Legge regionale 13 settembre 1978, n. 59

  • Emanante: 3
  • Regione: Veneto
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 13/09/1978
Ordinamento della formazione professionale

Thesaurus: Formazione professionale

Art. 1 – Finalità

La Regione del Veneto, ispirandosi ai principi statutari della programmazione e della partecipazione, regola con la presente Legge l’ attivita di formazione professionale per attuare un servizio pubblico teso a realizzare lo sviluppo della personalita e delle capacita tecnico – professionali dei cittadini che abbiano assolto l’ obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti. Tale servizio favorisce la politica attiva dell’ occupazione che rende effettivo il diritto al lavoro e alla libera scelta della professione, e favorisce altresa? la mobilita professionale dei lavoratori. Il raggiungimento di detti obiettivi va perseguito nell’ ambito delle esigenze del piano regionale di sviluppo e degli indirizzi espressi dallo Stato e dalla Comunita Economica Europea. Il servizio e realizzato mediante un unico programma per l’ utilizzo di tutte le risorse del settore. La formazione professionale si attua, nell’ ambito del quadro programmatorio degli interventi che realizza la funzione pubblica del servizio, nel rispetto della diversita delle proposte e iniziative formative, con la partecipazione delle forze sociali e culturali interessate e in armonia con le attivita scolastiche.

Capo I : LE STRUTTURE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 2 – Forme dell’ attività regionale

Fino a che la riforma degli Enti Locali non avra dato luogo alla Costituzione dell’ ente territoriale democratico intermedio la Regione consegue gli scopi di cui all’ art. 1, direttamente attraverso l’ attivita della propria organizzazione, indirettamente mediante l’ attivita dei centri riconosciuti di cui al successivo art. 8 e mediante la promozione di attivita formative presso enti pubblici o imprese produttive ai sensi del successivo art. 12.

Art. 3 – Osservatorio permanente e consulta regionale per la formazione professionale

Per la programmazione delle attivita della formazione professionale, la Regione costituisce la consulta regionale per la formazione professionale e assicura mediante un osservatorio permanente l’ organizzazione per la raccolta e la pubblicazione dei dati e delle indagini necessari, in stretto collegamento con gli istituti nazionali operanti nel settore.

Art. 4 – Consulta regionale

La consulta regionale e un organo consultivo e di proposta in ordine ai piani di attivita nel settore della formazione professionale, al coordinamento delle attivita , alla dislocazione territoriale dei centri di formazione professionale con riferimento al distretto scolastico e al comprensorio, alla formazione e all’ aggiornamento del personale docente, ai criteri di controllo sull’attivita di formazione professionale, ad indagini ed accertamenti sul mercato del lavoro , al problema dell’ orientamento professionale. La consulta e presieduta dall’ Assessore regionale delegato ai problemi della formazione professionale. Essa dura in carica 5 anni ed e composta da : a ) il sovrintendente scolastico interregionale ; b ) il direttore dell’ ufficio regionale del lavoro per il Veneto ; c ) il direttore del dipartimento regionale per i servizi formativi ; d ) sei esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali pia? rappresentative dei lavoratori ; e ) due esperti designati dalle associazioni regionali delle cooperative maggiormente rappresentative ; f ) tre esperti designati dalle associazioni regionali dei datori di lavoro per il settore dell’Industria ; g ) due esperti designati dalle associazioni regionali dei datori di lavoro per il settore dell’ artigianato ; h ) due esperti designati dalle associazioni regionali dei datori di lavoro per il settore del commercio e turismo ; i ) due esperti designati dalle organizzazioni regionali pia? rappresentative dei coltivatori diretti ; l ) tre esperti designati dal Consiglio Regionale, di cui uno designato dalle minoranze ; m ) quattro esperti designati dagli enti riconosciuti, operanti nel settore della formazione professionale ; n ) tre presidenti di consigli scolastici distrettuali designati dal Consiglio Regionale, di cui uno designato dalle minoranze ; o ) un esperto designato dall’ U.P.I. ; p ) un esperto designato dall’ A.M.C.I. ; q ) un esperto designato dall’ U.N.I.C.E.M. Sono altresa? membri di diritto l’ Assessore regionale alla sanita , l’ Assessore regionale all’Industria, commercio ad artigianato, l’ Assessore regionale all’ agricoltura. I membri della consulta sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.per l’ espletamento dei propri compiti, la consulta puo avvalersi, a volta a volta, di esperti scelti tra rappresentanti dei settori nonche degli Enti Locali interessanti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del dipartimento per il servizio formativo.

