Legge 23 maggio 1991, n. 35

  • Emanante: 2
  • Regione: Sicilia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 37
  • Data fonte: 10/09/1991
Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. norme in favore delle casalinghe.

Thesaurus: Lavoro

Capo I

modifiche e integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato

Art. 1

1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca l’Osservatorio permanente dell’artigianato per la conoscenza:

A) della situazione attuale dell’artigianato Siciliano con particolare riferimento alle tipologie di imprese esistenti;

B) delle tendenze evolutive delle imprese artigiane;

C) degli aspetti concernenti le principali esigenze di supporto economico e organizzativo delle stesse;

D) degli aspetti relativi alle attivita’ di marketing dei prodotti, di conoscenza delle richieste di mercato e degli sbocchi commerciali.

2. Per il perseguimento di tali obiettivi potranno essere disposte apposite indagini conoscitive per le quali l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca potra’ avvalersi, mediante convenzioni, di enti, istituti specializzati e delle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. L’osservatorio regionale dell’artigianato sara’ disciplinato dall’Assessorato regionale della cooperazione. Del commercio, dell’artigianato e della pesca con apposito regolamento di attuazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2

1. Il secondo comma dell’articolo 16 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ cosi’ sostituito: <>.

2. Ai presidenti delle commissioni Provinciali dello artigianato, per l’esercizio dei compiti loro attribuiti dalla legge, viene altresi’ corrisposta un’indennita’ nella misura stabilita con decreto del presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.

Art. 3

1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 17 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: <

A) dai presidenti delle commissioni Provinciali per l’artigianato;

B) dal direttore regionale dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca;

C) da quattro dirigenti dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, tra i quali quelli preposti al coordinamento dei gruppi di lavoro ” artigianato”, ” ufficio studi per l’artigianato” e ” segreteria commissione regionale artigianato” istituiti presso l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca;

D) da quattro esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

E) dal presidente della cassa regionale per il credito alle imprese artigiane( crias), o da un suo delegato;

F) da un rappresentante scelto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative>>.

Art. 4

<>.

Art. 5

1. L’ articolo 27 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ sostituito dal seguente: <

3. Il contributo relativo a ciascun apprendista e’ erogato per non piu’ di venticinque giornate lavorative mensili, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quello previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro.

4. Per l’istruttoria delle pratiche e l’erogazione dei contributi l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca provvede mediante convenzione con le camere di commercio dell’isola.

5. La prima erogazione dei contributi sara’ effettuata dopo sei mesi dall’assunzione, mentre le successive erogazioni saranno effettuate per bimestri posticipati in misura dell’80 per cento delle percentuali sopra stabilite della spesa documentata dalle imprese artigiane singole o associate.

6. L’erogazione del contributo a saldo sara’ effettuata a chiusura del secondo bimestre dell’anno successivo>>.

Art. 6

1. L’ articolo 33 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ sostituito dal seguente: <

2. Le operazioni di credito di cui al comma 1 possono avere durata massima di trentasei mesi, con un periodo di preammortamento della durata di quattro mesi. 3. Per l’erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo la crias, previa stipula di apposita convenzione, puo’ avvalersi di tutti gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia corrispondendo agli stessi la relativa commissione spese.

4. Per il raggiungimento delle finalita’ del presente articolo la crias e’ autorizzata ad istituire presso gli istituti e aziende di credito convenzionati degli appositi conti operativi, sulle cui giacenze gli istituti ed aziende di credito stessi applicheranno un tasso d’interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dagli istituti cassieri sul relativo fondo di rotazione>>.

Art. 7

1. La Regione Siciliana sostiene la nascita e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, quale forma qualificante della professionalita’ e del ruolo delle donne.

2. Sono destinatarie le imprese artigiane che siano formate da persone di sesso femminile, con priorita’ per quelle di recente formazione e composte da giovani che siano portatrici di profetti che risultino innovativi nei rispettivi settori di attivita’ e/o creino occupazione giovanile.

