Legge regionale 10 Aprile 1990, n. 18

  • Emanante: 3
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 16
  • Data fonte: 18/04/1990
Interventi a favore degli immigrati extracomunitari.

Abstract:

la regione umbria promuove interventi volti ad assicurare ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari: l’effettivo e paritario godimento dei diritti, con particolare riferimento al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, all’abitazione e alla scuola, l’inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della regione, la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale d’origine.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il commissario del governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1 – Finalita’

1. La Regione Umbria, nell’ambito delle proprie attribuzioni ed in armonia con la legislazione statale vigente in materia nonche’ con la risoluzione delle nazioni unite n. 40/144 del 1985 e con la normativa CEE, riconosce e tutela i diritti umani e le liberta’ fondamentali dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi.

2. La Regione Umbria promuove interventi volti ad assicurare ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari:

A) l’effettivo e paritario godimento dei diritti, con particolare riferimento al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, all’abitazione e alla scuola;

B) l’inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione;

C) la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale d’origine.

3. Le leggi regionali di settore concorrono all’attuazione delle finalita’ di cui alla presente legge.

Art. 2 – Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge i cittadini provenienti da paesi extracomunitari e loro familiari che risiedano o dimorino nel territorio della Regione Umbria secondo la normativa vigente, sia in caso di immigrazione definitiva che in caso di permanenza limitata e finalizzata al rientro.

2. I cittadini della comunita’ economica europea, gli apolidi, i rifugiati e i profughi possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge ove non usufruiscano di piu’ favorevoli o di analoghi benefici in forza della normativa comunitaria, statale e regionale.

3. La presente legge non si applica ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari per i quali sono previste norme particolari piu’ favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

Art. 3 – Consulta regionale dell’immigrazione

1. E’ istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. La consulta e’ composta da:

A) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

B) dodici rappresentanti designati dalle associazioni di cittadini provenienti da paesi extracomunitari operanti in Umbria individuate dalla Giunta regionale sulla base della rappresentativita’ con riferimento al numero complessivo degli aderenti ed in modo da garantire, ove possibile, un’adeguata presenza nella consulta di tutte le grandi aree geografico-culturali extracomunitarie;

C) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

D) quattro rappresentanti designati dai patronati maggiormente rappresentativi a livello regionale che si occupano dell’assistenza ai lavoratori extracomunitari;

E) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;

F) il presidente della competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale dell’Umbria;

G) due rappresentanti designati dalle consulte locali istituite ai sensi del sesto comma dell’art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, di cui uno in rappresentanza dei comuni della Provincia di Perugia e uno in rappresentanza dei comuni della Provincia di Terni;

H) un rappresentante designato dalla unione province Italiane, sezione regionale;

I) sette rappresentanti designati rispettivamente dalla caritas regionale umbra, da amnesty international – sezione regionale umbra, dalla lega per i diritti e la liberazione dei popoli – sezione regionale umbra, dal centro internazionale di accoglienza di Perugia, dal centro di informazione documentazione iniziativa per lo sviluppo di Perugia, dall’organizzazione solidarieta’ internazionale di Perugia e dal centro internazionale per la pace fra i popoli di assisi;

L) quattro rappresentanti designati dalle associazioni del tempo libero e della cultura maggiormente rappresentative a livello regionale;

M) un rappresentante designato dall’Universita’ Italiana per stranieri;

N) un rappresentante designato dall’universita’ degli studi di Perugia;

O) un rappresentante designato dall’ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

P) un rappresentante designato dal centro sociale dell’universita’ Italiana per stranieri;

Q) due rappresentanti designati rispettivamente dai provveditori agli studi di Perugia e Terni;

R) due rappresentanti designati dall’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

S) un rappresentante designato dall’lstituto regionale di ricerche economiche e sociali;

T) un rappresentante del centro per la realizzazione della parita’ e pari opportunita’ fra uomo e donna.

3. La consulta regionale dell’ immigrazione elegge nel suo seno un vicepresidente.

4. Alle sedute della consulta regionale dell’immigrazione partecipano i funzionari regionali degli uffici interessati.

5. La consulta regionale umbra per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e’ costituita, all’inizio di ogni legislatura regionale, entro 90 giorni dall’insediamento della Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Regionale.

6. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi di cui alle lettere b), c), d), e), i) del comma 2.

7. La consulta e’ nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta.

8. Per ogni membro effettivo della Consulta e’ nominato, con le stesse Modalita’ dei membri effettivi, un supplente.

9. Le proposte di designazione dei membri devono pervenire entro 40 giorni dalla richiesta da parte della Regione Trascorso detto termine, il presidente nomina la consulta purche’ le designazioni pervenute permettano l’insediamento di almeno la maggioranza dei componenti l’organo medesimo.

