- Emanante: 3
- Regione: Liguria
- Fonte: Altro
- Numero fonte: 27
- Data fonte: 13/07/1996
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
Si specificano i seguenti temi: modifica all’articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 “provvedimenti per l’assistenza tecnica e per i servizi alle imprese artigiane”; dichiarazione d’urgenza
Art. 1
Modifica all’articolo 7 della Legge regionale 30 ottobre 1995, n. 49 “provvedimenti per l’assistenza tecnica e per i servizi alle imprese artigiane”.
1 .
Il comma 1 dell’articolo 7 della Legge regionale 30 ottobre 1995 n. 49 e’ sostituito dal seguente: “1. Il 30 per cento del contributo assegnato ad ogni singolo progetto e’ erogato all’inizio della sua realizzazione; la rimanenza e’ erogata alla presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese accompagnata da una relazione sui risultati conseguiti dal progetto”.
Art. 2 – Dichiarazione d’urgenza
1 .
La presente Legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.