3. Per ottemperare alle finalita’ del comma 1 le imprese artigiane di cui al comma 2 possono godere di finanziamenti agevolati per l’impianto, l’ampliamento, l’ammodernamento e l’acquisto di scorte nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

4. Per le finalita’ del presente articolo la dotazione degli appositi fondi di rotazione istituiti presso la crias e’ complessivamente aumentata di lire 300 milioni per l’anno 1991.

Art. 8

1. Al fine di migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni, la Regione Siciliana promuove corsi di educazione sanitaria in favore delle casalinghe. Il presidente della Regione per le medesime finalita’ stipula una convenzione con l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro( inail) che preveda l’iscrizione a fini assicurativi delle casalinghe allo stesso istituto. Il contributo dovuto per tale iscrizione e’ interamente a carico della Regione ed e’ limitato all’anno 1991.

2. Le casalinghe non titolari di altri redditi peri quali sia prevista l’iscrizione all’inail, possono presentare domanda presso l’ufficio dello stesso ente competente territorialmente. Le modalita’ di iscrizione sono stabilite con decreto del presidente della Regione dopo la stipula della relativa convenzione.

3. E’ altresi’ autorizzata la stipula di convenzioni con istituti assicurativi appositamente prescelti dal governo regionale su proposta dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, in cui sia prevista l’erogazione di un contributo pari al cinquanta per cento dell’ammontare del premio assicurativo in favore delle casalinghe per la copertura del rischio derivante da lavoro domestico.

4. Il presidente della Regione invia una relazione semestrale alla commissione per le pari opportunita’ tra uomo e donna, da costituirsi con decreto del presidente della Regione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nonche’ alla commissione legislativa permanente per il lavoro dell’assemblea regionale Siciliana.

Art. 9

1. Per le finalita’ dell’articolo 6 il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della Legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, e’ ulteriormente incrementato, per l’anno 1991, della somma prevista nella tabella di cui allo articolo 49 della presente legge.

Art. 10

1. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 46 della Legge regionale 18 Febbraio 1986, n. 3, e’ incrementato, per l’anno 1991, della somma prevista nella tabella di cui all’articolo 49 della presente legge.

Art. 11

1. Il primo e il secondo comma dell’articolo 37 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: <>.

Art. 12

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 11, il fondo di rotazione della crias di cui all’articolo 39 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ ulteriormente incrementato per l’anno 1991 della somma prevista nella tabella di cui all’articolo 49 della presente legge.

Art. 13

1. Il fondo di rotazione della CRIAS di cui all’articolo 45 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ ulteriormente incrementato per l’anno 1991 della somma prevista nella tabella di cui all’articolo 49 della presente legge.

Art. 14

1. All’articolo 1 della Legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera c, sono aggiunte le seguenti lettere: <

E) di concedere alle imprese artigiane aventi sede in Sicilia finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/ o di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla durata della produzione delle imprese artigiane>>.

Art. 15

1. Ai finanziamenti di cui all’articolo 1 lettera d della Legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, la crias procedera’ previo rilascio di procura irrevocabile del credito, accettata dall’ente affidante, mediante erogazione di anticipazioni del 20 per cento all’inizio dei lavori o all’assunzione della commessa di fornitura e del 70 per cento sull’ammontare di ogni stato di avanzamento dei lavori eseguiti o delle forniture effettuate.

2. Il finanziamento sara’ gravato del tasso del 6 per cento annuo e della commissione dello 0,50 per cento.

Art. 16

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1 lettera d della Legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, e’ costituito presso la crias un fondo di rotazione dotato della somma prevista nella tabella di cui all’articolo 49 della presente legge, da versare nell’anno finanziario 1991.

2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 va addebitato l’intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti effettuati ai sensi dell’articolo 15.

Art. 17

1. Il finanziamento per le scorte di cui all’articolo 1 lettera e della Legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, potra’ essere concesso nel limite massimo del 30 per cento del valore attuale degli impianti, comprese le macchine e gli attrezzi, e/ o del volume degli affari e per una durata non superiore a trentasei mesi.