10. Possono essere invitati alle riunioni della consulta rappresentanti di istituzioni ed organismi particolarmente interessati agli argomenti all’ordine del giorno.

11. Le funzioni di segretario della consulta e del comitato esecutivo, di cui all’articolo 5, sono svolte da un dipendente dell’ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari della Giunta regionale, dalla stessa designato. &

Art. 4 – Compiti della consulta regionale dell’immigrazione

1. La consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e’ organismo tecnico consultivo della Regione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di immigrazione. La consulta in particolare svolge i seguenti compiti:

A) formula proposte agli organismi competenti, esprime pareri ed assume iniziative su tutte le materie relative ai fenomeni dell’immigrazione e del multiculturalismo;

B) esprime alla Giunta regionale il parere sul programma annuale degli interventi di cui all’articolo 8.

2. La consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie elegge nel proprio seno il comitato esecutivo di cui all’articolo 5 e propone alla Giunta regionale per la sua approvazione un regolamento per il proprio funzionamento e per quello del comitato esecutivo per quanto non previsto dalla presente legge.

Art. 5 – Organi della consulta

1. Organi della consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie sono il presidente e il comitato esecutivo.

2. Il presidente rappresenta la consulta, convoca e presiede la consulta stessa e il comitato esecutivo.

3. Le funzioni vicarie del presidente sono svolte dal vicepresidente.

4. Il comitato esecutivo e’ composto di 9 membri eletti dalla consulta nel suo seno, di cui almeno tre in rappresentanza delle associazioni di cittadini provenienti da paesi extracomunitari, con voto limitato a sei, nonche’ dal presidente e dal vicepresidente.

5. Il comitato esecutivo formula proposte alla consulta e provvede all’attuazione delle determinazioni di questa. In casi di particolare necessita’ ed urgenza puo’ avanzare proposte, esprimere pareri e assumere iniziative per conto della consulta su tutte le materie relative ai fenomeni dell’immigrazione e del multiculturalismo, salvo ratifica nella prima riunione utile della stessa.

Art. 6 – Funzionamento della consulta

1. La consulta e il comitato esecutivo sono convocati dal presidente quando egli ne ravvisi la necessita’ o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti.

2. Il presidente presiede le riunioni della consulta e del comitato esecutivo stabilendo l’ordine del giorno.

3. Le determinazioni della consulta sono adottate, in prima convocazione, a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la meta’ piu’ uno dei componenti; in seconda convocazione le determinazioni sono valide se prese ove sia presente almeno un quarto dei componenti.

4. La consulta puo’ costituire commissioni o gruppi di lavoro; il presidente, sentita la consulta, ne designa i coordinatori.

5. I membri della consulta e del comitato esecutivo che risultino assenti senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla Giunta regionale.

6. Alla sostituzione dei membri della consulta in caso di decadenza, impossibilita’ sopravvenuta permanente o dimissioni si provvede con le stesse modalita’ seguite per la loro elezione.

7. La consulta di cui alla presente legge ed il Consiglio regionale dell’emigrazione di cui alla Legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, possono essere convocati congiuntamente dal Presidente della Giunta regionale.

8. La partecipazione alla consulta ed al comitato esecutivo e’ gratuita. Ai membri della consulta e del comitato esecutivo spetta il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto della normativa vigente.

9. Ai membri della consulta e del comitato esecutivo per la partecipazione in Italia e all’estero, autorizzata dalla Giunta regionale, a convegni, incontri e manifestazioni in tema di immigrazione competono, nel rispetto della normativa vigente, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 7 – Programma triennale degli interventi

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, predispone il programma triennale degli interventi in materia di immigrazione e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

2. Nel programma triennale sono indicati:

A) gli indirizzi, le linee programmatiche e gli obiettivi generali da perseguire, anche in relazione alle esigenze di riequilibrio socio-economico della Regione individuate nel piano regionale di sviluppo;

B) le priorita’ settoriali di intervento e di promozione;

C) i criteri per la formulazione dei programmi annuali di cui all’articolo 8.

3. Il programma triennale e’ attuato mediante i programmi annuali di cui all’articolo 8.

4. Il programma triennale e’ approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 8 – Programma annuale degli interventi

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentite la consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e la competente commissione consiliare permanente approva il programma degli interventi da realizzarsi nell’anno successivo.