Art. 5 – Osservatorio permanente

L’ osservatorio permanente e un servizio pubblico a disposizione della Regione e degli enti pubblici e privati. Esso provvede in maniera organica e sistematica alla raccolta periodica ed al trattamento delle informazioni, allo svolgimento di analisi, di previsioni e di ipotesi finalizzate alla politica dell’ occupazione e della produzione ed alla conseguente individuazione delle esigenze formative. Il progetto dell’ osservatorio, che ne indica le caratteristiche, viene approvato con la Deliberazione della Giunta regionale sentite le competenti commissioni consiliari. Il servizio, incardinato del dipartimento regionale piani, programmi e legislativo , e diretto da un funzionario con la qualifica di direttore di servizio.

Art. 6 – I centri regionali

La Regione persegue la sua attivita diretta, per il conseguimento degli scopi di cui all’ art. 1, attraverso la riqualificazione e la piena utilizzazione delle strutture pubbliche. Detta attivita diretta si esplica prevalentemente mediante i propri centri che sono organismi operativi stabilmente destinati, oltre che allo svolgimento delle normali attivita di formazione professionale, anche ad attivita di sperimentazione o di promozione, di aggiornamento o di riqualificazione dei formatori destinati a tutti gli operatori della formazione. I centri di cui al precedente articolo sono sprovvisti di personalita giuridica e di autonomia amministrativa e sono organicamente inseriti, quali uffici periferici, nel dipartimento per i servizi formativi. Alla loro istituzione, potenziamento, ristrutturazione, nonche alla assegnazione del responsabile, del personale docente, amministrativo ed esecutivo, dei beni mobili ed immobili indispensabili per il funzionamento, provvede la Giunta regionale. Alla liquidazione delle spese di ordinaria amministrazione e incaricato il responsabile del centro, nei confronti del quale si provvede ai sensi dell’ art. 85 della Legge regionale 72 / 1977. Alle spese di straordinaria amministrazione, nonche agli acquisti concernenti macchinari ed utensileria di esercitazione, provvede la Giunta regionale, su segnalazione del competente dipartimento.

Art. 7 – Il personale dei centri regionali

Il responsabile del centro convoca e presiede il Consiglio di centro per il coordinamento delle attivita didattiche, di sperimentazione e di organizzazione ; vigila sulla regolarita ed il buon andamento delle attivita ; provvede direttamente o a mezzo di collaboratori all’ espletamento dei compiti amministrativi nei limiti di cui al quarto comma dell’ articolo precedente ; e responsabile del coordinamento degli orari, del patrimonio assegnato al centro e dirige l’ attivita del personale esecutivo. Il personale docente e tenuto, nell’ ambito dell’ orario di lavoro, a svolgere anche le funzioni amministrative complementari, nel rispetto della normativa della Legge n. 25/1973. La Giunta regionale, in caso di assoluta necessita e per specifiche esigenze didattiche ed organizzative, puo assumere presso i centri personale straordinario con contratto di collaborazione professionale o a tempo determinato, in ogni caso per periodo non superiore alla durata delle singole attivita formative.