2. Le relative operazioni di credito saranno gravate del tasso del 6 per cento annuo e di una commissione dello 0,50 per cento.

Art. 18

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 1 lettera e della Legge regionale 27 dicembre 1954 n. 50, nel testo integrato con la presente legge, e’ costituito presso la crias un fondo di rotazione dotato della somma prevista nella tabella di cui all’articolo 49 della presente legge da versare nell’anno finanziario 1991.

2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 va addebitato l’intero ammontare delle eventuali perdite subite per i finanziamenti effettuati ai sensi dell’articolo 17.

Art. 19

1. Ai finanziamenti concessi dalla crias ai sensi delle lettere d ed e dell’articolo 1 della Legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, nel testo integrato con la presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35 e 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

1. Allo scopo di facilitare l’accesso al credito ed alle agevolazioni finanziarie previste dalla Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nel testo modificato con la presente legge, a favore delle imprese artigiane e loro consorzi, e’ istituito presso la crias apposito fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti erogati dalla stessa crias, da istituti di credito e da societa’ di factoring a favore delle imprese artigiane Siciliane e loro consorzi iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 6 della Legge regionale 18 febbraio 1985, n. 3.

2. Il fondo opera:

2. Il fondo opera: a) a copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti operanti direttamente dalla crias finalizzati allo acquisto di macchine ed attrezzature, assistiti dal solo privilegio sui beni oggetto del finanziamento;

B) come garanzia sussidiaria a favore degli istituti di credito e societa’ di factoring che erogano il credito alle imprese artigiane e loro consori e per le operazioni finanziarie di factoring limitatamente allo ammontare del finanziamento concesso.

3. Al fondo suddetto saranno addebitate le perdite definitivamente accertate, derivanti da insolvenza delle imprese beneficiarie dei finanziamenti, dopo l’esperimento di tutte le procedure di riscossione coattive del credito.

4. Per rendere operante la copertura del fondo di garanzia di cui al presente articolo gli enti interessati effettueranno una trattenuta, in misura pari allo 0,50 per cento dell’importo del finanziamento concesso, a carico delle imprese artigiane beneficiarie della garanzia, da riversare al fondo stesso.

5. Nei casi in cui, adempiuta la garanzia a carico del fondo, la situazione patrimoniale del debitore faccia ravvisare la possibilita’ di procedere nei suoi confronti, la crias promuovera’ ogni ulteriore azione per il recupero delle somme erogate a titolo di garanzia.

6. Le somme che dovessero essere in tal modo recuperate saranno riservate per intero al fondo di garanzia.

7. Per le finalita’ della lettera b del comma 2 la crias e’ autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito e le societa’ di factoring operanti in Sicilia, previa approvazione dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca.

Art. 21

2. Al fondo di garanzia affluiranno, oltre alle trattenute dello 0,50 per cento di cui al comma 4 dello articolo 20, gli interessi maturati sulle giacenze di cassa.

Art. 22

1. Dopo l’articolo 9 della Legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, e’ aggiunto il seguente articolo: <

A) il consiglio di amministrazione;

B) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti; d) il direttore generale>>.

Art. 23

1. La lettera c del comma 1 dell’articolo 11 delle Legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, e’ sostituita dalla seguente: <>.

Art. 24

1. Il terzo comma dell’articolo 20 della Legge regionale 13 dicmebre 1983, n. 119, e’ sostituito dal seguente: << nel caso di incapienza di uno dei fondi di 119, e’ sostituito dal seguente: << nel caso di incapienza di uno dei fondi di rotazione istituti presso la crias, il consiglio di amministrazione della crias potra’ adottare deliberazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, previo parere della Giunta regionale, nei modi e con le procedure di cui all’articolo 20 della Legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, concernenti la temporanea utilizzazione delle disponibilita’ di altri fondi di rotazione>>.

Art. 25

1. L’ articolo 10 della Legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, e’ sostituito con il seguente: <>.

Art. 26

1. L’ articolo 69 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e’ sostituito dal seguente:

<>.

