- Emanante: 3
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 128
- Data fonte: 19/12/1997
Thesaurus: Formazione
Art. 1
1 .
Il comma 2 dell’art. 4 della Legge regionale 28 marzo 1997, n. 11 “misure urgenti per la formazione professionale” e’ cosi’ sostituito: “2. Il piano di formazione professionale per l’anno 1997, redatto con i criteri di cui all’art. 1, comma 2, lett. B), prevedera’ le attivita’ formative da realizzare entro il 30 aprile 1998”.
Art. 2
1 .
Alla copertura finanziaria si provvedera’ con lo stanziamento del piano 1997.
Art. 3
1 .
L’Assessore alla formazione professionale e’ delegato ad autorizzare eventuali variazioni di sedi operative per lo svolgimento di attivita’ formative in ambito provinciale a seguito di richiesta motivata del soggetto attuatore e accertata dagli uffici competenti dell’ Assessorato alla formazione professionale. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.