Art. 8 – I centri riconosciuti

L’attivita indiretta della Regione si esplica mediante i centri riconosciuti, intesi come organismi operativi principalmente destinati allo scopo della formazione professionale. Essi acquistano tale qualifica quando : 1 ) siano gestiti da province, Comuni e loro consorzi ; da enti che siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori della cooperazione o di associazioni con finalita formative e sociali, o di imprese e loro consorzi ; da organismi internazionali o sovranazionali operanti nel territorio regionale ; 2 ) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici e personale docente conformi alle prescrizioni dell’ ordinamento didattico previsto per ogni tipo di corso all’ art. 20 e allo svolgimento delle attivita formative nell’ ambito della rispettiva specializzazione ; 3 ) si conformino agli ordinamenti didattici di cui al successivo art. 20, approvati dal Consiglio regionale e garantiscano la partecipazione ai sensi dei successivi articoli 10 e 11. Il riconoscimento e Deliberato dalla Giunta regionale e puo essere revocato con lo stesso procedimento qualora vengano meno uno o pia? requisiti tra quelli indicati nel presente articolo. Nel finanziamento delle attivita sono comprese le sovvenzioni dirette all’ ammodernamento delle attrezzature tecnico – didattiche. Tali sovvenzioni sono determinate nel piano annuale di cui al punto 2 ) del successivo art. 28, in rapporto alle disponibilita finanziarie ; nel piano saranno altresa? indicate le quote delle sovvenzioni da destinare alle spese promozionali degli enti a rilevanza regionale. Per le attivita corsuali di formazione professionale previste nel piano di attivita di cui al punto 2 ) del citato art. 28, la Regione assicura il finanziamento delle spese relative al personale docente ed amministrativo limitatamente alle prestazioni lavorative rese in conformita alle norme contrattuali collettive di lavoro. La specifica sovvenzione regionale sara in ogni caso rapportata ad un organico minimo necessario e sufficiente allo svolgimento delle attivita corsuali comprese nel piano. Il procedimento per la determinazione dell’ organico di cui al comma precedente viene determinato per ciascun centro in rapporto a : a ) tipo di attivita definita dal corrispondente ordinamento didattico; b ) ore complessive di insegnamento; c ) ore di attivita amministrativa; d ) ore di prestazioni ausiliarie. Ai soli fini della sovvenzione, l’ attivita amministrativa di cui alla lettera c ) del precedente comma espressa in ore, non puo superare il 40 per cento di quelle connesse alla lettera b ) dello stesso precedente comma. A tale scopo, per i centri in cui sia prevista attivita formativa inferiore a n. 5 corsi, verra assicurata ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la sovvenzione finanziaria limitatamente alle spese connesse alla retribuzione del personale docente e ausiliario. La Regione provvede a facilitare la mobilita del personale impegnato in attivita formativa che si rende disponibile per effetto della programmazione mediante opportuni strumenti ed in particolare con iniziative di riqualificazione da prevedersi nei piani annuali di formazione professionale. La Regione programma anche le iniziative di aggiornamento del personale che saranno svolte nel rispetto delle diversita delle proposte e iniziative formative. Per le attivita corsuali previste nei piani annuali ed assegnate ai centri riconosciuti delle province, dei Comuni e dei loro consorzi, e attribuito un contributo onnicomprensivo e forfettario non superiore alla quota di finanziamento prevista, negli stessi piani, per analoghe attivita assegnate ai centri dei restanti organismi previsti al punto 1 ) del presente articolo.

Art. 9 – Commissione paritetica

Ai fini cui al precedente art. 8, quinto e sesto comma, con Decreto del Presidente della Giunta regionale viene constituita una Commissione paritetica di enti della formazione professionale e di sindaci di categoria maggiormente rappresentativi, in numero rispettivamente di tre e tre membri, che sara presieduta dal direttore del dipartimento per i servizi formativi o suo delegato. La Commissione paritetica esprime pareri in ordine agli organici dei centri, alla utilizzazione ed alla mobilita del personale a tempo indeterminato, ed alla necessita del ricorso da parte dei centri o enti a prestazioni a tempo determinato o di collaborazione professionale ; decide, sulla base delle norme contrattuali collettive di lavoro, sulle questioni connesse ai rapporti di lavoro intercorrenti tra gli enti ed il personale da essi dipendente.la Commissione paritetica esprime, inoltre, per le conseguenti decisioni della Giunta regionale, pareri in relazione agli effettivi oneri finanziari sostenuti dagli enti gestori, sino alla data del 30 settembre, in rapporto agli organici esistenti ed al parametro medio di finanziamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del dipartimento per i servizi formativi.

