- Emanante: 3
- Regione: Lombardia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 10/12/1986
Thesaurus: Giovani, Imprese, Lavoro
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione Lombardia, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, promuove lo sviluppo dell’occupazione giovanile sul proprio territorio nonche’ la valorizzazione delle risorse locali ad esso necessarie attraverso il sostegno alla cerazione di nuove imprese nei settori produttivi di competenza regionale.
2 .
Gli interventi di cui al comma precedente favoriscono anche iniziative relative alla perstazione di servizi alle imprese, alle persone, alle famiglie ed alle comunita’.
Art. 2 – Beneficiari
1 .
La Regione anche in collaborazione con gli enti locali favorisce la Costituzione di piccole imprese, anche in forma cooperativa di societa’ semplici e in nome collettivo, formate per almeno due terzi di giovani di eta’ compresa fra i 18 ed i 29 anni alla data di presentazione della domanda di ammissione ai bemefici previsti dalla presente legge, operanti nei settori di cui al precedente art.1, ed in grado di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialita’ e dell’occupazione giovanile, con particolare riferimento all’occupazione femminile.
2 .
La composizione societaria di cui sopra dovra’ permanere anche nei tre anni successivi alla data di concessione dei contributi.
3 .
I beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge devono risiedere e nel caso di societa’, avere sede legale, amministrativa e produttiva nella Regione Lombardia.
Art. 3 – Delibera quadro
1 .
La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente enro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge su proposta dell’Assessore al coordinamento per l’occupazione e le attivita’ produttive e di concerto con gli assessori interessati una delibera quadro per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, dopo aver consultato le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni imprenditoriali.
2 .
La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie previste, in bilancio, provvede sentita la commissione consiliare competente, alle integrazioni o modifiche della delibera quadro che si rendessero necessarie.
3 .
La delibera quadro, oltre alle indicazioni previste nei successivi articoli, individua i criteri e le priorita’ per l’attuazione degli interventi regionali, nonche’ le modalita’ e i criteri per la presentazione e l’esame delle domande.
Art. 4 – Sostegno finanziario alle nuove imprese
1 .
Per agevolare la Costituzione delle nuove imprese di cui al precedente art.2, la Giunta regionale e’ autorizzata a concedere a Finlombardia S.p.A., mediante stipula di apposita convenzione, un contributo da destinare per:
2 .
La convenzione di cui al precedente primo comma, disciplina le modalita’ di gestione del fondo di rotazione quelle di erogazione e ammortamento dei finanziamenti concessi, nonche’ i limiti di determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalla deliberazione quadro di cui al precedente art.3.
3 .
Le agevolazioni previste non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.
Art. 5 – Ammissione delle domande di contributi e finanziamenti
1 .
La concessione dei contributi e dei finanziamenti e’ disposta dalla Giunta regionale previo, giudizio tecnico di ammissibilita’ formulato da un gruppo di lavoro composto da un rappresentante dell’Assessorato al coordinamento per l’occupazione e le attivita’ produttive, che lo coordina, da un rappresentante di Lombardia lavoro s.p.a. Dell’unione regionale delle camere di commercio della Lombardia, di finlombardia s.p.a. E da un rappresentante per ogni settore della giunta interessato, nonche’ da eventuali esperti. La Costituzione di tale gruppo di lavoro avviene con deliberazione della Giunta regionale.
2 .
Sulle domande pervenute alla fiunta regionale, le camere di commercio territorialmente competenti esprimono un parere tecnico.
Art. 6 – Riassegnazione dei finanziamenti
1 .
Qualora i finanziamenti concessi attraverso finlombarda s.p.a. Non sinao utilizzati in tutto o in Parte In conformita’ alle finalita’ della presente legge o risulti comunque impossibile il loro utilizzo entro sei mesi dalla erogazione, la Giunta regionale dispone la restituzione totale o parziale della quota dei finanziamenti gia’ erogati nonche’ la sospensione dell’erogazione della quota a saldo.
2 .
Entro i termini dell’esercizio finanziario le somme di cui al precedente comma potranno essere assegnate con successivo provvedimento per il finanziamento di progetti ammissibili e non compresi nei precedenti provvedimenti di erogazione.
Art. 7 – Servizi di orientamento e sostegno delle nuove imprese
1 .
La Regione avvalendosi prevalentemente dei propri enti strumentali e delle societa’ a partecipazione regionale mette a disposizione delle nuove imrpese di cui al precedente art.2 servizi in materia amministrativa tecnologica, organizzativa e finanziaria.
2 .
La Regione puo’ altresi’ promuovere iniziative di assistenza e di orientamento per i giovani che intendano avviare attivita’ imprenditoriali, ricercando ache la collaborazione delle camere di commercio e degli enti locali.
3 .
Il Presidente della Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le societa’ a partecipazione regionale interessate per assicurare la prestazione dei servizi di assistenza. La Regione si avvale in particolare della collaborazione di Lombardia lavoro s.p.a. Per valorizzare ed integrare le prestazioni delle societa’ a partecipazione regionale interessate e l’eventuale collaborazione degli enti locali e delle camere di commercio di cui ai precedenti primo e secondo comma secondo le modalita’ definite dalla delibera quadro prevista dal precedente art.3.
Art. 8 – Attivita’ di promozione
1 .
La Giunta regionale promuove, anche avvalendosi delle societa’ a partecipazione regionale e in collaborazione con gli enti locali, iniziative dirette a sensibilizzare enti, istituzioni e singoli operatori e ad informare i potenziali destinatari circa gli interventi previsti dalla presente legge.
2 .
La Giunta regionale puo’ anche avvalersi per le finalita’ di cui al comma precedente di associazioni giovanili ed enti che, senza fini di lucro promuovono iniziative di orientamento alla formazione e al lavoro e forniscono servizi di assistenza per l’imprenditorialita’ giovanile.
Art. 9 – Rendiconti e controlli
1 .
I beneficiari degli interventi sono tenuti a rpesentare periodica documentazione dell’utilizzo dei contributi e finanziamenti assegnati e dell’atto delle attivita’ intraprese, secondo le modalita’ ed i tempi fissati dalla delibera quadro di cui al precedente art.3, pena la revoca dei bnenefici concessi. La Giunta regionale puo’ altresi’ disporre ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese.
3 .
La Giunta regionale, avvalendosi degli elementi di cui ai precedenti commi, presenta al consiglio, entro il 31 dicembre di ogni anno, una realzione sugli interventi effettuati che illustri i risultati conseguiti formulando eventuali proposte di modifica per quanto riguatda gli strumenti e i criteri utilizzati e proponendo, se necessario, modifiche alla stessa normativa.
Art. 10 – Norma finanziaria
Per le finalita’ di cui al precedente artivolo 4 primo comma lettera a) e b),k e’ autorizzata per il 1986 a favore di finlombarda s.p.a. La concessione di contributi di gestione di lire 2.000 milioni. Per le finalita’ di cui al precedente articolo 4, primo comma lettera c) e’ istituito per il 1986 il “fondo regionale per la creazione di imprese da parte di giovani” pari a lire 11.000 milioni che viene gestito da finlombarda s.p.a. Ai sensi della presente legge. Finlombarda restituisce alla Regione le quote annuali pagate dalle imprese beneficiarie dei prestiti di cui al precedente art.4, primo comma lettera c) al netto degli oneri derivanti dall’attuazione del precedente art.6; le relative quote restituite vengono successivamente utilizzate per le finalita’ di cui al precedente secondo comma. Gli interessi maturati sulla giacenza delle disponibilita’ fornite dalla Regione per le finalita’ di cui al precedente art.4 vengono acquisite al bilancio regionale e successivamente utilizzate per le finalita’ di cui al precedente secondo comma. Per le finalita’ previste dall’art.7 della presente legge e’ autorizzata per il 1986 la spesa di lire 2.500 milioni. Per le finalita’ previste dal precedente art.8 della presente legge e’ autorizzata per il 1986 la spesa di lire 1.250 milioni. Alla determinazione della spesa per le finalita’ di cui ai precedenti quinto e sesto comma del presente articolo si provvedera’, a decorrere dall’esercizio finanziario 1987, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell’art.22, primo comma della Legge regionale 34/78. Al finanziamento del maggiore onere complessivo di lre 16.750 milioni previsto dal presente articolo si provvede mediante impiego per pari quota del “fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui” iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l’esercizio finanziario 1986. In relazione a quanto disposto dal presente articolo agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. omissis
Art. 11 – Dichiarazione d’urgenza
1 .
La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art.127 della Costituzione e dell’art.43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello dela sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.