Art. 27

1. Il sistema di controlli fissato dai commi secondo e terzo dell’articolo 20 della Legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, e’ modificato, per quanto attiene alle deliberazioni della CRIAS, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Salvo il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 3 della Legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, le deliberazioni della crias, inerenti alla Costituzione di nuove societa’ alla partecipazione a societa’ esistenti, agli organici del personale ed ai relativi regolamenti, nonche’ quelle inerenti al trasferimenti di beni immobili sono sottoposte all’approvazione dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, competente all’esercizio dell’azione di tutela e vigilanza sul predetto ente, che decide, previa acquisizione del parere dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali le deliberazioni si intendono approvate.

3. Tutte le altre deliberazioni della crias, tranne quelle concernenti operazioni di credito ed atti comunque connessi e che sono immediatamente esecutive, sono comunicate in copia, entro dieci giorni dalla data di adozione, all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca che, entro venti giorni dalla ricezione, puo’ sospenderne la esecuzione; ove entro i successivi trenta giorni non se ne pronunci l’annullamento per vizi di legittimita’ , le stesse divengono esecutive.

Art. 28

1. Per consentire l’integrale soddisfacimento delle istanze di contributo in conto capitale presentate entro la data del 31 dicembre 1986 dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’isola ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, e degli articoli 43 e 47 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ autorizzata per l’esercizio finanziario 1991 la spesa prevista nella tabella di cui all’articolo 49 della presente legge.

Art. 29

1. Allo scopo di sostenere le economie dei comuni Siciliani colpiti dall’evento sismico del 13 e del 16 dicembre 1990, determinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la Regione Siciliana, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca e’ autorizzato a concedere contributi a fondo perduto pari al 75 per cento dei costi sostenuti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, per i lavori di ripazione e/ o ricostruzione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attivita’ artigianale. Tale contributo non potra’ comunque superare l’importo massimo di lire 50 milioni.

2. Per le stesse finalita’ il tasso di interesse per le operazioni di credito a medio e lungo termine previste dall’attuale legislazione regionale in materia di artigianato e’ ridotto dal 4 per cento al 2 per cento. Rimane a carico della Regione Siciliana il maggior onere derivante dalla provvidenza di cui al presente comma.

3. Per l’erogazione delle provvidenze previste dal presente articolo i soggetti interessati dovranno comprovare, attraverso adeguata documentazione rilasciata dagli uffici del genio civile territorialmente competenti, l’entita’ dei danni subiti.

4. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 e’ autorizzata per l’anno 1991 la spesa prevista nella tabella di cui all’articolo 49.

5. Per la concessione dei contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a medio e lungo termine di cui al comma 2 e’ autorizzato per l’anno 1991 il limite di impegno quinquennale della somma prevista nella tabella di cui all’articolo 49.

Art. 30

1. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca e’ autorizzato a concedere contributi per il finanziamento di programmi e progetti di sostegno all’artigianato, per la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali.

Art. 31

1. Il punto 1 del primo comma dell’articolo 57 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ cosi’ sostituito: <>.

Art. 32

1. Il primo comma dell’articolo 59 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ sostituito dai seguenti: <

A) numero di aziende partecipanti;

B) livello della manifestazione (sovracomunale, Provinciale, regionale) e iscrizione della stessa nell’apposito calendario regionale. I contributi sono concessi relativamente alle spese per l’acquisizione dell’area espositiva, all’utilizzazione temporanea sul posto di attrezzature espositive e alle spese promo – pubblicitarie >>.

Art. 33

1. Alle societa’ costituite dalle o tra le associazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, o alle quali comunque le stesse partecipino con quota di maggioranza del capitale sociale, i e cui statuti siano conformi allo schema predisposto dall’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, che abbiano per fine la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane e ai loro consorzi e aventi sede legale nella Regione l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca e’ autorizzato a concedere un contributo per le spese di gestione nella misura del 70 per cento per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 30 per cento per il terzo, per una spesa massima ammissibile di lire 300 milioni annui.

