- Regione: P.A. di Trento
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: -1
- Data fonte: 27/02/2007
Thesaurus: Formazione continua
Abstract:
la provincia autonoma di trento sostiene l’attività degli ordini e dei collegi trentini delle professioni regolamentate; tale attività promuove l’accesso alla professione e alla formazione continua degli iscritti agli ordini e ai collegi medesimi mediante l’organizzazione di percorsi formativi volti a:
a) perseguire, favorire e migliorare la preparazione agli esami di stato;
b) perseguire, favorire e migliorare la formazione continua e l’aggiornamento degli iscritti agli albi e ai registri degli ordini e dei collegi.
INDICE
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Beneficiari
Art. 3 – Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti
Art. 4 – Accordi di programma e convenzioni
Art. 5 – Consulta provinciale
Art. 6 – Disposizione finale
Art. 7 – Disposizioni finanziarie
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento sostiene l’attività degli ordini e dei collegi trentini delle professioni regolamentate volta a promuovere l’accesso alla professione e la formazione continua degli iscritti agli ordini e ai collegi medesimi mediante l’organizzazione di percorsi formativi volti a:
a) perseguire, favorire e migliorare la preparazione agli esami di Stato;
b) perseguire, favorire e migliorare la formazione continua e l’aggiornamento degli iscritti agli albi e ai registri degli ordini e dei collegi.
Art. 2
Beneficiari
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questa legge gli ordini e i collegi trentini delle professioni intellettuali che organizzano, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta dalla vigente legislazione e dai rispettivi statuti, percorsi formativi per l’accesso alla professione e per la formazione continua degli iscritti.
2. Gli ordini e i collegi professionali possono beneficiare dei finanziamenti previsti da questo articolo anche nel caso in cui affidino l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi previsti dal comma 1 ad altri organismi da essi promossi o individuati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.
Art. 3
Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti
1. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione e per la concessione dei finanziamenti previsti da questa legge e, in particolare:
a) le modalità di presentazione delle domande, anche da parte degli organismi previsti dall’articolo 2, comma 2;
b) le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari;
c) i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.
Art. 4
Accordi di programma e convenzioni
1. In relazione alla materia disciplinata da questa legge, la Provincia può destinare parte delle risorse stanziate nel bilancio per le politiche a sostegno della qualità nelle professioni al finanziamento di accordi di programma o di convenzioni con ordini professionali, anche con il coinvolgimento di università e di centri di ricerca e di alta formazione professionale, allo scopo di concorrere e di sostenere i processi di formazione permanente nonché di promuovere, di implementare e di sostenere la definizione e l’utilizzo di strumenti e di metodologie in favore della tutela della qualità dell’attività professionale, anche attraverso forme di certificazione di processo e di prodotto.
2. Gli accordi di programma e le convenzioni previsti dal comma 1, anche in attesa della riforma degli ordinamenti delle professioni e degli ordini professionali, sono volti alla promozione di iniziative e di interventi che favoriscono in particolare:
a) la certificazione, con riferimento a standard europei, della qualità dei servizi professionali anche in base all’utilizzo delle forme di esercizio associato della professione nonché di attività interprofessionali;
b) la promozione dell’adozione e dell’utilizzo di metodologie e di procedure certificate per assicurare la qualità e la trasparenza del rapporto tra il cittadino-cliente e il professionista;
c) l’adozione di metodologie e di strumenti operativi per sostenere la formazione continua dei professionisti e la certificazione dei crediti professionali per attività svolte e per la formazione erogata e frequentata, nel rispetto delle discipline nazionali e comunitarie;
d) l’adozione di metodologie per il monitoraggio della qualità dei servizi professionali.
3. Gli accordi di programma e le convenzioni individuano altresì le modalità di svolgimento, di verifica e di finanziamento delle iniziative e degli interventi secondo criteri di efficacia e di adeguatezza.
Art. 5
Consulta provinciale
1. La Provincia convoca annualmente i rappresentanti degli ordini e dei collegi trentini delle professioni, al fine di promuovere il coordinamento e la verifica degli interventi e delle attività previste da questa legge e di costituire sede di confronto tra la Provincia e i predetti ordini e collegi.
2. La Provincia promuove inoltre il confronto con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e con il Consiglio delle autonomie locali, al fine di qualificare gli interventi previsti da questa legge attraverso la conoscenza dei bisogni del cittadino-cliente.
Art. 6
Disposizione finale
1. Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalle leggi provinciali relative alle professioni il cui ordinamento rientra nelle competenze della Provincia.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini di cui all’articolo 3 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi – spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210).
3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.