Legge regionale 1 giugno 1993, n. 16

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 22
  • Data fonte: 04/06/1993
Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381: "Disciplina delle cooperative sociali"

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

La regione, nell’ambito delle iniziative a favore delle cooperative e al fine di favorire l’integrazione sociale delle persone svantaggiate istituisce e regolamenta l’albo regionale delle cooperative sociali, determina le modalita’ di raccordo con l’attivita’ dei servizi socio-sanitari, assistenziali, nonche’ con le attivita’ di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale, definisce misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

Art. 1 – Finalita’ della legge

1 .

La Regione Lombardia, nell’ambito delle iniziative a favore delle cooperative e al fine di favorire l’integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione all’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 “disciplina delle cooperative sociali”:

  • Istituisce e regolamenta l’albo regionale delle cooperative sociali;
  • Determina le modalita’ di raccordo con l’attivita’ dei servizi socio-sanitari, assistenziali, nonche’ con le attivita’ di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale;
  • Fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici;
  • Definisce misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.
  • Art. 2 – Definizione di cooperativa sociale

    1 .

    Ai fini della presente legge sono considerate cooperative sociali quelle che perseguono gli scopi previsti dall’art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso:

    • La gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
    • Lo svolgimento di attivita’ diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
    • 2 .

      La denominazione sociale, comunque formulata, deve contenere l’indicazione di “cooperativa sociale”.

      Art. 3 – Istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali

      1 .

      E’ istituito presso il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della Giunta regionale, l’albo regionale delle cooperative sociali.

      2 .

      L’albo si articola nelle seguenti sezioni:

      • Sezione a: nella quale sono iscritte cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
      • Sezione b: nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attivita’ diverse – agricole, industriali, artigianali, di commercializzazione prevalente della propria produzione o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
      • Sezione c: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
      • 3 .

        Per le cooperative operanti al momento dell’entrata in vigore della presente legge e che perseguono entrambi gli scopi previsti dall’art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e’ possibile l’iscrizione nella sezione a oppure nella sezione b, con scelta da effettuarsi entro il periodo transitorio previsto dalla predetta legge n. 381/1991.

        Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione all’albo

        1 .

        Possono essere iscritte all’albo regionale di cui al precedente art. 3 le cooperative sociali ed i loro consorzi che operino in via prevalente ed abbiano sede legale nella Regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.

        2 .

        Per ottenere l’iscrizione, le cooperative costituite successivamente all’entrata in vigore della presente legge, debbono presentare al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della Giunta regionale domanda corredata da:

        • Certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;
        • Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
        • Autocertificazione circa gli ambiti di attivita’ in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
        • Copia del libro soci;
        • Relazione sulle caratteristiche professionali degli operatori della cooperativa, nonche’ organico della cooperativa;
        • Autocertificazione sulla conformita’ della propria attivita’ alle norme regionali.
        • 3 .

          Ogni anno successivo a quello di prima iscrizione le cooperative di cui al comma precedente devono depositare la seguente documentazione:

          • Relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente;
          • Copia dell’ultimo bilancio depositato;
          • Eventuali variazioni dell’atto costitutivo, dello statuto, della compagine sociale, delle caratteristiche professionali degli operatori nonche’ dell’organico;
          • Dichiarazione di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa.
          • 4 .

            Per le cooperative gia’ costituite prima dell’entrata in vigore della presente legge e che a tale data abbiano compiuto almeno un esercizio sociale, la documentazione da presentare per ottenere l’iscrizione all’albo e’ quella indicata nei precedenti primo, secondo e terzo comma.

            5 .

            Le cooperative che chiedono l’iscrizione alla sezione b, oltre alla documentazione sopra indicata, devono presentare la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

            6 .

            La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: nella misura prevista dall’art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Anche per i consorzi, valgono in quanto compatibili, le norme stabilite dal secondo e

            • Certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio;
            • Atto costitutivo e statuto;
            • Relazione sull’attivita’ svolta;
            • Copia dell’ultimo bilancio;
            • Idonea documentazione circa la presenza nella base sociale di cooperative nella misura prevista dall’art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
            • 7 .

              L’iscrizione all’albo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento richiede agli enti istanti la documentazione mancante, nel rispetto della procedura disposta dal quarto comma dell’art.16 della legge n. 241/1/990.

              8 .

              Il provvedimento di iscrizione e’ notificato al richiedente, alla prefettura, all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e’ pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. L’albo regionale delle cooperative sociali e’ pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il provvedimento motivato di diniego dell’iscrizione e’ notificato al solo richiedente entro il termine di cui al settimo comma.

              Art. 5 – Adempimenti successivi all’iscrizione all’albo

              1 .

              Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all’albo regionale sono tenuti a trasmettere, annualmente entro trenta giorni dal termine fissato per l’anno in corso per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori, nonche’ una nota informativa relativa all’attivita’ svolta all’organico della cooperativa, alle caratteristiche professionali degli operatori e alla composizione della base sociale, ad integrazione del verbale della revisione ordinaria, di cui all’art. 6 della legge n. 381/1991.

