Legge 14 luglio 2003, n.9

  • Emanante: 3
  • Regione: Sardegna
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 21
  • Data fonte: 18/07/2003
Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego.

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con la presente legge la regione autonoma della sardegna, al fine di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento nazionale e dell’unione europea, le funzioni amministrative e le competenze, conferite dallo stato con decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all’impiego. in sede di prima applicazione le province provvedono a istituire e organizzare i centri per l’impiego coincidenti con le attuali sezioni circoscrizionali per l’impiego. inoltre e istituito, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2001, il ruolo provvisorio del personale per l’esercizio delle funzioni in materia di lavoro e servizi all’impiego delegate alla regione. la dotazione organica del personale di cui al comma 3 e determinata in misura pari al 75 per cento del contingente di personale definito per le sedi della regione sardegna dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 10 aprile 2001 concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche e ai profili professionali del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

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