Art. 34

1. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e’ autorizzato a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi aventi sede ed operanti in Sicilia contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta per servizi reali forniti da imprese aventi sede legale e operanti nel territorio regionale entro il limite massimo di lire 200 milioni annui e per un massimo di tre anni.

2. Ai fini della presente legge vengono definiti servizi reali alle imprese quelli previsti dall’articolo 12 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e relativi decreti attuativi.

3. Non sono ammesse a contributo le richieste anche parzialmente finanziate con leggi nazionali e/ o comunitarie.

Art. 35

1. Alle societa’ di ricerca ed informatica costituite dalle o tra le associazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, o alle quali comunque le stesse partecipino con quota di maggioranza del capitale sociale, che abbiano per fine la ricerca e la sperimentazione per l’informatizzazione, l’innovazione tecnologica e il relativo trasferimento alle imprese artigiane e loro consorzi, anche per il settore della tutela ambientale e del risparmio energetico, nonche’ studi e ricerche di mercato per l’esame dei problemi delle imprese e del loro ruolo nell’economia, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca e’ autorizzato a concedere un contributo a fondo perduto nella misura dell’80 per cento delle spese di gestione per un periodo di tre anni entro il limite di lire 250 milioni annui.

Art. 36

1. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca provvede alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni, negli esercizi finanziari precedenti, in applicazione dell’articolo 78 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dell’articolo 61 della Legge regionale 28 febbraio 1986, n. 3, degli articoli 22 e 23 della Legge regionale 28 febbraio 1986, n. 3, e degli articoli 22 e 23 della Legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1.

2. I provvedimenti di revoca di cui al comma 1 sono adottati nei confronti dei comuni che non presenteranno i relativi progetti esecutivi entro il termine improrogabile di giorni quarantacinque dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalita’ di cui all’articolo 78 della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, cosi’ come integrato con l’articolo 61 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ autorizzata, per l’esercizio finanziario 1991, l’ulteriore spesa prevista nella tabella di cui all’articolo 49 della presente legge.

Art. 37

1. Nel secondo comma dell’articolo 61 della Legge regionale 218 febbraio 1986, n. 3, dopo la lettera b e’ aggiunta la seguente lettera: <>.

2. Dopo l’ultimo comma dell’articolo 61 della Legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e’ aggiunto il seguente: <>.

3. Per la gestione delle aree artigianali attrezzate e dei servizi reali e formativi da erogare a favore delle imprese insediate, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e’ autorizzato a promuovere la Costituzione di apposite societa’ consortili tra gli enti locali interessati, i consorzi di sviluppo industriale, dove presente e interessati all’iniziativa, la sirap spa, nonche’ le organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro.

4. Gli statuti delle societa’ consortili di cui al comma 3 sono sottoposti all’approvazione dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca il quale e’ autorizzato a concedere contributi alle predette societa’ consortili:

A) per le spese relative alla Costituzione;

B) per le spese relative alla gestione consortile, compreso l’acquisto di attrezzature.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi:

A) nella misura dell’80 per cento della spesa documentata di cui alla lettera a;

B) per un triennio, in misura decrescente, non superiore rispettivamente al 90 per cento, al 70 per cento ed al 50 per cento delle spese documentate di cui alla lettera b.

Capo II

Norme di regolamentazione dell’attivita’ di estetista

Art. 38

1. L’esercizio dell’attivita’ di estetista e’ subordinato al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonche’ al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dal regolamento di cui all’articolo 40.

2. L’attivita’ di estetista e’ esercitata secondo le modalita’ stabilite dagli articoli 1 e 10 della citata legge n. 1 del 1990 e dal regolamento di cui all’articolo 40.

Art. 39

1. Al fine di conseguire una equilibrata distribuzione nel singolo territorio comunale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell’utenza, la dislocazione degli stessi e’ programmata dai comuni nel rispetto della vigente legislazione statale.

2. Nell’espletamento dei compiti di cui al comma 1 i comuni tengono conto:

A) del numero degli esercizi gia’ esistenti nel territorio di competenza;

B) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;

C) della distanza minima tra un esercizio e l’altro, rapportata alla densita’ della popolazione residente e fluttuante nelle singole zone;

D) delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 40.

