- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 39
- Data fonte: 01/08/1997
Thesaurus: Lavoro
Art. 1 – Finalita’
1 .
Con la presente legge la Regione dell’Umbria, in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22 e 24 del proprio statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina le attivita’ agrituristiche al fine di:
Art. 2 – Attivita’ agrituristiche
1 .
Per attivita’ agrituristiche si intendono quelle individuate dall’art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2 .
Nello svolgimento dell’attivita’ agrituristica deve essere impiegato personale operante nell’ambito dell’impresa agricola. Sono applicabili altresi’ le norme di cui all’art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
3 .
Possono esercitare attivita’ agrituristiche le aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla tabella a allegata alla presente legge.
4 .
Rientrano tra le attivita’ agrituristiche:
5 .
L’attivita’ agrituristica in forma associata e tramite i “centri servizi” si realizza mediante l’utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche associate o da soggetti pubblici.
6 .
Lo svolgimento delle attivita’ agrituristiche non costituisce distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale al fondo, ai sensi del comma 156 dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7 .
Dall’entrata in vigore della presente legge non possono essere autorizzate altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agrituristica.
Art. 3 – Strutture e requisiti igienico-sanitari
1 .
Possono essere utilizzati per le attivita’ agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresi’, essere utilizzati:
2 .
Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell’imprenditore agricolo, purche’ ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all’art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso Comune o Comune limitrofo e l’edificio sia strettamente connesso con l’attivita’ agricola svolta.
3 .
Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell’azienda prima dell’entrata in vigore della presente legge. E’ fatto salvo l’utilizzo di “centri servizi” realizzati in conformita’ delle norme urbanistiche in vigore per le necessita’ delle aziende agrituristiche associate.
4 .
Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l’aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.
5 .
Gli alloggi e i locali destinati all’uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico- sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralita’ degli edifici interessati.
6 .
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell’edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza ed ai rapporti di illuminazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione.
7 .
Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.
8 .
Nell’ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:
9 .
Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si applicano i seguenti criteri: a) fino a dieci posti letto e’ fatto esclusivo obbligo, per le nuove costruzioni di rendere accessibili i servizi essenziali a tutti i cittadini non normodotati; b) oltre i dieci posti letto si applicano i principi ed i criteri previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10.
La capacita’ ricettiva massima dell’azienda agricola e dei “centri servizi” e’ di trenta posti letto, sia che l’attivita’ si svolga su uno o piu’ fabbricati.
11.
I punti ristoro devono prevedere non piu’ di due posti a sedere per ogni posto letto autorizzato e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove e’ consentita la sola somministrazione dei pAsti. Il suddetto limite puo’ essere altresi’ superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all’azienda.
12.
I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende associate.
13.
Le piscine, di superficie inferiore a mq. 150 e con profondita’ massima dell’acqua non superiore a cm. 140, presenti nell’azienda agrituristica, a disposizione esclusivamente degli alloggiati, sono considerate ad uso privato.
Art. 4 – Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori
1 .
Qualora nell’ambito dell’azienda non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, e’ consentita la realizzazione di un’area per un numero massimo di sei piazzuole elevabile a dieci nei “centri servizi” e nelle aziende condotte in forma associata, attrezzate in modo che sia assicurato l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
2 .
Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere trenta posti letto, e’ consentito il posizionamento di un’area per un massimo di tre piazzuole.
3 .
I servizi igienici devono comprendere almeno un wc, una doccia e un lavabo ogni tre piazzuole e devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona.
4 .
I servizi igienici dell’area attrezzata a piazzuola devono essere in ogni caso distinti da quelli posti all’interno dell’alloggio agrituristico.
5 .
La realizzazione di piazzuole per aree attrezzate e’ comunque subordinata alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia.
6 .
L’eventuale ombreggiamento delle piazzuole deve essere realizzato esclusivamente con l’impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzuola non puo’ superare i 40 mq.
Art. 5 – Zone di prevalente interesse agrituristico
1 .
Sono considerate di prevalente interesse agrituristico, nell’ordine, le seguenti zone: cui alle precedenti lettere a) e b). &^A# A#art. 6.
