- Emanante: 3
- Regione: P.A. di Bolzano
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 08/08/1991
Abstract:
Al fine di dare agli studenti universitari residenti nella provincia la possibilita di frequentare una universita, anche nella propria madrelingua, la provincia autonoma di bolzano con la presente legge disciplina gli interventi per l’attuazione del diritto allo studio nel territorio nazionale o in paesi dell’area culturale di lingua tedesca. gli interventi previsti dalla presente legge tendono a: favorire il conseguimento di titoli previsti dall’ordinamento didattico universitario, assicurare agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una reale uguaglianza di opportunita formative ed il raggiungimento dei piu alti gradi d’istruzione, rimuovendo ostacoli di ordine economico e sociale.