Friuli VG – Legge Regionale 7 febbraio 1992, n. 7

  • Emanante: Consiglio Regionale
  • Regione: Friuli Venezia Giulia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 22
  • Data fonte: 06/06/1992
Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale

Thesaurus: Cooperative

Abstract:

L’amministrazione regionale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate, riconosce ed incentiva le cooperative sociali al fine di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale delle persone svantaggiate, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione. 

L’amministrazione regionale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale delle persone svantaggiate, riconosce ed incentiva le cooperative sociali al fine di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale delle persone svantaggiate, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione. 

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