Legge regionale 13 Luglio 1989, n. 56

  • Emanante: 3
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 13/07/1989
Provvedimenti urgenti in materia di formazione professionale

Titolo I – provvedimenti per il recupero della flessibilita’ del sistema formativo professionale

Art. 1 – Finalita’

1 .

La Regione contribuisce, con la presente legge, al recupero della flessibilita’ del sistema formativo professionale abruzzese, anche attraverso il potenziamento del settore pubblico, in attuazione dell’ articolo 3, lettera c), della Legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2 – Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle strutture formative della regione

1 .

I posti vacanti nello organico del ruolo autonomo dei docenti della formazione professionale e, per i restanti profili amministrativi, nelle dotazioni organiche stabilite in attuazione della Legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 , per i centri regionali di formazione professionale, sono coperti mediante concorsi per titoli ed esami, deliberati dalla Giunta regionale, tra il personale in servizio nel territorio regionale presso le strutture formative, operative, organizzative e di coordinamento degli enti di cui alla lettera b) dell’ articolo 5 della Legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845.

2 .

Ha titolo a partecipare ai concorsi il personale dipendente dagli enti di cui al primo comma, gestori di attivita’ formative a titolarita’ regionale in convenzione e/o su autorizzazione della Regione destinato ad attivita’ formative a titolarita’ regionale o autorizzate dalla Regione entro il 31 dicembre 1987, con esclusione di quelli di cui all’ art. 9 della Legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63 , purche’:

  • Sia titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato,stipulato entro la data del 2 ottobre 1985;
  • Sia in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso;
  • Abbia maturato una anzianita’ di effettiva prestazione di servizio di anni 4 alla data del bando di concorso;
  • Risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti per l’accesso all’impiego regionale fatta eccezione per i limiti di eta’;
  • Nel biennio successivo alla data della deliberazione dei concorsi per titoli ed esami non maturi i requisiti di legge per aver diritto al trattamento di quiescenza;
  • Inoltri apposita istanza di partecipazione alle selezioni al settore personale della Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 3 – Accertamento dei posti vacanti

1 .

L’entita’ dei posti vacanti nelle diverse qualifiche funzionali e pertinenti profili professionali, viene accertata dalla Giunta regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del risultato acquisito a seguito dell’espletamento delle procedure di mobilita’ tra le strutture del settore formazione professionale e quelle degli altri settori operativi della giunta e del Consiglio Regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall’ articolo 25 della Legge regionale 26 aprile 1984, n. 35.

2 .

Il personale regionale del ruolo autonomo dei docenti della formazione professionale puo’ aspirare alla assegnazione dei posti relativi ai profili ricompresi nella qualifica funzionale di appartenenza ed equiparabili ai requisiti culturali e professionali posseduti dagli interessati, secondo criteri e limiti definiti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3.

Non si considerano posti disponibili, per i concorsi di cui al precedente articolo 2, quelli riservati al collocamento delle categorie protette, al personale interno ai sensi dell’ articolo 6 della Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97 , nonche’ al personale del ruolo soprannumerario della Regione ai sensi dell’ articolo 5 della Legge 16 maggio 1984, n. 138.

4 .

La Giunta regionale, dopo aver individuato i profili professionali da mettere a concorso, puo’ disporre l’avvio delle procedure concorsuali anche prima del definitivo accertamento della entita’ dei posti disponibili e delle relative sedi di servizio, con riserva di provvedere successivamente alla notifica dei posti medesimi nei confronti di tutti i candidati partecipanti ai concorsi.

Art. 4 – Modalita’ di partecipazione ai concorsi

1 .

Gli interessati possono partecipare a non piu’ di due concorsi di cui ai precedenti articoli,limitatamente ai profili ricompresi nelle qualifiche funzionali regionali equiparabili al livello funzionale posseduto in base al contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale convenzionata, nel rispetto delle indicazioni contenute nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 5 – Modalita’ di svolgimento dei concorsi e nomina dei vincitori

1 .

Per ciascun profilo professionale messo a concorso la Giunta regionale stabilisce:

  • I titoli valutabili per la formazione della graduatoria e la determinazione dei relativi punteggi;
  • Il contenuto della prova scritta, che deve tendere all’accertamento della specifica professionalita’ del profilo cui si concorre;
  • Il contenuto della prova orale.

2 .

I candidati risultati vincitori conseguono l’inquadramento nel ruolo del personale regionale con la qualifica funzionale e il profilo conseguito a seguito del concorso; con il provvedimento di nomina vengono anche stabilite la sede di servizio e la struttura organizzativa di destinazione.

3 .

Ai predetti vincitori compete il trattamento economico iniziale previsto, per la qualifica di inquadramento, dalla Legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97.

4 .

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme regionali vigenti in materia di procedure concorsuali pubbliche.

5 .

Per la utilizzazione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 6, comma sedicesimo, della ripetuta Legge regionale n. 97 del 18 dicembre 1987.