Art. 6 – Connessione e complementarieta’ con l’attivita’
1 .
L’esercizio dell’agriturismo viene svolto stagionalmente, anche distribuito nell’arco dell’anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attivita’ agroforestali, all’ubicazione e all’estensione aziendale, alle dotazioni strutturali e infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicolturali,
2 .
Il tempo occorrente, nell’arco dell’anno, allo svolgimento delle attivita’ agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento delle attivita’ di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.
3 .
La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all’art. 8, approva apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti e per la selvicoltuia, e dei tempi richiesti per l’espletamento delle attivita’ agrituristiche.
4 .
Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell’art. 5 il tempo di lavoro calcolato per l’espletamento delle attivita’ agroforestali viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a tre.
5 .
Per le attivita’ agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo di lavoro viene determinato sommando il tempo di lavoro di ciascuna azienda associata anche quando l’attivita’ agrituristica sia concentrata in una unica sede.
Art. 7 – Norme igienico-sanitarie
1 .
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.
2 .
Qualora l’azienda agrituristica somMinistri pasti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile abitazione purche’ adeguate al numero degli alloggiati.
3 .
La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto la diretta responsabilita’ del titolare dell’azienda agrituristica nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.
4 .
Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare, in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg. Per ciascun prodotto.
5 .
Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti, IV i comprese le carni macellate, e’ fatto obbligo dell’attivazione di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti prescritti dalla vigente normativa.
6 .
La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non e’ consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell’art. 13 del regolamento di vigilanza sanitaria delle carni n. 3298/1928.
7 .
La macellazione in azienda e’, viceversa, consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa vigente.
8 .
La Giunta regionale determina, con apposite direttive di indirizzo e coordinamento, entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, le modalita’ applicative relative al presente articolo.
Art. 8 – Elenco degli operatori – commissione regionale per l’agriturismo
1 .
E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’agriturismo.
2 .
L’elenco e’ tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.
3 .
La commissione dura in carica 5 anni.
4 .
La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed e’ costituita:
5 .
Spetta alla commissione la valutazione dell’idoneita’ dell’azienda agricola all’esercizio dell’attivita’ agrituristica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell’attivita’ agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all’art. 6 e la verifica circa l’idoneita’ dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell’art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6 .
La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l’istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell’agricoltura.
7 .
Ai componenti la commissione estranei all’amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta.
8 .
La commissione provvede d’ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell’elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.
9 .
Il mancato inizio dell’attivita’ entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale di cui al comma 1.
Art. 9 – Disciplina amministrativa
1 .
Al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attivita’ agrituristica provvede il sindaco del Comune ove ha sede l’azienda interessata all’esercizio dell’attivita’ stessa.
2 .
I soggetti interessati devono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
3 .
Di volta in volta il Comune trasmette alla Giunta regionale – uffici operanti nella materia dell’agricoltura e del turismo – e all’azienda di promozione turistica, copia delle autorizzazioni all’esercizio della attivita’ agrituristica rilasciate, con l’indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse.
4 .
Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attivita’ agrituristica deve:
5 .
Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agrituristico o similari per attivita’ esercitate da soggetti non autorizzati ai sensi della presente legge.
Art. 10 – Sospensione e revoca della autorizzazione
1 .
L’autorizzazione di cui all’art. 9 e’ sospesa dal sindaco, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora venga accertato che l’operatore agrituristico abbia violato gli obblighi della presente legge e/o non siano offerti i servizi previsti nell’autorizzazione medesima.
2 .
L’autorizzazione e’ revocata dal sindaco, con provvedimento motivato, qualora accerti che l’operatore agrituristico:
3 .
La revoca comporta il diniego della concessione di nuova autorizzazione per un periodo di anni 2.
4 .
La revoca e’ comunicata alla Giunta regionale ed all’azienda di promozione turistica al fine del recupero degli eventuali contributi concessi e delle somme erogate.
Art. 11 – Simbolo e denominazione regionale dell’agriturismo
1 .
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale, definisce un simbolo di garanzia che individui, su tutto il territorio regionale, le aziende agrituristiche autorizzate all’esercizio sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti dalla presente legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa all’ingresso delle aziende agrituristiche, possono essere aggiunti la denominazione dell’azienda agrituristica e i servizi da questa offerti.
2 .
Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
3 .
Con le stesse modalita’ di cui al comma 1 la giunta definisce i contrassegni di qualita’ di cui all’art. 15, anche tramite logo.
Art. 12 – Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
1 .
La Giunta regionale, su proposta della commissione regionale, stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.
2 .
La denuncia dei requisiti dell’azienda avviene da parte del titolare ed e’ accompagnata dalla richiesta di assegnazione di una determinata classifica, presentata al Comune utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale.
3 .
I comuni, previo parere della commissione regionale di cui all’art. 8, assegnano la classifica contestualmente al rilascio o al rinnovo della autorizzazione o a richiesta dell’interessato.
Art. 13 – Albo per la tutela della qualita’
1 .
E’ istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale per la tutela della qualita’ dell’attivita’ agrituristica.
2 .
3 .
Nell’albo vengono annotati la denominazione e l’ubicazione dell’azienda, gli estremi dell’autorizzazione comunale, i servizi da questa offerti.
4 .
Le aziende interessate presentano, per l’iscrizione all’albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l’accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma e con l’indicazione delle tariffe praticate. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull’apposito conto corrente regionale della somma di lire 250.000 con l’indicazione della causale – spese per l’iscrizione all’albo della qualita’ nell’agriturismo.
Art. 14 – Autorita’ per il riconoscimento della qualita’
1 .
E’ istituita dalla Giunta regionale l’autorita’ per il riconoscimento della qualita’ delle aziende agrituristiche. L’autorita’ e’ costituita:
2 .
L’autorita’ e’ costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3 .
L’autorita’ svolge i seguenti compiti:
4 .
L’elenco delle aziende iscritte all’albo per la tutela della qualita’ e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
5 .
All’esperto esterno all’amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, e’ corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all’iscrizione all’albo, una indennita’ di lire 100.000, nonche’ il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 15 – Contrassegno di qualita’
1 .
La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all’albo regionale di cui all’art. 13 il contrassegno di qualita’ da esporsi all’ingresso dell’azienda. Sul contrassegno e’ riportato lo stemma della Regione
2 .
Il contrassegno puo’ essere riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.
Art. 16 – Tariffe
1 .
Entro il 10 marzo ed il 10 ottobre di ogni anno i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 9 devono presentare, al Comune ed all’azienda di promozione turistica, una dichiarazione delle tariffe minime e massime che si impegnano a praticare rispettivamente dal 10 giugno e dal 10 gennaio dell’anno successivo.
Art. 17 – Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali
1 .
La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l’agriturismo, in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi dell’art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2 .
Il programma regionale e’ formulato anche sulla base delle proposte avanzate dalle Comunita’ Montane e dai comuni non facenti parte delle stesse, sentite le autorita’ di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione
3 .
4 .
Il programma e’ approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.
Art. 18 – Aiuti finanziari agli operatori agrituristici
1 .
La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristici contributi in conto capitale o in conto interessi per l’esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attivita’ agrituristiche.
2 .
La spesa massima ammissibile e’ determinata dalla Giunta regionale.
3 .
La percentuale di contributo concedibile e’ pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all’art. 5.
4 .
In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta regionale puo’ concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata quindicennale, fino ad un massimo del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti autorizzati all’esercizio del credito agrario di miglioramento, che abbiano stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.
5 .
Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del Tesoro.
6 .
Il tasso agevolato a carico del mutuatario non puo’ essere inferiore a quello minimo previsto, per le diverse zone, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma dell’art. 109, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
7 .
Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento e’ pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta, ed e’ erogata agli istituti in rate semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate nei contratti di mutuo.
8 .
L’importo del mutuo e’ comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell’onere per interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualita’ degli interessi stessi, calcolata sull’importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento.
9 .
Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del fondo interbancario di garanzia di cui all’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
10 .
L’ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati dalla Commissione Europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non puo’ in alcun caso superare in un triennio il controvalore in lire Italiane di 100.000 ecu calcolato in “equivalente sovvenzione lorda” secondo le modalita’ stabilite dall’Unione Europea.
11.
Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui alla presente legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.
Art. 19 – Promozione dell’offerta agrituristica
1 .
La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico, promuove e coordina le iniziative per l’offerta agrituristica, con la collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale.
2 .
La Giunta regionale, anche in collaborazione con l’azienda di promozione turistica, provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all’estero delle risorse agrituristiche regionali, in conformita’ del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994, mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, con particolare riferimento al mondo della scuola, che evidenzino le attivita’ agrituristiche, le loro caratteristiche legate all’ambiente naturale, alla cultura e alle tradizioni locali, gli itinerari agrituristici.
3 .
La Giunta regionale sostiene con priorita’ la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale, e incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori agrituristici finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.
Art. 20 – Piani integrati straordinari
1 .
Le Comunita’ Montane ed i comuni singoli o associati, per le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell’ambito dei rispettivi territori, possono proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo di programma, ai sensi dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini dell’adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell’art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Art. 21 – Attivita’ di studio e di ricerca
1 .
La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche nonche’ gli enti locali singoli o associati, promuove e finanzia attivita’ di studio o di ricerca sull’agriturismo IV i comprese quelle relative a quanto disposto dagli artt. 11 e 15.
Art. 22 – Formazione professionale
1 .
La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo, istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalita’ previste dalla normativa regionale vigente in materia.
Art. 23 – Funzioni di vigilanza e controllo
1 .
Le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune
Art. 24 – Sanzioni amministrative
1 .
2 .
Le sanzioni sono irrogate dai comuni e i relativi proventi sono da questi direttamente introitati.
Art. 25 – Norme transitorie
1 .
Gli operatori agrituristici gia’ iscritti nell’elenco regionale istituito ai sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio, ove abbiano i requisiti previsti dalla presente legge dell’agriturismo, istituito ai sensi dell’art. 8 e cancellati d’ufficio ove non inizino l’attivita’ entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 .
Gli operatori gia’ autorizzati dai comuni all’esercizio dell’attivita’ agrituristica adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria attivita’ nel rispetto delle disposizioni previste dalla stessa.
3 .
Le aziende agrituristiche gia’ autorizzate dai comuni all’esercizio dell’attivita’ agrituristica sono esonerate dall’osservanza di quanto stabilito dall’art. 3, comma 9.
4 .
Fino all’approvazione del programma agrituristico regionale di cui all’art. 17 gli aiuti previsti dall’art. 18 sono concessi sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.
Art. 26 – Abrogazione
1 .
La Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38: “interventi a favore dell’agriturismo” e’ abrogata.
Art. 27 – Norma finanziaria
1 .
Per l’attuazione della presente legge sono disposte per l’anno 1997 le seguenti autorizzazioni di spesa:
2 .
All’onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma, ricadente nell’esercizio1997,si fara’ fronte come segue:
3 .
All’onere per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1, dell’art. 18, della presente legge, ricadenti nell’esercizio1997,si fa fronte con lo stanziamento di lire 300.000.000 di cui all’esistente cap. 8158 dello stato di previsione della spesa.
4 .
All’onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai membri esterni della commissione per l’agriturismo di cui al precedente art. 8 e dell’autorita’ per il riconoscimento della qualita’ di cui all’art. 14, si fa fronte con lo stanziamento dell’esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del corrente bilancio di previsione.
5 .
Le somme versate ai sensi del comma 4, dell’art. 13, saranno iscritte nel cap. 2930 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale 1997 denominato: “versamenti provenienti dalle aziende agrituristiche per l’iscrizione all’albo della qualita’ nell’agriturismo”, che con legge di bilancio o di variazione allo stesso sara’ dotato del necessario stanziamento. Per gli anni 1998 e successivi l’entita’ della spesa sara’ determinata a norma dell’art. 5 della Legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 con legge di bilancio. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.