- Emanante: Il Consiglio Regionale
- Regione: Friuli Venezia Giulia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 11
- Data fonte: 16/03/2016
Thesaurus: Formazione, Istruzione, Educazione
Abstract:
La legge in oggetto concerne il riordino delle funzioni delle Province in diverse materie tra le quali l’istruzione e il diritto allo studio e l’edilizia scolastica. All’articolo 10 vengono confermati in capo alle Province i procedimenti contributivi riferiti all’anno scolastico 2015-2016 di cui all’articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) e di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio). Per l’esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione i Centri provinciali per l’istruzione per gli adulti (CPIA) di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
La legge in oggetto concerne il riordino delle funzioni delle Province in diverse materie tra le quali l’istruzione e il diritto allo studio e l’edilizia scolastica. All’articolo 10 vengono confermati in capo alle Province i procedimenti contributivi riferiti all’anno scolastico 2015-2016 di cui all’articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) e di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio). Per l’esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione i Centri provinciali per l’istruzione per gli adulti (CPIA) di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.