Art. 6 – Norme sulla innovazione del sistema formativo

1 .

La Giunta regionale d’intesa con la V commissione consiliare e’ autorizzata a predisporre il piano di innovazione del sistema formativo in attuazione dell’ articolo 3 del Decreto Legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge dello Stato 12 novembre 1988, n. 492.

Art. 7 – Ulteriori norme in materia di personale

1 .

Allo scopo di contribuire al perseguimento delle finalita’ di cui al precedente articolo 1, le retribuzioni e gli oneri a qualsiasi titolo riguardanti il trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dagli enti di cui al primo comma del precedente articolo 2, comunque impegnato in attivita’ formative autorizzate dalla Regione e da realizzare a partire dall’1 settembre 1989, non sono ammessi a finanziamento regionale allorche’ si tratti di personale che, ai sensi delle vigenti disposizioni, abbia conseguito i requisiti per la collocazione in quiescenza. La stessa esclusione si applica allorche’ non siano osservate puntualmente le norme di cui all’ articolo 6 del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 791, quali risultano dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54.

Titolo II – articolazione delle funzioni delle strutture formative sul territorio

Art. 8 – Finalita’

1 .

Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione legati alle singole realta’ territoriali, all’attuazione delle politiche attive del lavoro ed, in particolare, per riqualificare l’intervento formativo, la Regione promuove articolati servizi sul territorio utilizzando le strutture formative professionali pubbliche e private.

2 .

I servizi da attivare sul territorio concernono:

  • Il rilevamento di dati e di ogni utile elemento sul mercato del lavoro allo scopo di contribuire alla funzionalita’ dello osservatorio regionale sul mercato del lavoro e ad orientare e verificare l’azione formativa professionale;
  • La realizzazione di attivita’ di orientamento professionale in stretta coordinazione con quello scolastico di competenza dei distretti scolastici;
  • La realizzazione di attivita’ di progettazione formativa, tutoraggio, documentazione, istruttoria e progettazione di contratti di formazionelavoro e di interventi del Fondo Sociale Europeo e di assistenza alla piccola e media impresa.

Art. 9 – Modalita’ attuative

1 .

L’attuazione dei servizi di cui all’art. 8 avviene, in via sperimentale e a regime, sulla base di criteri e modalita’ approvati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale.

Titolo III – norme sul personale regionale del settore, finanziarie e finali

Art. 10 – Personale dei centri regionali di formazione professionale

1 .

Il personale del ruolo regionale autonomo dei docenti e quello non docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti, a qualsiasi titolo, in servizio nelle strutture centrali dell’amministrazione regionale da almeno un anno, resta assegnato, a domanda, alle strutture medesime con l’attribuzione di uno dei profili professionali ricompresi nella qualifica di appartenenza e corrispondenti alla preparazione culturale ed alle esperienze acquisite.

2 .

I posti che si rendono vacanti in attuazione del precedente comma, sono coperti utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al Titolo I della presente legge.

Art. 11 – Potenziamento dell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro

1 .

In attuazione della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 , la Regione favorisce l’assolvimento delle funzioni di pertinenza dell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, istituito con Legge regionale 16 settembre 1982, n. 74, integrata con Legge regionale 23 marzo 1983, n. 16, mediante la revisione della dotazione organica del settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione.

2 .

Per le predette finalita’ il Consiglio regionale provvede, su proposta della Giunta, alla elevazione della dotazione organica del suddetto settore, fermo restando la quantificazione complessiva dello organico del personale regionale.

Art. 12 – Disposizioni finanziarie

1 .

Agli oneri derivanti dalla copertura dei posti vacanti nelle strutture regionali mediante i concorsi previsti dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio per la amministrazione del personale regionale.

2 .

Agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente art. 6, si provvede, a decorrere dall’esercizio 1989, con le specifiche assegnazioni disposte dallo stato in attuazione della Legge 12 novembre 1988, n. 492, nonche’, per la eventuale quota regionale, con parte degli stanziamenti annualmente iscritti ai capitoli 051411, 051621, 052201 dello stato di previsione della spesa.

3 .

Agli oneri derivanti dalla applicazione del precedente art. 8, si provvede, a decorrere dall’esercizio 1989,con parte degli stanziamenti annualmente iscritti ai capitoli 051411, 051412, 051621, 052201 dello stato di previsione della spesa nonche’ con specifiche assegnazioni disposte dallo stato o da altri centri erogatori, in attuazione di norme particolari nel campo della formazione professionale e del lavoro.

Art. 13

La disciplina prevista dalla presente legge puo’ trovare concreta applicazione esclusivamente dopo la conclusione delle procedure nella mobilita’ di cui all’ art. 5 della Legge 28 dicembre 1988, n. 554.

Art. 14; – Entrata in vigore e pubblicazione

1 .

La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione ne Bollettino Ufficiale della Regione .