- Emanante: 3
- Regione: P.A. di Bolzano
- Fonte: Altro
- Data fonte: 05/09/1964
Art. Unico
Il primo comma dell’ art. II della Legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9 viene modificato come segue: al fondo per l’ addestramento professionale dei lavoratori affluiscono : a ) la quota del contributo della Stato al fondo per l’ addestramento professionale dei lavoratori in applicazione dell’ art. 62 della Legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni attribuita alla Provincia per il raggiungimento della finalita’ della presente Legge ; b ) i contributi stabiliti a favore del fondo nei contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore della categoria di lavoratori nel singolo contratto ; c ) i contributi di enti pubblici anche internazionali, di associazioni e privati ; d ) il ricavo della vendita dei beni derivanti dall’ attivita’ addestrativa. Le modalita’ della vendita o cessione di tali beni saranno stabiliti dal Regolamento.