Legge regionale 1 settembre 1981, n. 66

  • Emanante: 3
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 01/09/1981
Istituzione dell' ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario , art.3

Thesaurus: Diritto allo studio, Istruzione universitaria

Art. OMISSIS

Art. 3 – Servizi

Per l’attuazione del diritto allo studio a livello universitario l’ente: a) attribuisce l’assegno di studio universitario di cui alla Legge 14 febbraio 1963, n. 80 ed alla Legge 21 aprile 1969, n. 162 ; b) puo’ istituire borse di studio o erogare sussidi a favore di studenti capaci e meritevoli che si trovino in situazioni di disagio economico; c) realizza servizi di orientamento professionale; d) realizza e gestisce servizi abitativi e di mensa; e) attua facilitazioni di trasporto promuovendo iniziative volte a facilitare la mobilita’ degli studenti attraverso intese con le aziende di trasporto esistenti; f) promuove iniziative culturali, turistiche, sportive e ricreative anche in collegamento con gli Enti Locali; g) realizza, senza fine di lucro, servizi editoriali, librari e centri di ascolto audio-visivi per gli studenti universitari; h) promuove ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario. Le provvidenze di cui ai punti a) e b) vengono erogate in servizi e solo in via eccezionale in denaro; per determinati servizi possono essere previste forme di autogestione da parte degli studenti. Per la individuazione di tali servizi e delle forme di gestione da attuare, il Consiglio di amministrazione dell’ente predispone apposito Regolamento, che dovra’ essere approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente Legge. Omissis