- Emanante: Presidente della Regione
- Regione: Lazio
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 26
- Data fonte: 30/03/2017
Thesaurus: Formazione, Professioni
Abstract:
Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la Regione, nell’ambito della potestà regolamentare in materia di legislazione esclusiva ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sui profili formativi dell’apprendistato. Il presente regolamento ha la finalità di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico per i giovani, in grado di contribuire alla creazione di occupazione di qualità, alla crescita sociale e alla riduzione del tasso di disoccupazione. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1: sostiene l’occupabilità dei giovani rafforzando l’integrazione tra formazione elavoro valorizzando il potenziale educativo del lavoro anche per conseguire titoli di studio; favorisce l’ingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro attraverso iniziative tese allo sviluppo delle competenze in linea con le esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano: i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; i profili formativi dell’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali concernenti il contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità alle Linee guida adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014, di seguito denominate “Linee guida”; i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
| Regolamento Regionale 29 marzo 2017, n. 7 |