Legge regionale 12 Maggio 1980, n. 42

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 12/05/1980
Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio, art. 13, 14

Art. OMISSIS

Art. 13 – Servizio regionale per l’orientamento

Ai sensi dello art.39 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 , n. 616 e dell’ art.31 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e nel rispetto delle funzioni demandate in materia ai distretti scolastici, e’ istituito il servizio regionale per l’orientamento. Il servizio ha lo scopo di contribuire a: a) rendere efficace e valido il raccordo tra diritto allo studio e diritto alla formazione e al lavoro, garantendo il collegamento tra i sistemi formativi scolastico e professionali, ai fini della programmazione e dell’attuazione di iniziative e attivita’ rispondenti ai bisogni del territorio; b) rimuovere le cause dell’emarginazione Sociale, operando per l’inserimento e/o il reinserimento formativo, lavorativo e Sociale degli invalidi, dei disabili, degli handicappati e dei disadattati in genere; c) definire i programmi Regionali di attivita’ di orientamento e di formazione utilizzando i dati e le notizie, concernenti il sistema produttivo ed il mercato del lavoro, rilevati ed analizzati dall’osservatorio regionale del mercato del lavoro. Il servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente come struttura di ricerca operativa e di documentazione ed ha ruolo di promozione e consulenza tecnica nei confronti del sistema policentrico che presiede al processo formativo e produttivo.

Art. 14 – Organizzazione del servizio regionale di orientamento

Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo il servizio e’ cosi’ organizzato: a) in ciascuno dei cinque capoluoghi di Provincia opera un centro di orientamento; b) fatte salve le situazioni pregresse, ciascun centro ha un organico tecnico di n. 6 operatori, esperti nelle discipline di assistenza Sociale, economia, pedagogia, psicologia, sociologia e statistica, cosi’ distinti: n. 1 Assistente Sociale n. 1 Economista n. 1 Pedagogo n. 1 Psicologo n. 1 Sociologo n. 1 Tecnico di statistica applicata; c) per ciascun centro e’ attribuito il ruolo di responsabile ad un operatore tecnico, che ha anche la responsabilita’ dei collegamenti funzionali del servizio a livello orizzontale e verticale; d) tutte le attivita’ del servizio comunque svolte nell’ambito regionale sono programmate e coordinate dall’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione che predispone anche i relativi piani finanziari. All’assolvimento di tali funzioni di programmazione e coordinamento provvede l’ufficio studi e programmazione di cui all’art. 23, all’uopo utilizzando anche un gruppo di lavoro composto da personale tecnico analogo a quello dei centri di orientamento; e) nell’organico tecnico di ciascuna struttura provinciale e’ inserito il personale regionale utilizzato presso i centri di orientamento scolastico e professionale, gia’ appartenente ai disciolti consorzi Provincia li per la istruzione tecnica, cosi’ come disposto dall’Organizzazione del servizio regionale di orientamento f) e’ previsto, a richiesta, l’inserimento aggiuntivo nell’ organico tecnico dei centri e/o dell’ufficio studi e programmazione degli operatori dell’ENPI ai sensi dell’art.36 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; g) tutto il personale tecnico del servizio di orientamento e’ impegnato a partecipare alle attivita’ di qualificazione e di aggiornamento organizzate dalla Regione ; h) la struttura del servizio e’ completata assegnando a ciascun centro personale amministrativo ed ausiliario in numero non inferiore a 3 unita’; un segretario, un addetto di segreteria e un usciere. La gestione del servizio di orientamento e’ realizzata dalla province o consorzi di Enti Locali all’uopo delegati a norma dell’ art. 31 della Legger. 17 ottobre 1978, n. 54. Il personale in servizio presso i centri d’orientamento alla data di pubblicazione della presente Legge e quello di cui al precedente punto h),e’ comandato presso le province o i consorzi di Enti Locali per il prosieguo della attivita’ ai sensi della Legger. 25 marzo 1974, n. 18. Omissis