              2 .

              Le variazioni dello statuto e della compagine sociale che comporti l’alterazione del rapporto, secondo quanto previsto al secondo comma dell’art. 2 della legge n. 381/1991, nonche’ la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato nel secondo comma dell’art. 4 della legge n. 381/1991 devono essere comunicate al settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della Giunta regionale entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.

              3 .

              Per le coperative iscritte nella sezione b dell’albo regionale, oltre alla documentazione indicata nei precedenti primo e secondo comma, deve essere fornita anche la certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991.

              4 .

              Qualora le cooperative sociali abbiano ottenuto contributi regionali, la realizzazione di cui al primo comma deve specificare le modalita’ di utilizzo di tali contributi.

              Art. 6 – Cancellazione dall’albo

              1 .

              La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall’albo regionale e’ disposta entro il 30 settembre di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo, di cui all’art. 13 della presente legge, qualora gli enti non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 5.

              2 .

              La cancellazione e’ disposta altresi’ quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da piu’ di ventiquattro mesi o cancellati dalla Sezione VIII del registro prefettizio, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del Decreto Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

              3 .

              Il provvedimento di cancellazione e’ comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa o consorzio, nonche’ alla prefettura e all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e’ pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

              4 .

              Qualora, dalle comunicazioni ricevute, risulti che il numero dei lavoratori complessivamente occupati dalla cooperativa o il numero dei soci volontari previsti dal secondo comma dell’art. 2 della legge n. 381/1991 supera il cinquanta per cento dei soci, la compagine sociale deve essere riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell’irregolarita’. In mancanza sara’ dato corso alla cancellazione dall’albo.

              Art. 7 – Convenzioni

              1 .

              La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con apposito provvedimento schemi di convenzione-tipo, formulati secondo i principi della presente legge, rispettivamente per:

              • La gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
              • La fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
              • 2 .

                Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le co- operative ed i consorzi devono essere iscritti all’albo regionale di cui al precedente art. 3.

                3 .

                La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione della convenzione.

                Art. 8 – Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

                1 .

                Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:

                • L’individuazione dei soggetti e l’indicazione dell’attivita’ oggetto della convenzione e della sua modalita’ di svolgimento;
                • La durata della convenzione;
                • I requisiti di professionalita’ del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attivita’;
                • Il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto previsto dal quinto comma dell’art. 2 della legge n. 381/1991;
                • Gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
                • Le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
                • La determinazione dei corrispettivi e le modalita’ di pagamento;
                • Le forme e le modalita’ di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
                • Il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
                • L’obbligo e le modalita’ di assicurazione sia del personale che degli utenti;
                • Le modalita’ di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
                • Le forme di verifica della qualita’ delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni.
                • 2 .

                  Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per gestione di servizi e’ da intendersi l’organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L’ambito di riferimento per l’identificazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e’ definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme nazionali.

                  3 .

                  Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della legge n. 381/1991, oltre a quanto previsto al primo comma del presente articolo:

                  • Deve essere espressamente prevista la finalita’ della creazione di opportunita’ di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;
                  • Devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell’ambito della convenzione sia in relazione all’entita’ della fornitura affidata che al grado di produttivita’ e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite;
                  • Deve essere prevista la conformita’ a quanto indicato nel Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
                  • Art. 9 – Durata delle convenzioni

                    1 .

                    Al fine di garantire attraverso la continuita’ un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono aver durata pluriennale.

                    Art. 10 – Determinazione dei corrispettivi

                    1 .

                    Nella determinazione dei corrispettivi, le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:

                    • I valori di riferimento per le diverse tipologie di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi standardizzati, fissati con tabella da approvarsi da parte della Giunta regionale; nel frattempo i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato ed oggetto di specifiche verifiche;
                    • Per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.
                    • Art. 11 – Sostegno della cooperazione sociale

                      1 .

                      Al fine di agevolare la Costituzione e lo sviluppo delle coop- erative sociali di cui alla presente legge, la Regione interviene con contributi cosi’ articolati:

                      • Per le cooperative di nuova Costituzione contributi per la copertura totale delle spese di Costituzione di primo impianto, nonche’ contributi per spese di locazione di immobili destinati alle attivita’ di impresa nei limiti del 50 della spesa prevista, contributi da corrispondere fino ad un limite di venti milioni, rivalutati annualmente avendo a riferimento l’indice istat;
                      • Costituzione di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato e comunque non superiore al 50 di quello corrente, in misura non superiore all’80 dell’investimento previsto e comunque non superiore ai duecento milioni. La durata massima del finanziamento e’ dieci anni.
                      • 2 .

                        I finanziamenti di cui al precedente primo comma possono anche riguardare:

                        • Oneri derivanti dalle attivita’ di formazione;
                        • Oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, arredi brevetti software, studi e ricerche per nuovi prodotti, acquisizione di altri immobili immateriali;
                        • Oneri relativi alla formazione di scorte nei limiti del trenta per cento dell’investimento.
                        • 3 .

                          La Regione puo’ intervenire con servizi finanziari, quali i fondi di garanzia fino ad un massimo del 50 di finanziamento bancario la cui gestione

                          4 .