Art. 10 – Disciplina comunedei centri di formazione professionale

I centri di formazione professionale, sia regionale che riconosciuti, sono tenuti in particolare : 1 ) ad articolare la loro organizzazione interna costituendo il Consiglio di centro di cui al successivo art. 11. A tal fine tuttavia i centri cui sia assegnato in svolgimento un numero di corsi inferiore alle cinque unita , potranno costituirsi in sezioni staccate di un centro principale partecipando con propria rappresentanza alla Costituzione dell’ organismo in esso previsto ai sensi della presente Legge ; 2 ) ad operare in collegamento col distretto scolastico e con il Consiglio di comprensorio territorialmente competenti. I centri regionali inoltre, compatibilmente con il regolare svolgimento dell’ attivita di formazione professionale, sono autorizzati a mettere a disposizioni i propri locali a favore degli organismi indicati nel presente punto 2 ).

Art. 11 – Il consiglio di centro

Il Consiglio di centro : – formula le proposte per la migliore realizzazione dei piani annuali di attivita e dei servizi sociali previsti in favore degli allievi ; – adotta il Regolamento interno nel quale stabilisce i casi in cui le sedute sono rese pubbliche ; – formula la relazione accompagnatoria del rendiconto delle spese che il centro e tenuto a presentare ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30 ; – cura, in collegamento con i responsabili dell’ ente gestore e del centro, i rapporti con le forze sociali ed economiche, con gli enti locali e con il Consiglio scolastico distrettuale. Il Consiglio di centro e composto da : – un rappresentante del Comune ; – un rappresentante del comprensorio ; – un rappresentante designato delle organizzazione sindacali ; – un rappresentante designato dalla organizzazione imprenditoriale più rappresentativa nel settore di attivita prevalente del centro ; – due rappresentanti del personale docente ; – un rappresentante del personale non docente ; – tre rappresentanti designati dagli allievi ; – due rappresentati delle famiglie degli allievi quando l’ attivita prevalente e precipua del centro sia rivolta ai minori ; due rappresentanti dell’ ente gestore ; – un rappresentante del Consiglio scolastico distrettuale competente per territorio ; – il responsabile del centro. Il Consiglio di centro e nominato con provvedimento del dipartimento per i servizi formativi e dura in carica tre anni, tranne i rappresentanti delle famiglie e degli allievi che sono rinnovati annualmente. I rappresentanti dei genitori, degli allievi, del personale docente e del personale non docente sono designati dalla apposita assemblea. Nella prima riunione il Consiglio elegge il presidente scegliendolo tra i rappresentanti dell’ ente e nomina il segretario. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni sono assunte dal membro più anziano del Consiglio di centro. Per la validita delle adunanze del Consiglio e richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il presidente ed il segretario curano e sono responsabili dei verbali delle adunanze. In caso di accertata irregolarita e perdurante inattivita , il dipartimento per i servizi formativi, con proprio provvedimento, procede allo scioglimento del Consiglio di centro ed incarica il responsabile del centro a promuovere entro 30 giorni gli adempimenti necessari alla sua riCostituzione.

Art. 12 – L’ azione promozionale

L’ azione promozionale indiretta della Regione si esplica, sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, di quelle dei datori di lavoro e, se interessate, di quelle dei lavoratori autonomi, della consulta regionale per la formazione professionale, promuovendo attivita formative, oltre che presso i centri riconosciuti, presso enti pubblici e privati, imprese produttive o cooperative anche non aventi finalita principale quella della formazione professionale, IV i comprese le cooperative del settore agricolo. Per le attivita formative comunque promosse ai sensi del precedente comma e annualmente stabilite nel piano annuale di cui al punto 2 ) del successivo art. 28, la Regione puo partecipare con un contributo non superiore al 50 per cento della spesa globale delle attivita formative.

Art. 13 – Utilizzazione delle strutture culturali e scolastiche e degli impianti produttivi a scopi formativi

Per l’ attuazione delle attivita formative, la Giunta regionale in armonia con la legislazione statale ed in rapporto alle disponibilita finanziarie, potra stipulare convenzioni con gli organismi scolastici e con gli enti pubblici per avvalersi delle strutture scolastiche e culturali esistenti nel territorio. La Giunta regionale potra altresa?, sentite le organizzazioni sindacali, stabilire convenzioni con imprese pubbliche e private per l’utilizzo degli impianti che siano dotati di caratteristiche tecnologiche adeguate ai fini della formazione professionale. La Giunta regionale mediante convenzioni puo mettere a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale dei centri regionali idonei allo svolgimento di attivita di lavoro e di formazione tecnologica nell’ ambito della scuola dell’ obbligo e della scuola media superiore. Analoghe convenzioni, ove lo ritenga opportuno, la Giunta regionale promuove tra gli enti riconosciuti e il sistema scolastico. La Giunta regionale si avvale dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di formazione professionale ai sensi del successivo art. 28.