2. Il programma annuale stabilisce:

A) i progetti da realizzare, con specificazione delle iniziative da attuare tramite convenzione;

B) l’onere finanziario di ogni intervento con le previsioni ed i capitoli di spesa per quanto a carico del bilancio regionale;

C) la quota da destinare ad interventi integrativi, straordinari, sperimentali ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali ed internazionali.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:

A) interventi diretti della Regione;

B) progetti assunti in collaborazione con altri soggetti;

C) interventi attuati tramite apposita convenzione tra Regione e soggetti pubblici o privati;

D) interventi proposti e realizzati da enti locali, o da organismi ed associazioni pubblici o privati ammessi al finanziamento regionale.

4. Le domande volte ad ottenere il sostegno ad iniziative e progetti nell’ambito del programma annuale vanno presentate dai soggetti indicati alle lettere c) e d) del comma 3 al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 settembre dell’anno precedente.

5. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attivita’ all’estero, la Regione promuove l’intesa con il governo ai sensi del secondo comma, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. La Giunta regionale trasmette annualmente al consiglio una relazione illustrativa delle attivita’ svolte in attuazione del programma di cui al presente articolo.

Art. 9 – Servizi socio-assistenziali

1. I cittadini provenienti da paesi extracomunitari e loro familiari sono ammessi alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi della Legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla Legge regionale 2 giugno 1987 n. 30.

2. La Regione a tal fine, nel ripartire la quota dei fondi riservata agli interventi finalizzati e di riequilibrio territoriale delle attivita’ socio-assistenziali e da assegnare agli enti locali competenti, tiene conto, dei particolari sevizi da essi resi agli immigrati extracomunitari e delle eventuali prestazioni economiche in favore degli stessi, correlate anche a carenze del servizio sanitario nazionale, con riferimento al diritto alle prestazioni.

Art. 10 – Servizi sanitari

1. La Regione nell’ambito ed in attuazione della normativa statale e regionale in materia, assicura ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari l’accesso ai servizi sanitari.

2. Al fine di consentire per una fascia di popolazione il pieno diritto alla tutela ed al controllo sanitario, le unita’ locali per i servizi sanitari e socio assistenziali inseriscono tra i destinatari delle campagne di prevenzione collettiva i cittadini provenienti da paesi extracomunitari dimoranti nel territorio regionale.

3. Allo stesso scopo di cui al secondo comma le unita’ sanitarie locali garantiscono anche ai cittadini provenienti da paesi extricomunitari, residenti o dimoranti in Umbria, i seguenti servizi:

A) screening e monitoraggio clinico-sierologico delle patologie infettive e trattamento delle stesse;

B) indagini epidemiologiche su specifiche patologie infettive;

C) educazione sanitaria a fini preventivi.

4. Le modalita’ per l’attuazione di quanto disposto dal terzo comma sono indicate dalla Regione nell’ambito della propria attivita’ di indirizzo e coordinamento con particolare riguardo alle esigenze delle unita’ sanitarie locali maggiormente interessate dai flussi migratori, anche per il coinvolgimento delle competenti strutture dell’universita’ degli studi di Perugia.

5. La Regione favorisce iniziative rivolte ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari tendenti a colmare carenze dei servizi sanitari. In particolare, in considerazione dei problemi e dei rischi di sofferenza psicologica legati alle trasformazioni della nostra societa’ in senso multiculturale, nell’ambito dell’attivita’ dell’osservatorio epidemiologico regionale umbro, la Giunta regionale e’ autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’istituto Italiano di igiene mentale transculturale, allo scopo di promuovere:

A) ricerche cliniche epidemiologiche sulla morbilita’ psichiatrica in ambito multiculturale;

B) la formazione professionale di operatori;

C) la promozione di specifici programmi di intervento;

D) l’informazione e l’aggiornamento sui problemi di una societa’ multiculturale.

Art. 11 – Diritto all’abitazione

1. I lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi della normativa nazionale vigente, sono ammessi a partecipare ai bandi di concorso per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell’articolo 3 della Legge regionale 25 agosto 1988, n. 30 e del terzo comma dell’articolo 2 del Decreto Legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990,n. 39.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi’ ammessi a beneficiare delle provvidenze della normativa statale e regionale in materia di edilizia agevolata-convenzionata per l’acquisto ed il recupero della prima casa.

3. Gli enti locali di residenza provvedono a facilitare la disponibilita’ di idonei alloggi. A tal fine la Regione puo’ intervenire con incentivi ed agevolazioni finanziarie al fine di incoraggiare opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di cittadini provenienti da paesi extracomunitari, secondo i criteri e le modalita’ di attuazione previsti nella legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. La Regione promuove e sostiene ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilita’ di idonei alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa di cittadini provenienti da paesi extracomunitari.

