Legge regionale 11 agosto 1983, n. 30

  • Emanante: 3
  • Regione: Umbria
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 08/08/1983
Modificazioni ed integrazioni alla l. r. 21/10/1981, n. 69

Thesaurus: Formazione professionale

Art. 1

I punti c ) e d ) del primo comma dell’ art. 6 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, sono sostituiti dal seguente: c ) la vigilanza e il controllo sulla realizzazione dei piani e sulla attivita’ privata di istruzione artigiana e professionale; gli enti delegati collaborano con la Regione nell’ espletamento dell’ attivita’ di vigilanza sui soggetti con essi convenzionati e su tutta l’ attivita’ formativa espletata nell’ ambito del territorio di competenza.

Art. 2

Dopo il secondo comma dell’ art. 7 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ aggiunto il seguente comma : i termini di presentazione del piano annuale da parte delle associazioni intercomunali, nonche quelli previsti al secondo comma dell’art.9 e al secondo comma dell’ art.11, possono essere anticipati dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche esigenze della programmazione e alle indicazioni fornite al riguardo dai regolamenti comunitari. Dopo il punto d ) dell’ art. 7, sesto comma, della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ aggiunto il seguente : e ) l’ ammontare dei contributi da erogarsi agli enti, organismi ed associazioni che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano annuale.

Art. 3

L’ art. 17 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: per lo svolgimento delle attivita’ formative, gli enti di cui al primo comma dell’ art. 8 si avvalgono di personale docente e amministrativo proprio in possesso dei necessari requisiti ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge, ovvero di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dalle norme sulla mobilita’ del personale. In attesa della determinazione degli organici del personale occorrente per l’ attuazione delle attivita’ formative da parte degli enti delegati, qualora il personale di cui al comma precedente risulti insufficiente, gli enti predetti si avvalgono degli operatori immessi nel ruolo unico speciale ad esaurimento del personale operante nel sistema formativo regionale di cui all’ art. 19 e seguenti. Gli enti delegati istituiscono altresi’ graduatorie comprensoriali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, in relazione a supplenze o sostituzioni di personale in servizio o, in caso di esaurimento delle graduatorie regionali, per far fronte alle esigenze connesse alla realizzazione dei corsi previsti dal piano annuale. I requisiti necessari per l’ ammissione all’ insegnamento nelle attivita’ di cui al precedente comma sono determinati ai sensi dell’ art. 9, primo comma, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. L’ attestato di frequenza al corso di aggiornamento e riqualificazione, rilasciato agli uditori di cui al terzo comma dell’ articolo 19-quater, costituisce titolo da valutare ai fini della formazione delle graduatorie comprensoriali. A tutto il personale assunto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro. La funzione docente e’ unica. Tutto il personale della formazione professionale e’ tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate dalla Regione nell’ ambito del piano annuale.

Art. 4

L’ art. 19 della Legge regionale 21 ottobre 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dai seguenti : art. 19 ruolo unico speciale ad esaurimento del personale operante nel sistema formativo regionale – e’ istituito il ruolo unico speciale regionale ad esaurimento del personale operante nel sistema formativo regionale, articolato per livelli funzionali, secondo i contingenti determinati dal successivo comma e per mansioni obiettive definite con Deliberazione della Giunta regionale per ciascun livello funzionale in conformita’ alle declaratorie dei profili professionali di cui all’ art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale 1980 – 83. La dotazione globale del predetto ruolo e’ di 170 posti cosi’ ripartiti : VI livello n. 8 posti ; V livello n. 141 posti ; IV livello n. 6 posti ; III livello n. 5 posti ; II livello n. 5 posti ; i livello n. 5 posti. Art. 19-Bis Immissione nel ruolo speciale – Nel ruolo unico speciale regionale di cui al precedente articolo sono immessi previo accertamento finale sulla formazione conseguita nell’ apposito corso di aggiornamento e riqualificazione previsto dall’ art. 19-quater: a ) a domanda, gli operatori della formazione professionale addetti allo svolgimento delle attivita’ formative interamente finanziate dalla Regione, con rapporto a tempo indeterminato, in atto alla data del 30 giugno 1980 che risultino comunque in servizio nell’ anno formativo 1981-82 ; b ) previo superamento di una prova, per titoli ed esami, riservata agli operatori della formazione professionale ; addetti anch’ essi allo svolgimento delle attivita’ formative interamente finanziate dalla Regione, i quali precedentemente alla data del 31 agosto 1982 abbiano prestato servizio per un periodo di tempo non inferiore a cinque mesi continuativi in almeno uno degli ultimi cinque anni formativi e con incarico non inferiore a 10 ore settimanali. Il bando che indice il concorso di cui al precedente comma, lettera b), individua: 1 ) la ripartizione dei posti per singoli profili professionali sino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun livello funzionale, come determinati nel secondo comma dell’ art. 19, tenuto altresi’ conto degli effetti del conferimento dei posti ai sensi della lettera a ) del precedente comma ; 2 ) i requisiti generali di ammissione integrati da quanto previsto in proposito dalle declaratorie dei profili professionali allegate al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale ; 3 ) il programma e le materie degli esami. La Commissione d’ esame, costituita ai sensi dell’ art. 19-ter, per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di cui al primo comma della lettera b ) del presente articolo, ha a disposizione 100 punti, 50 dei quali sono riservati alle prove di esame, articolate come segue: a ) prova scritta punti 25 ; b ) colloquio punti 25 ; per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone di punti 50 cosi’ articolati : a ) titoli di servizio : fino a un massimo di punti 45 ; b ) titoli di studio o accademici: fino a un massimo di punti 4, di cui 1 per il diploma ; c ) titoli professionali o diversi dalle altre categorie : fino a un massimo di 1 punto. Art. 19-Ter Commissione d’ esame – La Commissione esaminatrice delle prove e dei titoli per il concorso di cui alla lettera b ), primo comma, dell’ art. 19-bis e della prova di accertamento finale sulla formazione conseguita nel corso di aggiornamento e qualificazione di cui al successivo art. 19-quater, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale e’ composta: a ) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che ne assume La presidenza ; b ) da cinque esperti nelle diverse discipline o tecniche attinenti ai compiti oggetto dei posti messi a concorso, designati con voto limitato a tre dal Consiglio regionale ; c ) da tre rappresentati sindacali designati congiuntamente dalle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Della Commissione potranno far parte esperti in materie e discipline particolari, con voto consultivo. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al quinto, designati dalla Giunta regionale. Art. 19-Quater Corso di aggiornamento e riqualificazione – Gli operatori che hanno titolo, ai sensi del primo comma, lettera a ) e b ), dell’ art. 19-bis all’ immissione nel ruolo unico speciale ad esaurimento debbono frequentare un apposito corso modulare di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione, il cui esito, da verificarsi mediante accertamento finale, per singolo livello e profilo professionale, sulla formazione conseguita, costituira’ titolo per l’ ordine di precedenza nella iscrizione nel predetto ruolo speciale. La frequenza al corso e’ obbligatoria e non potra’ essere inferiore ai 4/5 delle lezioni previste nel predetto corso salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avra’ comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale possono partecipare in qualita’ di uditori, ai corsi di cui al presente articolo, i candidati risultati idonei nella prova prevista dal primo comma, lettera b ) dell’ art. 19-bis ed in esubero rispetto ai posti messi a concorso dal bando di cui al secondo comma del precedente art. 19-bis. Fino allo svolgimento dell’ accertamento finale , previsto dal precedente primo comma, i candidati rinunciatari o decaduti dal titolo all’ iscrizione nel ruolo speciale transitorio, saranno sostituiti dagli uditori, di identico profilo professionale, con i requisiti di cui al precedente secondo comma. Art. 19-Quinquies Trattamento giuridico ed economico – Agli operatori immessi nel ruolo unico speciale di cui agli articoli precedenti si applicano tutte le norme relative allo stato giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale per la formazione professionale, fatti salvi i diversi trattamenti acquisiti. Art. 19-Sexies Utilizzazione del personale del ruolo unico speciale per il soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e amministrative ordinarie di formazione professionale, educazione permanente ed orientamento connesse alla effettuazione dei corsi previsti dai piani annuali, gli enti di cui al primo comma dell’ art. 8, nonche i centri di formazione a prevalente gestione pubblica, utilizzeranno, oltre al personale di cui al primo comma dell’ art. 17, gli operatori immessi nel ruolo unico speciale previsto all’ art. 19 e seguenti, nel rispetto dell’ ordine di precedenza di iscrizione nel ruolo stesso. Al ruolo speciale non potranno attingere gli enti a gestione privata. Gli Enti Locali e gli enti privati di cui al precedente comma faranno fronte ad ogni ulteriore esigenza attingendo alle graduatorie comprensoriali o, in via subordinata, mediante stipula di contratti di natura libero-professionale, ai sensi dell’ art. 44 del Regolamento regionale 7 ottobre 1982, n. 3. Gli operatori della formazione professionale immessi nel ruolo speciale saranno soggetti alla mobilita’ stabilita dal vigente C.C.N.L. Con le relative modalita’ di attuazione in base all’ ordine di precedenza di iscrizione al ruolo speciale e fermo restando, nel caso ne ricorrano le condizioni, il diritto di opzione, nell’ ambito delle esigenze di flessibilita’ che e emergono dalla necessita’ di una finalizzazione produttiva del sistema formativo, con riguardo alla esigenza di assicurare la Comunita’ didattica e tenuto conto anche delle condizioni familiari degli operatori. Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio non direttamente utilizzato per l’ attuazione degli interventi formativi sara’ impiegato dalla Regione o dagli enti delegati: a ) nella partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale; b ) nella realizzazione di attivita’ di orientamento professionale e di educazione permanente ; c ) per l’ approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attivita’ previste dalla presente Legge. Art. 19-Septies Immissione nel ruolo degli enti delegati e della Regione il passaggio dal ruolo unico speciale ad esaurimento ai ruoli degli enti di cui al primo comma dell’ art. 8 e della Regione avviene secondo la normativa in materia vigente negli enti medesimi.

Art. 5

L’ art. 20 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente: art. 20 Commissione per la gestione del ruolo speciale ad esaurimento per la gestione del ruolo speciale ad esaurimento degli operatori della formazione professionale e’ costituita, dalla Giunta regionale, una Commissione composta da: a ) un membro della Giunta regionale, con funzioni di presidente ; b ) due rappresentanti degli Enti Locali designati dall’ ANCI ; c ) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ; d ) un funzionario regionale, con funzioni di segretario regionale, con funzioni di segretario. La Commissione esprime obbligatoriamente pareri e formula proposte sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e all’ aggiornamento del personale e su ogni altra questione relativa all’ applicazione del C.C.N.L. Per gli operatori della formazione professionale.

Art. 6

Il secondo comma dell’ art. 26 della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, e’ sostituito dal seguente : tutte le spese relative al personale sono finanziate dalla Regione con imputazione ai capitoli 2960, 2965 e 2971, voce 6020, dei bilanci annuali 1983 e successivi ed entro i limiti della previsione del programma operativo 6.03.2.01 del bilancio pluriennale 1983-85.

Art. 7

Fino all’ adozione dell’ atto relativo alla mobilita’ del personale inserito nel ruolo speciale transitorio di cui all’ art.4 della presente Legge, gli enti delegati utilizzeranno gli operatori della formazione professionale iscritti nelle graduatorie regionale di cui all’ art. 20, della Legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 la presente Legge regionale sara’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione .