Legge regionale 10 giugno 1981, n. 31

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 10/06/1981
Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali,in conformità con le disposizioni la l.r. 31/3/1978, n. 34

Thesaurus: Formazione professionale

Art. OMISSIS

Art. 11 – Formazione professionale

L’art.64 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 e’ abrogato e sostituito dal seguente : decorre dall’ anno 1981, le spese operative normali previste dalla presente Legge faranno carico ai seguenti capitoli : cap.1.3.1.1.1. 1223 : spese per l’ osservazione territoriale del mercato del lavoro ; cap. 1.3.2.1.1.1215 : spese per il funzionamento della consulta regionale della formazione professionale ; cap. 1.3.2.1.1.1217 : spese per le attivita’ di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro , sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici ; cap. 1.3.2.1.1.1221 : rimborso alle amministrazioni Provincia li per l’ esercizio delle funzioni delegate relative alla formazione professionale ; cap.1.2.2.2.456 : spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumento didattici per le attivita’ di formazione professionale ; cap.1.3.2.2.1287 : spese per l’ attuazione diretta da parte della Regione e tramite i centri da essi dipendenti delle iniziative di formazione professionale ; cap.1.3.2.2.1288 : spese per l’ attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali ; cap. 1.3.2.3.1.1289: spese per l’ attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali ; cap.1.3.2.2.2.1222: spese per l’ ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati ad attivita’ di formazione professionale ; cap.1.3.2.3.1.1218 : spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la Regione nonche per le attivita’ di formazione professionale non svolte presso i centri ; cap 1.3.2.3.1.1220 : spese per il finanziamento tramite le province delle attivita’ complementari ; cap. 1.3.2.5.1.1290 : spese per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate ; cap.1.3.25.1.1290 : spese per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate ; cap.1.3.2.5.1.1291 : spese per i contributi previdenziali agli apprendisti artigiani.

Art. 12 – Formazione professionale

In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 28 della Legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall’ art.18, lettera b ) della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevedono interventi di riqualificazione professionale conseguente ai processi di ristrutturazione e riconversioneIndustriale, e consentono il finanziamento di programmi speciali o specifici predisposti dalla Regione e da inoltrarsi al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale e’ autorizzata, a decorrere dall’ esercizio finanziario 1981, la determinazione con la Legge di approvazione del bilancio della spesa connessa all’ attuazione dei predetti programmi ai cui finanziamento si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle predette leggi. La Legge di approvazione del bilancio determina altresi’ la dotazione finanziaria dei seguenti capitoli : a ) stato di previsione delle entrate : cap.2.3.847 : assegnazione dello Stato alla Regione per l’ attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della Legge 12 agosto 1977, n. 675 ; b) stato di previsione delle spese : cap. 2.3.2.4.1.845 : spese per l’ attuazione di programmi speciali di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della Legge 12 agosto 1977, n. 675. L’ assunzione degli impegni su detto capitolo di spesa e’ subordinata all’avvenuto accertamento di una somma di pari importo sul cap.2.3.874 dello Stato di previsione delle entrate, sulla base dei Decreti Ministeriali con i quali e’ Deliberata la concessione dei finanziamenti dei programmi di cui al primo comma. Le somme non accertate al termine dei singoli esercizi sul cap.2.3.847 costituiscono minore entrata. Le eventuali somme non impegnate 2.3.2.4.1. 848 al termine dei singoli esercizi costituiscono economia di spesa ; dette somme sono riscritte nello Stato di previsione delle spese del bilancio per l’ esercizio successivo e norma dell’ art.50, secondo comma della Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, per un importo pari alla differenza tra la somma accertata al cap.2.3.847 e la somma impegnata al predetto cap. 2.3.2.4.1.848. Per la predisposizione e attuazione da parte della Regione dei programmi di riqualificazione di cui al primo comma si applica quanto disposto dall’ art. 20 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95.

Art. 13 – Formazione professionale

In relazione a quanto disposto dagli articoli 24, 25 e 27 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 che regolamentano le modalita’ di presentazione e di finanziamento dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dalle Regioni, e da inoltrarsi ai competenti organi della CEE, e’ autorizzata, a decorrere dall’ esercizio finanziario 1931, la determinazione con la Legge di approvazione del bilancio della spesa connessa all’ attuazione dei predetti progetti, nonche della dotazione finanziaria dei capitoli sottorichiamati, determinazione da assumersi in relazione alla Delibera annuale del CIPE di cui all’ art. 24, secondo comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 : a ) stato di previsione delle entrate : cap. 2.3.218 : contributi del Fondo Sociale Europeo destinati al finanziamento di progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego ai sensi della Decisione del Consiglio della CEE, n. 71 / 66, e successive modificazioni ; cap. 2.3. 1021 : assegnazioni : da parte dello Stato di quota del fondo di rotazione di cui all’ art. 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, istituto per favorire il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo di progetti di formazione professionale. B ) stato di previsione delle spese : cap. 2.3.2.4.1.460 : spese per l’ organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziate con i contributi del Fondo Sociale Europeo di cui alla Decisione del Consiglio della CEE n. 71 / 66, e successive modificazioni : cap. 2.3.2.4.1.1022 : spese per l’ organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversioneIndustriale finanziate con assegnazioni dello stato, di quota del fondo di rotazione di cui all’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 >> . L’ assunzione degli impegni su detti capitoli di spesa e’ subordinata all’ avvenuto accertamento di somme, di pari importo, sui relativi capitoli di entrata, sulla base degli atti con i quali e’ Deliberata la concessione dei finanziamenti dei progetti di cui al primo comma. Le somme che al termine dei singoli esercizi risultano non accertate sui capitoli 2.3.218 e 2.3.1021 costituiscono minore entrata. Le eventuali somme non impegnate sui capitoli 2.3.2.4.1.460 e 2-3-2-4-1-1022 al termine dei singoli esercizi costituiscono economia di spesa ; dette somme sono riscritte nello Stato di previsione delle spese del bilancio per l’ esercizio successivo a norma dell’ art. 50, secondo comma, della Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, per un importo pari alla differenza tra le somme accertate ai capitoli