Art. 12 – Interventi per il diritto allo studio

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale e culturale che si frappongono ad una piena attuazione del diritto allo studio, fra i destinatari degli interventi di cui alla Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, sono ricompresi i cittadini provenienti da paesi extracomunitari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 della legge medesima.

2. I comuni promuovono e sostengono in particolare iniziative volte a facilitare i processi di integrazione ed apprendimento scolastico dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari.

3. La Regione promuove e sostiene nella fascia dell’istruzione secondaria superiore iniziative volte alla concessione di borse di studio riservate a cittadini provenienti da paesi extracomunitari meritevoli ed in difficili condizioni economiche.

4. Qualora le borse di studio siano finalizzate al reinserimento nei paesi d’origine, i relativi progetti vengono proposti dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine del finanziamento ai sensi dell’articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e dell’articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

5. Per i cittadini provenienti da paesi extracomunitari frequentanti corsi universitari o istituti di istruzione superiore in Umbria, bisognosi e meritevoli, tenuto conto delle maggiori difficolta’ che essi incontrano rispetto agli studenti Italiani, sono disposte specifiche provvidenze nell’ambito delle somme assegnate annualmente all’ersu da affidare all’ersu stesso ai fini della loro gestione.

Art. 13 – Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale

1. I soggetti di cui all’articolo 2 hanno diritto a partecipare alle attivita’ di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale programmate nel territorio regionale ai sensi della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione promuove e programma, nell’ambito del piano pluriennale e dei programmi annuali di formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l’ingresso e l’inserimento dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari nelle attivita’ ordinarie e nel mercato del lavoro, nonchu’ corsi di aggiornamento rivolti principalmente agli operatori degli enti locali addetti ai problemi dell’immigrazione.

3. La Giunta regionale, con riferimento alla rete dei soggetti idonei a svolgere attivita’ formative, propone annualmente alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, specifici programmi e corsi miranti allo sviluppo dei paesi emergenti, diretti alla formazione professionale e alla promozione sociale di cittadini provenienti da tali paesi, con l’obiettivo di favorire il loro reinserimento nella terra d’origine.

Art. 14 – Integrazione, identita’ culturale e interculturalita’

1. La Regione riconosce ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari il diritto alla integrazione sociale, nel rispetto della propria identita’ culturale e tende a valorizzare il patrimonio d’origine favorendo le interrelazioni culturali all’interno della societa’regionale.

2. A tal fine promuove e sostiene:

A) corsi di lingua e cultura Italiana, di norma attraverso apposite convenzioni con soggetti idonei e con particolare riferimento alla universita’ Italiana per stranieri;

B) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i paesi d’origine, anche in collaborazione con le sedi di rappresentanza degli stessi;

C) insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d’origine;

D) iniziative idonee al mantenimento della cultura d’origine con particolare riferimento a religione, abitudini alimentari, vita sociale e tradizioni;

E) incontri diretti di educazione interculturale fra cittadini provenienti da paesi extracomunitari e scuole, indirizzati principalmente agli alunni della fascia dell’obbligo, nel rispetto delle competenze dell’autorita’ scolastica;

F) iniziative sociali e ricreative volte a favorire un clima di reCiproca comprensione fra la societa’ umbra ed i soggetti di cui al primo comma;

G) iniziative volte a promuovere la conoscenza delle diverse culture;

H) iniziative culturali volte in particolare a far conoscere e valorizzare le capacita’ espressive dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari.

3. La Regione al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 2 stimola e sostiene in particolare l’azione degli enti locali, delle universita’, delle scuole, delle associazioni culturali e del tempo libero che operano nel campo dell’immigrazione.

Art. 15 – Corsi di lingua e cultura italiana finalizzati al rientro

1. La Giunta regionale, individuati i soggetti idonei, con particolare riferimento all’universita’ Italiana per stranieri di Perugia, propone annualmente alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la realizzazione di corsi specifici di lingua e cultura Italiana mirati alla formazione di esperti e riservati ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari, con l’obiettivo di favorire, a seguito del rientro, il collegamento con l’Italia.

Art. 16 – Difensore civico, assistenza legale

1. I cittadini provenienti da paesi extracomunitari residenti o dimoranti in Umbria hanno diritto di avvalersi dell’attivita’ di assistenza e di consulenza del difensore civico istituito con Legge regionale 22 agosto 1979, n. 48.