Art. 40

1. Al fine di disciplinare l’attivita’ di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni previo parere della commissione comunale di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, adottano appositi regolamenti sulla base dello schema approvato con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, sentita la commissione regionale per l’artigianato.

2. Il regolamento deve prevedere, in particolare:

A) le modalita’ di programmazione dello sviluppo dell’attivita’ di estetista a livello territoriale, nell’ambito dei piani di intervento per l’artigianato di servizio;

B) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superficie minime dei locali destinati all’esercizio dell’attivita’ di estetista;

C) i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densita’ della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti nei limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa in materia;

D) le caratteristiche e la destinazione d’ uso dei locali impiegati nell’esercizio dell’attivita’ di estetista;

E) le modalita’ per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di estetista da parte del Comune da concedersi previa esibizione di idonea documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;

F) i criteri per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento dell’esercizio dell’attivita’ di estetista in altra sede;

G) i requisiti di sicurezza ed igienico – sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attivita’ di estetista, nonche’ le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

H) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;

I) l’obbligo e le modalita’ di esposizione delle tariffe professionali;

L) i criteri di controllo sull’accertamento dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attivita’ di estetista.

3. I comuni, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, alla normativa contenuta nella presente legge e nella citata legge n. 1 del 1990.

4. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l’attivita’ di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.

5. Le aziende gia’ esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a diciotto mesi, fissato dal Comune ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della citata legge n. 1 del 1990. Decorso tale termine, l’autorizzazione viene revocata.

Art. 41

1. La richiesta di autorizzazione all’esercizio della attivita’ di estetista e’ presentata al Comune competente per territorio unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalita’ previsti dalla citata legge n. 1 del 1990 ed alle attestazioni di idoneita’ dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e sanita’ di cui all’articolo 40, comma 2, lettera g.

2. L’autorizzazione e’ rilasciata dal sindaco sulla base degli accertamenti previsti dall’articolo 42, comma 1, sentita la commissione di cui all’articolo 43 con provvedimento comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale come accoglimento della domanda.

3. Il diniego dell’autorizzazione deve essere comunicato e motivato.

4. L’ autorizzazione di cui al comma 2 reca menzione dei locali e delle apparecchiature utilizzate nello esercizio dell’attivita’ di estetista.

5. Il provvedimento autorizzatorio del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 42

1. I comuni accertano l’effettivo esercizio della attivita’ di estetista da essi autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento in caso di mancato espletamento della medesima attivita’.

2. L’autorizzazione e’, altresi’, revocata qualora l’attivita’ di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e della citata legge n. 1 del 1990.

Art. 43

1. La Commissione per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41, comma 2, e’ quella prevista dallo articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

2. La commissione di cui al presente articolo e’ chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui all’articolo 40.

Art. 44

1. Le unita’ sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accertano che le apparecchiature destinate allo svolgimento dell’attivita’ di estetista siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, nonche’ i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attivita’, nel territorio di rispettiva competenza.

2. Allo stesso fine le unita’ sanitarie locali effettuano controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell’attivita’ di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanita’, ai sensi dello articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990.

3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Comune ed all’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca per l’adozione dei provvedimenti o l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 45.

Art. 45

1. Il sindaco, accertata la mancanza di uno o piu’ requisiti o l’inosservanza delle prescrizioni previste nella autorizzazione, previa diffida, puo’ sospendere l’autorizzazione stessa.

2. Il sindaco dispone la revoca dell’autorizzazione, qualora l’interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di centoottanta giorni dalla notifica della sospensione.

3. Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 12 della citata legge n. 1 del 1990 sono irrogate dallo Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad essa inviati dal sindaco, dal presidente dell’unita’ sanitaria locale, dal presidente della commissione provinciale per l’artigianato, nell’espletamento dei compiti previsti dallo articolo 7, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 46

1. Le iniziative di qualificazione professionale riguardanti l’attivita’ di estetista previste dagli articoli 3 e 8 della citata legge n. 1 del 1990 e dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sono approvate e regolamentate con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca sulla base di appositi programmi.

