Legge regionale 15 luglio 2008, n. 21

  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 67
  • Data fonte: 24/07/2008
Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 "Disciplina del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL)".

Thesaurus: Contratti di lavoro

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale

ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 15/2008)

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) la parola: “ventiquattro” è sostituita con la seguente: “venticinque”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente: “b) tre rappresentanti delle imprese industriali;”.

3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente: “e) tre rappresentanti delle imprese artigiane;”.

4. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente: “f) due rappresentanti delle imprese cooperative;”.

5. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente: “h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;”.

Art. 2

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.