Capo II: LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14 – Classificazioni

Le attivita nel campo della formazione professionale conseguenti alle finalita indicate all’ art. 1, concernono i servizi e le connesse funzioni amministrative previste dai Decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e 24 luglio 1977, n. 616 e da ogni altra norma regionale di recepimento di Leggi Nazionali, nel rispetto della legislazione statale vigente. Dette attivita si attuano attraverso corsi o iniziative varie. I corsi sono attivita di formazione professionale, disciplinate da appositi ordinamenti didattici Deliberati dal Consiglio regionale a norma del successivo art. 20 ed ordinate al rilascio di un attestato di qualificazione o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della Legge 14 novembre 1967, n. 1146 e di ogni altra norma statale vigente in materia. Le iniziative, in quanto miranti a scopi formativi di tipo particolare o a carattere sperimentale, sono Deliberate e disciplinate di volta in volta su proposta o previo parere della consulta regionale per la formazione professionale ai sensi della lettera g ) dell’ art. 32 dello statuto, nell’ ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio e in attuazione del piano annuale di cui al punto 2 ) del successivo art. 28.

Art. 15 – Tipi di corsi

I corsi di formazione professionale di cui all’ art. 14 sono classificati principalmente in : a ) corsi di qualificazione per giovani che hanno completato l’ obbligo scolastico ; b ) corsi di qualificazione professionale per giovani che escono ai vari livelli della scuola secondaria superiore e alla ricerca di prima occupazione ; c ) corsi di specializzazione per allievi in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea, purche non intesi al conseguimento di uno specifico titolo di studio ; d ) corsi di formazione, di specializzazione, di riqualificazione, di riconversione per occupati e disoccupati ; e ) corsi di formazione, di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione, di riconversione per personale impegnato in attivita di formazione professionale ; f ) corsi propedeutici ed integrativi rivolti principalmente a soggetti che presentino disturbi nel comportamento o menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, finalizzati all’ inserimento nelle attivita di formazione professionale e realizzati, di norma, in collaborazione con le unita locali di servizio socio sanitario ; g ) corsi di rieducazione professionale dei lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia ; h ) corsi che siano previsti da norme dello Stato e che siano assegnati alla competenza regionale.

Art. 16 – Le iniziative di formazione professionale

Le iniziative di formazione professionale sono classificate principalmente in : a ) attivita di sperimentazione didattica ; b ) attivita di orientamento professionale ; c ) attivita di formazione professionale in favore degli apprendisti di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ; d ) attivita relative ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla Legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ; e ) attivita volte a conseguire i fini previsti dalla Legge 285/77.

Art. 17 – Attività libera di formazione artigiana e professionale

La Regione, ai soli fini del rilascio dell’ attestato di qualifica o di specializzazione, coordina, vigila e controlla tutte le attivita di formazione artigiana e professionale organizzate e svolte da enti, istituzioni, associazioni o privati, senza il concorso finanziario regionale purche non siano in contrasto con le politiche dell’ occupazione previste dalla programmazione regionale. Gli enti, le istituzioni, le associazioni o i privati che intendano organizzare e svolgere attivita di formazione artigiana e professionale ai sensi del presente articolo, sono tenuti a richiedere alla Giunta regionale il riconoscimento dei singoli corsi o delle singole iniziative formative. Detto riconoscimento potra in ogni caso essere accordato solo quando ricorrano i requisiti di strutture, attrezzature, personale docente ed amministrativo idonei.

Art. 18 – Articolazione modulare delle attività

La Regione, attraverso l’ elaborazione dei piani annuali di attivita formative, estendera gradualmente una articolazione modulare delle attivita stesse. Si intende per modulo un ciclo breve di formazione della durata massima di 600 ore. Per ogni profilo professionale gli ordinamenti didattici approvati dal Consiglio regionale indicheranno il numero dei moduli ritenuti necessari considerando la preparazione di partenza degli allievi e il grado di difficolta della qualifica o della specializzazione che si intende conseguire.

