoltre, per l’attuazione del presente provvedimento, la Regione assume a riferimento la Carta Etica dello Sport, approvata con deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna 8 marzo 2022, n. 73 (l.r. n. 8 del 2017 – art. 2, comma 3 – Carta Etica dello Sport della Regione Emilia-Romagna), ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge Regionale n. 8 del 2017.