2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati, sentite le organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 47

1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 4 e 7 della citata legge n. 1 del 1990 l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca emanera’ direttive per il rilascio dell’attestato di qualificazione professionale a soggetti di cui all’articolo 8 della citata legge n. 1 del 1990 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l’attivita’ di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalita’ previsti dall’articolo 3 della citata legge n. 1 del 1990.

Art. 48

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente capo sono esercitate dall’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, che emanera’ specifiche direttive. Capo III norme finali

Art. 49

1. Per la finalita’ della presente legge e’ autorizzata, per l’esercizio finanziario 1991, la spesa complessiva di lire 25.500 milioni cosi’ ripartita: art. 1 – lire 100 milioni – (per funzionamento dell’osservatorio permanente dell’artigianato).

Art. 7 – lire 300 milioni – (incremento fondi rotazione crias per imprese artigiane femminili).

Art. 8 – lire 1.000 milioni – (provvidenze per le casalinghe – ripartiti paritariamente per le finalita’ dei commi 1 e 3).

Art. 9 – lire 500 milioni – (per incremento fondo rotazione crias per erogazione crediti di esercizio).

Art. 10 – lire 500 milioni – (per incremento fondo rotazione crias per credito d’ avviamento).

Art. 12 – lire 500 milioni – (per incremento fondo rotazione crias per erogazione finanziamento a medio termine).

Art. 13 – lire 500 milioni – (per incremento fondo rotazione crias per finanziamento primo impianto).

Art. 16 – lire 500 milioni – (per Costituzione fondo rotazione crias per coperture perdite su finanziamenti per commesse da enti pubblici).

Art. 18 – lire 500 milioni – (per Costituzione fondo rotazione crias per coperture perdite su finanziamenti per formazione scorte materie prime e prodotti finiti).

Art. 21 – lire 500 milioni – (per Costituzione presso crias di un fondo di garanzia per copertura rischi).

Art. 28 – lire 5.000 milioni – (per liquidazione istanze contributo in conto capitale presentate alle cciaa entro il 31 dicembre 1986).

Art. 29 – lire 1.700 milioni – cosi’ ripartiti: (comma 1) lire 1.200 milioni – (per concessione contributi a fondo perduto per riparazione o ristrutturazione immobili destinati all’esercizio dell’attivita’ artigianale nei comuni colpiti dall’evento sismico del dicembre 1990) (comma 2) lire 500 milioni – (per riduzione tasso interesse per le operazioni di credito a medio e lungo termine).

Art. 30 – lire 300 milioni – (a sostegno iniziative artigianato artistico e tradizionale).

Art. 33 – lire 300 milioni – (contributi spese gestione a societa’ per prestazione di servizi reali alle imprese artigiane).

Art. 34 – lire 200 milioni – (contributi alle imprese artigiane per spese sostenute per acquisizione servizi reali).

Art. 35 – lire 300 milioni – (contributi per spese gestione a societa’ di ricerca di informatica).

Art. 36 – lire 12.500 milioni – (incremento dotazione finanziaria cap. 75611).

Art. 37 – lire 300 milioni – (contributi alle societa’ consortili di cui ai commi 3, 4 e 5).

2. Per gli esercizi successivi al 1991 la spesa sara’ determinata ai sensi dell’articolo 4, comma secondo, della Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, limitatamente a quella prevista dagli articoli 1, 7, 8, comma 3, 30, 33, 34, 35 e 37.

3. La spesa di lire 25.500 milioni, autorizzata dalla presente legge per l’anno finanziario 1991, e quella di lire 2.800 milioni valutata per ciascuno degli anni 1992 e 1993, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 <>.

4. All’onere di lire 25.500 milioni recante nell’anno finanziario 1991, si provvede quanto a lire 1.900 milioni con parte delle disponibilita’ del capitolo 21257 e quanto a lire 23.600 milioni con parte delle disponibilita’ del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l’anno finanziario medesimo.

Art. 50

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come lege della Regione