Capo III: ORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 19 – Iscrizione alle attività di formazione professionale

Possono iscriversi alle attivita di formazione professionale attuate alla Regione ai sensi dell’ art. 1 della presente Legge, i cittadini Italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti dal rispettivo ordinamento didattico. L’ iscrizione e la frequenza ai corsi finanziati dalla Regione sono gratuite. Per i cittadini stranieri appartenenti ai paesi della Comunita Economica Europea, la Regione, in conformita alle direttive degli organismi Comunitari, assicura parita di trattamento e promuove iniziative atte a favorire lo scambio di esperienze e la libera circolazione della manodopera nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 20 – Gli ordinamenti didattici

Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi approvati dal Consiglio regionale definiscono, in armonia con le direttive CEE e con la legislazione statale : a ) il profilo professionale, il livello formativo e le capacita tecnico – professionali da conseguire ; b ) i titoli di studio ed i requisiti professionali richiesti per l’ insegnamento ; c ) i requisiti di ammissione degli allievi ; d ) il programma didattico del corso e dell’ intero ciclo formativo articolato in moduli ; e ) la durata complessiva in ore del ciclo formativo articolati in moduli ed il numero complessivo di ore di insegnamento delle singole materie ; f ) l’ elenco delle attrezzature necessarie ; g ) le modalita di esecuzione delle prove finali. Il Consiglio regionale , nella definizione delle modalita di esecuzione delle prove finali tendera ad individuare degli standards obiettivi che consentano l’ accertamento pia? omogeneo del grado di formazione acquisito, delle capacita tecniche e delle attitudini conseguite. Gli ordinamenti didattici relativi alle attivita del settore agricolo devono tener conto degli specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalita del ciclo produttivo, dalla varieta delle realta aziendali nel contesto ambientale, dalle caratteristiche professionali dell’ esercizio dell’ impresa, tenuto conto della gestione familiare dell’ impresa stessa. La Giunta regionale puo adeguare i programmi didattici generali a particolari esigenze degli utenti o di situazioni locali, nel rispetto del livello formativo e dei contenuti tecnico – professionali richiesti.

Art. 21 – Prove intermedie e finali

Le attivita formative ordinate all’ acquisizione di una qualifica o di un specializzazione, si concludono con prove finali. Il passaggio da una fase all’ altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio. La mobilita da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, puo avvenire direttamente a seguito di colloquio. Le prove finali di cui al primo comma, si svolgono dinnanzi ad una Commissione formata dal responsabile del centro, dagli insegnanti del corso, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e da uno del Ministero della Pubblica Istruzione, da un rappresentante del comprensorio interessato, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali pia? rappresentative dei prestatori d’ opera e dei datori di lavoro e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza. La Commissione e presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal dipartimento per i servizi formativi. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi riuniti in Collegio. Contro le decisioni della Commissione o del Collegio dei docenti, e ammesso ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’ art. 9 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12

Art. 22 – Attestati di frequenza

Agli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali, e rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della Legge 14 novembre 1967, n. 1146 e di ogni altra Legge nazionale vigente in materia. L’ attestato dovra conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla Giunta regionale, che, per la Regione, dovra essere sottoscritto dal direttore del dipartimento per i servizi formativi. Per gli allievi che abbiano partecipato ad altre attivita di formazione professionale e rilasciato un certificato di frequenza a firma del responsabile del centro o del responsabile dell’ ente gestore o del corso. Nel certificato di frequenza dovra essere indicato il tipo di iniziativa formativa di cui trattasi, la durata, le caratteristiche essenziali e la valutazione di profitto.

Art. 23 – Assicurazioni antifortunistiche

Tutti gli allievi dei corsi istituti secondo le norme della presente Legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro dal momento della prima lezione, considerandosi quali datori di lavoro ai sensi dell’ art. 9 del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, i centri e gli enti cui i corsi o le iniziative formative fanno capo. Altra assicurazione copre ogni infortunio nello svolgimento delle attivita didattiche, culturali, ricreative sportive promosse dal responsabile del centro o dell’ ente o col consenso degli stessi, anche in orario extra – scolastico, compresi i percorsi per accedere dal centro alle attivita suddette. Le norme che procedono si applicano anche a tutto il personale che presta servizio a qualunque titolo presso i centri o nelle iniziative formative.

Art. 24 – Beni prodotti

Le attivita didattiche dei centri regionali e riconosciuti non possono essere rivolte alla produzione. Eventuali beni prodotti con le esercitazioni pratiche e le prove finali dei corsi sovvenzionati vengono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e potranno essere alienati mediante licitazione privata o mostra mercato. La scelta delle modalita di alienazione viene determinata con provvedimento della Giunta regionale in rapporto alla natura dei beni. Ai fini predetti i responsabili dei centri sono tenuti all’ inventario dei beni prodotti e sono responsabili della loro conservazione. Allo scopo di consentire l’ utilizzo degli introiti derivanti dalle alienazioni di cui al primo comma, nei bilanci di previsione verra istituito apposito capitolo di bilancio da destinare all’ ammodernamento degli impianti ed all’ acquisto delle attrezzature anche in favore degli enti di cui al punto 1 ) dell’ art. 8.

Art. 25 – Servizi sociali

Nel piano annuale di cui al punto 2 ) dell’ art. 28 e previsto compatibilmente con le disponibilita finanziarie un contributo per i servizi sociali in favore di allievi che siano in condizioni disagiate. Esso verra ripartito tra tutti i centri in proporzione al numero degli allievi ; i consigli di centro ne decideranno ogni anno la destinazione specifica.

Art. 26 – Vigilanza e controllo

La Giunta regionale esercita attraverso il dipartimento per i servizi formativi di cui all’ art. 27 funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attivita di formazione professionale. In rapporto alle risultanze degli accertamenti svolti nell’ esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti : – invito ad eliminare le irregolarita riscontrate ; – diffida a dare corso agli adempimenti prescritti ; – revoca del finanziamento e dell’ autorizzazione allo svolgimento del corso o delle iniziative di cui ai precedenti articoli 15 e 16 ; – revoca del riconoscimento di cui al precedente art.8.

Art. 27 – Il dipartimento per i servizi formativi

Il dipartimento regionale per l’ istruzione artigiana e professionale assume il nuovo nome di dipartimento per i servizi formativi ; alle sue competenze in materia di formazione professionale si aggiungono le competenze relative a tutte le funzioni trasferite dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 ,n. 610 alle regionali in materia di orientamento professionale, di assistenza scolastica e universitaria, di istituzione di scuole statali, di educazione degli adulti. Ad esso fa capo, per ogni Provincia, un ufficio decentrato con il compito di assicurare per tutto il territorio provinciale la vigilanza e il controllo ispettivo dell’ attivita di formazione professionale, l’ organizzazione delle attivita di orientamento professionale, da integrarsi il pia? possibile mediante apposite convenzioni con i consigli distrettuali scolastici, con l’ attivita di orientamento scolastico, e l’ organizzazione e il controllo dell’ attivita di educazione degli adulti. Le attivita di educazione degli adulti ammesse al contributo regionale saranno programmate in un capitolo del piano annuale di formazione professionale di cui al punto 2 ), dell’ arti. 28 della presente Legge, tenendo conto delle proposte dei competenti consigli distrettuali scolastici, e saranno svolte da enti, istituzioni, fondazioni, associazioni culturali, nel rispetto della diversita delle opzioni culturali e avendo riguardo del livello culturale e sociale delle iniziative.

Art. 28 – Il piano regionale sull’ istruzione professionale

Il piano regionale sull’ istruzione professionale indica le attivita di formazione professionale ammesse al finanziamento regionale, le attivita di orientamento professionale, di qualificazione e aggiornamento del personale, di educazione degli adulti, l’ ordine di priorita nell’ istituzione di nuovi istituti professionali di Stato o loro sezioni o corsi. Il piano regionale consta di due documenti : 1 ) il programma quinquennale , ove : a ) sono determinati, in armonia con le direttive CEE dello Stato e del piano regionale di sviluppo e le sue articolazioni, con le indicazioni emerse dall’ osservatorio permanente sul mercato del lavoro e la consistenza e dislocazione dell’ offerta del lavoro , gli obiettivi da conseguire nel quinquennio nel campo della formazione professionale e dell’ educazione degli adulti ; b ) e indicata la cifra globale da assegnare nel quinquennio all’ istruzione professionale ed il relativo importo annuale ; c ) e indicato dove prevalentemente dovranno localizzarsi le iniziative di formazione professionale regionale ed e altresì indicata la loro prevalente tipologia. 2 ) un piano annuale, ove, in corrispondenza alle direttive ed alle ripartizioni contenute nel documento quinquennale, sono indicati : a ) per ciascun comprensorio, gli organismi destinatari, i tipi di corsi assegnati e la tipologia delle iniziative di formazione professionale, interventi di educazione degli adulti e le indicazioni di priorita nella istituzione di nuovi istituti professionali di Stato o loro sezioni o corsi ; b ) la indicazione specifica della somma stanziata per lo svolgimento di ciascuna iniziativa finanziata ; c ) la somma da riservare alla Giunta regionale per interventi ed iniziative imprevedibili ed urgenti.

Art. 29 – Le procedure di formazione del piano

Entro il 31 gennaio dell’ anno di scadenza del piano quinquennale, i consigli di comprensorio ed i consigli scolastici distrettuali presentano proposte e programmi per l’ elaborazione del documento di cui al punto 1 ) del precedente articolo. Entro il 31 marzo dello stesso anno la Giunta regionale : – sentita la consulta regionale per la formazione professionale che valuta allo scopo i dati elaborati dell’ osservatorio permanente sul mercato del lavoro e la consistenza e la dislocazione dell’ offerta di lavoro ; – sentiti unitariamente i rappresentanti dei consigli di comprensorio e quelli dei consigli scolastici distrettuali ; – sentiti i rappresentanti degli operatori del settore ; presenta al Consiglio regionale il documento di cui al punto 1 ) del precedente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale invia ai consigli di comprensorio, ai consigli scolastici distrettuali e, per tutta la durata del loro mandato, ai componenti della Commissione regionale di cui alla Legge n. 285 / 77, la bozza del documento di cui al punto 2 ) del precedente articolo. Gli organismi di cui al comma precedente faranno pervenire alla Giunta regionale il loro parere al riguardo entro il termine perentorio del 30 aprile. Il documento accompagnato da una relazione della Giunta regionale sullo Stato dell’ occupazione e dei servizi formativi e inviato per l’ approvazione al Consiglio Regionale.

Art. 30 – Impegno e liquidazione

Il documento di cui al punto 2 ) dell’ art. 28 della presente Legge constituisce il titolo per l’ impegno delle somme corrispondenti presso gli uffici della ragioneria della Regione .

Art. 31 – Resa del conto

Entro il 31 dicembre successivo alla scadenza di ogni anno formativo, i destinatari dei finanziamenti e dei contributi regionali dovranno presentare il rendiconto delle spese effettuate secondo le modalita che saranno stabilite dalla Giunta regionale e che in ogni caso dovranno informarsi alle specifiche norme Comunitarie – F.S.E. E F.E.O.G.A. – in materia di finanziamento agli Stati membri e per questi alle Regioni.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Programma transitorio triennale e piano annuale delle attività per l’ anno 1978 / 1979

Il Consiglio regionale con apposito provvedimento, sentito il parere della Commissione regionale di cui all’ art. 3 della Legge 19 maggio 1977, n. 285, approva il programma triennale transitorio e il piano annuale delle attivita di formazione professionale per l’ anno 1978 / 1979, che ne costituisce il primo provvedimento attuativo, contenuti nel documento allegato. Per il secondo piano annuale, relativo all’ anno formativo 1979 / 1980, in via eccezionale e a scopo di verifica e di eventuale integrazione delle indicazioni del programma triennale, la Giunta mettera in moto, nei tempi previsti, le procedure di formazione del piano previsto dall’ art. 28 della presente Legge.

Art. 33

E seg. ( omissis ) (*). (*) riguardano stanziamenti di spesa.