- Emanante: 4
- Provincia: Trento
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 9
- Data fonte: 25/02/1992
Art. 1 – Soppressione del consorzio
1 .
Il consorzio provinciale per l’istruzione tecnica, di seguito denominato <
2 .
I beni mobili ed immobili di proprieta’ del consorzio sono trasferiti al patrimonio della Provincia
Art. 2 – Liquidazione
1 .
La Giunta provinciale nomina il liquidatore del consorzio e determina con proprio provvedimento le procedure di liquidazione.
2 .
La Giunta provinciale stabilisce altresi’ , con propria deliberazione, l’entita’ del compenso spettante al commissario per la gestione straordinaria del consorzio, fino all’importo di lire 500.000 per ogni anno di commissariamento dell’ente. Tali somme possono essere pagate dal liquidatore del consorzio, ovvero incluse dallo stesso tra le passivita’ nella quali subentra la Provincia
3 .
Al liquidatore spetta un compenso stabilito dalla Giunta Provinciale, in misura forfettaria omnicomprensiva, fino all’importo di lire 500.000. Tale compenso e’ incluso tra le passivita’ del consorzio nella quali subentra la Provincia
Art. 3 – Disposizioni finanziarie
1 .
Gli appositi capitoli dell’entrata e della spesa previsti dall’articolo 15, settimo comma, della Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 concernente <
2 .
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con una quota delle previste entrate derivanti dalla giacenza di cassa residua al termine delle operazioni di liquidazione.
Art. 4 – Variazioni di bilancio
1 .
Nello stato di previsione dell’entrata – tabella a – e nello stato di previsione della spesa – tabella b – per l’esercizio finanziario 1992, di cui agli articoli 1 e 3 della Legge provinciale concernente <
Allegato al file ale001507arlex.txt
2 .
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992- 1994, di cui all’articolo 14 della Legge provinciale richiamata al comma 1, sono apportate le variazioni in aumento di cui al medesimo comma 1.
Art. 5 – Entrata in vigore
1 .
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia