Legge regionale 11 maggio 1980, n. 30

  • Emanante: 3
  • Regione: Veneto
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 11/04/1980
Recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate

Thesaurus: Imprese

Art. omissis

Art. 7 – Assegnazione delle terre

Entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo gli ispettorati Provinciali dell’agricoltura inviano le domande di assegnazione alle commissioni Provinciali di cui all’art.3 della legge 4 agosto 1978, n. 440, per l’accertamento delle condizioni cui e’ subordinata l’emanazione del provvedimento di assegnazione. Gli ispettorati Provinciali dell’agricoltura devono, inoltre, comunicare alle commissioni Provinciali che i termini di cui al secondo e terzo comma dell’articolo precedente sono infruttuosamente trascorsi. Le commissioni Provinciali devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell’articolo precedente, nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede sulle domande di assegnazione in conformita’ al parere di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla ricezione del parere stesso. Il decreto che provvede sulle domande di assegnazione e’ notificato contemporaneamente ai proprietari ed ai richiedenti ed e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Nell’assegnazione e’ data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini di ampliamento aziendale, alle cooperative, alle societa’ semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l’esercizio delle attivita’ agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. Il provvedimento di assegnazione importa la risoluzione, senza diritto ad indennita’ di qualunque precedente contratto di affitto o di natura associativa, salvo il rimborso, eventualmente dovuto dall’assegnatario, per lavori in corso per qualiasi altro titolo legittimo, da liquidarsi nello stesso decreto di assegnazione previoparere della commissione Provinciale.