Art. 14 – Formazione professionale

Formazione professionale le somme restituite dagli enti formazione professionale e dalle imprese ai sensi e nelle modalita’ previste dall’ art. 26, secondo comma della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, in quanto non utilizzate e accertate in sede di rendicontazione finale affluiscono quale entrata al bilancio della Regione al cap. 3.4. 1247 istituito ai sensi del presente articolo. La Giunta regionale e’ autorizzata , nel limiti delle entrate di cui al comma precedente, a disporre a favore degli enti convenzionati gestori di attivita’ di formazione professionale il rimborso dei maggiori oneri determinati dall’ applicazione delle convenzioni e accertati in sede di revisione finale dei rendiconti predisposti a norma dell’ art. 26 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95. Dette spese sono poste a carico del cap. 1.3.2.3.1.1267 istituito ai sensi del presente articolo. A decorrere dall’ esercizio finanziario 1981, la determinazione della spesa di cui al precedente secondo comma e’ effettuata con la Legge di approvazione dei bilanci dei singoli esercizi, in relazione alle entrate relative alla restituzione delle somme di cui al precedente primo comma. Le somme non accertate sul cap.3.4.1247 o non impegnate sul capitolo 1.3.2.3.1.1267 al termine dei singoli esercizi finanziari costituiscono rispettivamente minore entrata e economia di spesa. In relazione a quanto disposto dal precedente quarto comma, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’ esercizio finanziario 1981 sono istituiti i seguenti capitoli : a ) stato di previsione delle entrate : cap. 3.4.1247 : restituzione da parte dei soggetti convenzionati con la Regione per la realizzazione di attivita’ di formazione professionale delle somme non utilizzate, ai sensi del secondo comma dell’ art. 26 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 ; b ) stato di previsione delle spese :; cap. 1.3.2.3.1.1267 : rimborso agli enti convenzionati gestori di attivita’ di formazione professionale degli oneri aggiuntivi determinati dall’ applicazione delle convenzioni accertati in sede di revisione finale dei rendiconti.

Art. 15 – Formazione professionale

Al primo comma dell’ art. 59 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, sono aggiunte le seguenti parole : ad esclusione delle entrate connesse alla gestione dei servizi sociali a favore degli allievi in cui VI sia esborso da parte degli stessi. Il secondo comma dell’ art. 59 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e’ abrogato e sostituito dal seguente : le somme versate al tesoriere ai sensi del precedente primo comma possono essere riassegnate ai centri con provvedimento della Giunta. Dette riassegnazioni possono essere disposte nei limiti delle somme effettivamente accertate quali entrate al bilancio della Regione .

Art. 16 – Formazione professionale

In relazione a quanto disposto dall’ art. 59 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, modificando ai sensi del precedente articolo, e’ autorizzata l’ iscrizione nello Stato di previsione delle entrate e delle spese dei bilanci Regionali relativi all’ esercizio 1981 e successivi dei seguenti capitoli : a ) stato di previsione delle entrate, titolo 3, categoria 4 : cap. 3.4.1248 : proventi derivanti da servizi resi dai centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione, da vendite autorizzate di beni e da contributi : b ) stato di previsione delle spese, parte I, ambito 3, settore 2, obiettivo 2, attivita’ 2 : cap. 1.3.2.2.2.1249 : quota integrativa delle assegnazioni disposte da parte della Regione a favore dei centri da essa dipendenti per iniziative di formazione professionale, in relazione ai proventi da essi acquisiti derivanti da servizi, vendite autorizzate di beni e da contributi. La spesa connessa alla riassegnazione di somme ai centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione, di cui al secondo comma dell’art. 59 della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, sara’ determinata a decorrere dall’ esercizio finanziario 1981 con la Legge di approvazione dei singoli bilanci, in relazione alle entrate rimesse al teSoriere regionale in conformita’ all’art. 59, primo comma, della Legge regionale 7 giugno 1980, n. 95. L’ assunzione degli impegni sul cap.1.23.2.2.2.1249 puo’ essere disposta nei limiti delle somme accertate sul cap. 3.4.1248. Le somme non accertate o non impegnate sul predetti capitoli al termine dei singoli esercizi costituiscono rispettivamente minore entrata o economia di spesa. Omissis