Legge regionale 10 novembre 1981, n. 34

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 10/11/1981
Disciplina per il personale addetto all'attività di formazione professionale

Thesaurus: Formazione professionale

Art. 1

E’ istituito l’albo professionale degli operatori della formazione professionale impiegati o che intendano essere impiegati nella realizzazione della attivita’ di formazione professionale ammesse al finanziamento dal piano di cui all’art.5 della Legge regionale 23 agosto 1976, n. 24. L’albo si articola in tre Sezioni suddivise in graduatorie distinte per mansioni e discipline di insegnamento:

  • Personale dipendente dagli enti privati di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato alla data dell’8 settembre 1976 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge;
  • Personale dipendente dagli enti privati di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato dal 9 settembre 1976 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge. Il personale che maturera’ il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 23 alla data in vigore della presente Legge, verra’ iscritto nella presente sezione previo accertamento della Legge stessa;
  • Nuovi aspiranti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme successive e tutto il personale che non possiede i requisiti per l’iscrizione alle sezioni precedenti.
  • L’iscrizione all’albo professionale avviene su domanda degli interessati. Le domande per la iscrizione alla Sezione I e II dell’albo debbono pervenire alla Regione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, allegando la certificazione relativa alla posizione giuridica ed economica maturata. Le domande per la iscrizione alla Sezione III dell’albo debbono essere presentate da parte degli interessati secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al successivo art.4. Entro il 30 giugno con cadenza biennale la Giunta regionale aggiorna ed approva l’albo professionale.

    Art. 2

    E’ istituita presso la Giunta regionale la commissione paritetica regionale per la formazione professionale. Tale commissione e’ composta da sei membri degli enti gestori piu’ rappresentativi a livello regionale e sei membri designati dalle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori dipendenti da enti privati. La commissione paritetica regionale e’ presieduta dall’Assessore regionale alla formazione professionale o da un suo delegato. Spettano alla commissione paritetica regionale i seguenti compiti:

    • Verifica dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da enti privati;
    • Controllo della gestione dell’albo professionale;
    • Verifica dello stato di disoccupazione del personale dipendente da enti privati;
    • Proposte per la determinazione dei criteri per l’attuazione della mobilita’ del personale dipendente da enti privati;
    • Esame e parere sul piano di aggornamento per il personale addetto alle attivita’ di formazione professionale;
    • Verifica dello stato di incompatibilita’ del personale dipendente da enti privati;
    • Verifica della determinazione e della revisione degli organici dei centri di formazione professionale.
    • Le organizzazioni sindacali e gli enti gestori designano i rispettivi rappresentanti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge. Entro i successivi trenta giorni il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto i membri della commissione sulla base delle designazioni di cui al precedente comma. I membri designati restano in carica tre anni e possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che rappresentano. Il funzionamento della commissione e’ disciplinato da un regolamento deliberato dalla Giunta regionale su proposta della stessa commissione. Ai componenti la commissione paritetica provenienti da sedi diverse sara’ corrisposta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennita’ pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il Comune di residenza e quello ove ha sede la commissione paritetica.

      Art. 3

      Prima di procedere a nuove assunzioni agli enti pubblici e privati e’ fatto obbligo di utilizzare nell’ordine il personale di cui alle Sezioni I e II dell’albo professionale che resta inutilizzato o che abbia avuto riduzione dell’orario di lavoro in dipendenza dal piano regionale annuale della formazione professionale, per successive soppressioni di corsi deliberate dalla Giunta regionale, per non effettuazione di corsi compresi nel piano da parte degli enti gestori e soppressi con delibera della Giunta regionale. In tali circostanze si applicano le seguenti disposizioni:

      • Prioritario reinserimento anche in centri o enti privati diversi da quelli di appartenenza per la realizzazione delle attivita’ formative autrorizzate dalla Regione conservando l’anzianita’ e tutti gli altri diritti economici e normativi acquisiti;
      • Prioritaria utilizzazione, per il completamento di orario per la realizzazione di attivita’ formative autorizzate dalla Regione anche presso centri o enti privati diversi da quelli di appartenenza e strutture assimilabili, rispettando i trattamenti economici e normativi acquisiti;
      • Nel caso di trasferimento di centro privato o struttura assimilabile da una ad altra localita’, o passaggio del centro ad altro ente privato che svolga attivita’ di formazione professionale nell’ambito del piano regionale annuale, il personale ha diritto al mantenimento del posto di lavoro della nuova sede o alle dipendenze del nuovo ente conservando la posizione economica e normativa acquisita.
      • Il personale di cui alle Sezioni I e II utilizzato per due anni formativi consecutivi da ente privato diverso dall’ente di appartenenza, ha diritto all’assunzione presso l’ente cui presta servizio mantenendo i diritti giuridici ed economici acquisiti. La Regione provvedera’ per eventuali esigenze relative alla funzionalita’ dei corsi realizzati nelle strutture regionali di formazione professionale prioritariamente con il personale iscritto alla Sezione I dell’albo professionale che resta inutilizzato o che abbia avuto riduzione di orario a seguito delle cause previste al primo comma del presente articolo ed in via subordinata con il personale iscritto alla Sezione II titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente Legge. Il personale di cui al precedente comma mantiene la dipendenza dall’ente di appartenenza, conserva la posizione economica e normativa acquisita; per gli stessi si applicano le procedure previste dal contratto collettivo per i dipendenti degli enti privati. Per il personale di cui alle Sezioni I e II dell’albo professionale rimasto inutilizzato o che abbia avuto riduzione di orario che non trovasse collocazione nell’attivita’ formativa prevista dai piani annuali, verranno istituiti corsi di riqualificazione, entro trenta giorni dall’approvazione del piano annuale previsto dalla Legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, finalizzati all’inserimento nelle attivita’ formative previste dai piani regionali. Nei periodi di riqualificazione il personale interessato rimane alle dipendenze dell’ente di appartenenza mantenendo i diritti economici e normativi acquisiti. La Regione riconosce gli oneri che gli enti privati sopportano per la retribuzione del personale impegnato nei corsi di riqualificazione. Per favorire la piena utilizzazione del personale di cui alla Sezione I, la Regione gli enti delegati e gli enti privati promuoveranno attivita’ idonee alla piena funzionalita’ delle iniziative formative anche allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico alla programmazione regionale della formazione professionale. L’utilizzazione del personale di cui alle Sezioni I e II dell’albo professionale sara’ attuato per singole mansioni, sulla base delle graduatorie previste dallo stesso albo. Il personale dipendente da enti pubblici o privati adibito alle attivita’ di formazione professionale e’ tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento ed alle altre attivita’ di formazione attuate o coordinate dalla Regione Il comma sesto dell’art.16 della Legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, cosi’ come modificato e integrato dall’art.2 della Legge regionale 3 settembre 1978, n. 17, e il comma settimo dello stesso articolo sono abrogati a decorrere dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, delle graduatorie comprese nell’albo professionale.

        Art. 4

        Fino all’emanazione del Decreto Ministeriale di cui al primo comma dell’art.9 della 21 dicembre 1978, n. 845, l’iscrizione alla Sezione III dell’albo professionale richiede il possesso dei seguenti requisiti:

        • Per gli insegnanti teorici il possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il tipo di discipline per il quale si fa richiesta; in subordine il possesso del semplice titolo di studio richiesto per l’abilitazione all’insegnamento;
        • Per gli insegnanti teoricopratici, oltre ai requisiti di cui al punto precedente, il possesso di una documentabile esperienza professionale per almeno tre anni dell’attivita’ specifica o assimilabile che si intende insegnare;
        • Per gli insegnanti pratici il possesso di una documentabile esperienza professionale per almeno cinque anni nella attivita’ specifica o assimilabile che si intende insegnare;
        • Per il personale non docente esperienza di lavoro, in attivita’ omogenee alla mansione a cui si vuole accedere, per almeno tre anni. Gli aspiranti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento precedono comunque gli aspiranti.
        • Le iscrizioni saranno effettuatae secondo una graduatoria basata sui titoli di studio, sulle aspirazioni professionali, sugli anni di esperienza professionale documentati, tenendo conto, a parita’ di altre condizioni, del carico familiare e infine dell’eta’ di ciascuno. La Giunta regionale approva il regolamento per la formazione della graduatoria degli iscritti alla Sezione III dell’albo professionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge.

          Art. 5

          Eventuali nuove esigenze, da parte degli enti pubblici e privati, di personale da impiegare nelle attivita’ di formazione professionale per i corsi previsti dai piani annuali, saranno assolte utilizzando le graduatorie di cui alla Sezione III dell’albo professionale solamente dopo aver osservato le garanzie previste al precedente art.3. Per le assunzioni a termine da parte degli enti privati e pubblici si applicano le disposizioni contenute nella Legge 18 aprile 1962, n. 230. Il rapporto di lavoro di cui al comma precedente non puo’ avere durata superiore ai nove mesi e non puo’ essere prorogato. Alle nuove esigenze degli enti pubblici e privati di cui al presente articolo, esauriti gli scritti nelle Sezioni I e II dell’albo professionale, si potra’ far fronte anche con incarichi ad esperti qualificati reperiti presso le universita’ degli studi, aziende, istituti specializzati, albi professionali dei liberi professionisti le cui prestazioni verranno retribuite con compensi orari stabiliti con apposite convenzioni senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

          Art. 6

          Per la determinazione degli oneri finanziari che gli enti privati sopportano per la utilizzazione del personale per la realizzazione di attivita’ formative autorizzate dalla Regione la Regione fa riferimento al contratto nazionale di lavoro della categoria. La spesa relativa agli oneri di personale di cui al comma precedente e’ iscritta a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione distinto dai capitoli relativi agli oneri di altra natura concernenti la realizzazione delle attivita’ formative.

          Art. 7

          La Giunta regionale e’ autorizzata ad emanare con propria deliberazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, il regolamento per gli organici del personale dei centri di formazione professionale gestiti da enti privati ai fini del riconoscimento dei costi delle attivita’ formative nel limite di un corretto rapporto fre personale docente e personale non docente.

          Art. 8

          Per l’attuazione della presente Legge sono autorizzate, per l’anno 1981, le seguenti spese:

          • Per la corresponsione delle competenze ai componenti la commissione paritetica, di cui al precedente art.2, lire 5 milioni;
          • Per la concessione agli enti privati dei finanziamenti occorrenti al finanziamento degli oneri per la retribuzione del personale rimasto inutilizzato ed impiegato nelle strutture regionali di formazione professionale o impegnato nei corsi di riqualificazione, di cui al precedente art.3, terzo, sesto e ottavo comma, lire 100 milioni; per ciascuno degli anni successivi l’entita’ delle dette spese sara’ stabilita con la Legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
          • Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono stanziate, per l’anno 1981, a carico dei capitoli 1340121 e 3322104 che con la presente Legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno rispettivamente con le denominazioni: “competenze ai membri della commissione paritetica regionale per la formazione professionale” e “spese per la concessione agli enti privati operanti nel campo dalla formazione professionale per il finanziamento degli oneri relativi alla retribuzione del personale rimasto inutilizzato ed impiegato nelle strutture regionali di formazione professionale o impegnato nei corsi di riqualificazione” con gli stanziamenti di competenza e di cassa rispettivamente di lire 5 milioni e lire 100 milioni, per le spese di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo. Le somme occorrenti per gli anni successivi saranno stanziate a carico dei capitoli corrispondenti. Alla copertura degli oneri, di cui al primo comma del presente articolo, si provvede:

            • Per l’anno 1981, mediante riduzione per l’importo di lire 105 milioni, delo stanziamento di competenza e di cassa del cap.5200101 “fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine”;
            • Per gli anni 1982 e 1983 la copertura e’ assicurata mediante l’utilizzazione dei fondi iscritti per detti anni al programma 3322 del bilancio pluriennale 1981/83 adottato con l’articolo 89 della Legge regionale 11 maggio 1981, n. 11;
            • Per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti che saranno attribuiti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo Comune di cui all’art.8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
            • La presente Legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Marche.