Lazio – Legge regionale 20 giugno 2002, n.15

  • Emanante: Presidente Giunta Regionale
  • Regione: Lazio
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 19
  • Data fonte: 10/07/2002
Testo unico in materia di sport

Thesaurus: Professioni

Abstract:

La Regione, in armonia con i principi della legislazione statale vigente, promuove e sostiene la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone la centrale funzione sociale, al fine di favorire il benessere della persona e della comunità, la prevenzione della malattia e delle cause del disagio, le precipue politiche occupazionali e di promozione turistica. A tal fine la Regione interviene per favorire lo sviluppo delle attività sportive ed in particolare di quelle concernenti: a) gli individui di qualsiasi età, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza età; b) le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale e quelle in situazione di disagio o di bisogno; c) le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l’immagine della Regione in Italia e nel mondo.

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Legge regionale 20 giugno 2002, n.15