2. La Regione promuove e sostiene l’assistenza legale gratuita o semi-gratuita ai soggetti di cui al primo comma, residenti o dimoranti in Umbria, che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate con le seguenti modalita’:

A) con apposite convenzioni;

B) direttamente;

C) mediante contributi a strutture ed associazioni deputate a tale finalita’.

Art. 17 – Centri di prima accoglienza

1. La Regione sostiene i centri di prima accoglienza esistenti e favorisce l’istituzione, in particolare da parte dei comuni, di nuovi centri promuovendone il coordinamento. Favorisce, d’intesa con gli organismi interessati, la collaborazione tra i centri esistenti allo scopo di migliorare la qualita’ dei servizi e di una piu’ razionale utilizzazione delle risorse disponibili.

2. I centri di prima accoglienza hanno lo scopo di assicurare, senza fini di lucro, le seguenti prestazioni:

A) fornire informazioni ed assistenza agli immigrati extracomunitari, al fine di agevolare la fruizione dei diritti e l’adempimento dei doveri previsti dalla normativa vigente;

B) assistere gli immigrati che si trovino in condizioni di particolare disagio, assicurando il soddisfacimento delle loro necessita’ fondamentali;

C) fornire ogni genere di informazioni ed assistenza utili agli immigrati, promuovere iniziative volte a favorire il loro inserimento nella comunita’ regionale;

D) ospitare le attivita’ delle associazioni degli immigrati.

3. I centri di prima accoglienza possono essere ammessi al finanziamento regionale per lo svolgimento delle proprie attivita’. A tal fine enti locali e organismi pubblici o privati presentano domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione attestante l’attivita’ svolta ed i servizi erogati, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno.

4. I beneficiari delle sovvenzioni di cui al terzo comma sono tenuti a presentare entro il 30 marzo di ogni anno, analitica relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente.

Art. 18 – Ricerca, documentazione e informazione sull’immigrazione

1. La Regione avvalendosi in particolare dell’istituto regionale di ricerche economiche e sociali, promuove e sostiene attivita’ di ricerca, studio e progettazione sui diversi aspetti dell’immigrazione, IV i compresi seminari e convegni, ed incoraggia la raccolta, produzione, conservazione e circolazione della relativa documentazione.

2. La Regione promuove inoltre la diffusione di notizie utili agli immigrati e, piu’ in generale, di una corretta informazione sul fenomeno immigratorio.

3. La Regione stimola e favorisce la partecipazione diretta dei cittadini extracomunitari a tali progetti.

Art. 19 – Promozione dell’associazionismo

1. La Regione riconosce la rilevanza e sostiene le funzioni socio-culturali svolte senza fine di lucro dalle associazioni che operano a favore dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari in Umbria nonche’ dalle associazioni costituite dagli stessi.

2. Possono usufruire di sovvenzioni le associazioni con sede, centrale o periferica, nella Regione che hanno svolto continuativamente, per almeno un anno, attivita’ a favore degli immigrati nel territorio regionale e che siano regolarmente costituite con atto costitutivo o statuto ispirati a principi di democraticita’.

3. Per ottenere sovvenzioni le associazioni presentano apposita domanda con il programma delle iniziative e il preventivo di spesa.

4. Le domande di cui al terzo comma sono inviate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno e corredate da:

A) copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione;

B) idonea documentazione attestante lo svolgimento continuativo, da almeno un anno di attivita’ a favore degli immigrati;

C) dichiarazione attestante il numero degli iscritti.

5. I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a presentare, entro il 30 marzo di ogni anno, dettagliata relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente ed il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Art. 20 – Norma finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata, per l’anno1990,la spesa di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa, con iscrizione Ai seguenti capitoli di nuova istituzione nella parte seconda del bilancio preventivo regionale: L. 40.000.000 al cap. 2715 denominato “Interventi diretti della Regione a favore dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi che risiedano o dimorino nel territorio regionale”; L. 60.000.000 al cap. 2855, denominato “provvidenze della Regione da erogare, per il tramite di enti locali, di organismi ed associazioni pubblici o privati a favore di cittadini provenienti da paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi che risiedano o dimorino nel territorio regionale”.

2. All’onere di cui al comma precedente si fa fronte con la disponibilita’ espressamente allocata nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell’esercizio1990.la Giunta regionale e’ autorizzata a disporre le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell’art. 28, secondo comma della Legge regionale di contabilita’ 3 maggio 1978, n. 23.

3. All’onere per il funzionamento degli organismi previsti agli articoli 3 e 5 della presente legge, si fara’ con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. Per gli anni dal 1991 in poi l’entita’ della spesa per l’attuazione della presente legge sara’ stabilita con la legge di bilancio. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.