                          La Regione prevede inoltre finanziamenti come indicato alla lettera b) del primo comma del presente articolo a consorzi istituiti ai sensi dell’art.8 della legge n. 381/1991, in base a progetti per attivita’ consortili relativi a:

                          • Prestazioni di servizi alle cooperative associate;
                          • Qualificazione e formazione professionale dei soci e/o dipendenti delle cooperative associate;
                          • Assistenza, promozione e iniziative particolarmente innova- tive, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della Giunta regionale.
                          • 5 .

                            La Regione specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della Giunta regionale, riserva un fondo per il finanziamento di progetti particolarmente innovativi e a carattere sperimentale promossi da enti locali riguardo all’incentivazione dell’occupazione nelle cooperative sociali, compresi i soggetti che si trovano sottoposti a regime di detenzione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure privative e limitative della liberta’. Vanno altresi’ compresi tra i progetti finanziati dallo stesso fondo, quelli riguardanti i tossicodipedenti in fase di reinserimento sociale e lavorativo.

                            6 .

                            Le cooperative facenti parte di un consorzio di cui all’art. 8 della legge n. 381/1991 non possono usufruire delle agevolazioni che allo stesso titolo o progetto vengono concesse al consorzio.

                            7 .

                            Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

                            8 .

                            La presente legge abroga le norme previste dalla Legge regionale 27 novembre 1989, n. 67 concernenti “interventi a sostegno delle cooperative di solidarieta’ sociale”.

                            Art. 12 – Attribuzione di competenze

                            1 .

                            Il settore occupazione, istruzione, formazione professionale, industria e artigianato della Giunta regionale provvede al coordinamento delle iniziative e delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dell’amministrazione regionale competenti per i singoli campi d’intervento, tramite apposita conferenza di servizi.

                            2 .

                            Per l’espletamento delle attivita’ tecnico-amministrative previste dalla presente legge viene istituito, nell’ambito del servizio politica e lavoro, l’ufficio cooperazione sociale.

                            3 .

                            Al suddetto ufficio vengono assegnati i seguenti compiti: tenuta dell’albo regionale delle cooperative sociali, raccolta dei verbali di ispezione ordinaria inviati dal Ministero del lavoro, raccolta delle domande di contributo e/o finanziamento delle cooperative sociali, coordinamento tra i settori regionali competenti in materia di cooperazione, coordinamento del comitato tecnico consultivo, definizione di tutti gli atti relativi alla Legge regionale in materia di cooperazione sociale.

                            Art. 13 – Comitato tecnico consultivo

                            1 .

                            E’ istituito il comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale per lo svolgimento di attivita’ istruttorie e consultive.

                            2 .

                            Il comitato tecnico consultivo e’ presieduto dall’Assessore competente o da un suo delegato.

                            3 .

                            • Un rappresentante designato da ciascuna delle strutture regionali delle associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ai sensi del Decreto Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
                            • Un rappresentante dell’anci.
                            • 4 .

                              Le funzioni di segretario del comitato tecnico consultivo sono svolte dal dirigente dell’ufficio cooperazione sociale.

                              5 .

                              Ai membri del comitato tecnico consultivo spettano gli emolumenti previsti dall’art. 2 della Legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 “norme in materia di indennita’ ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati”.

                              Art. 14 – Domande di agevolazione

                              1 .

                              La concessione dei contributi e dei finanziamenti e’ disposta dalla Giunta regionale, sulla base di criteri dalla stessa stabiliti, previo parere del comitato tecnico consultivo di cui all’art. 13 della presente legge.

                              2 .

                              Le coperative che ne hanno i requisiti devono presentare domanda entro il 31 maggio di ogni anno, corredata dai relativi progetti. Entro i tre mesi successivi la Giunta regionale, nei limiti di stanziamenti di bilancio, delibera sentita la commissione consiliare competente, il piano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

                              3 .

                              Le domande di contributo dovranno specificare se i soggetti richiedenti hanno inoltrato richieste e ottenuto benefici a valere su altre leggi regionali o nazionali.

                              Art. 15 – Rendicontazione e controlli

                              1 .

                              I beneficiari degli interventi sono tenuti a presentare le rendicontazioni documentate sull’utilizzo dei contributi e finanziamenti assegnati e sullo stato dell’attivita’ intrapresa, come previsto al primo comma dell’art. 5 della presente legge.

                              2 .

                              La Giunta regionale puo’ disporre ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese, controllandone e verificandone il risultato.

                              3 .

                              La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione sugli interventi effettuati, che illustra i risultati conseguiti, proponendo, se necessario, modifiche alla stessa normativa.

                              Art. 16 – Norma finanziaria

                              1 .

                              Agli oneri relativi all’istituzione del comitato tecnico consultivo di cui al precedente art. 13 si provvedera’ mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1993 e successivi sul capitolo 1.2.7.1.322 “spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita’ di missione e di rimborsi spese”.

                              2 .

                              All’autorizzazione della spesa di cui al precedente art. 11 si provvedera’ con successiva legge.