Legge regionale 15 settembre 1989, n. 48

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 15/09/1989
Disciplina dell'attività di estetica

Thesaurus: Professioni

Art. 1 – Finalita’

1 .

La presente legge disciplina nell’ambito della Regione Lombardia l’attivita’ di estetista femminile e maschile, nel quadro della vigente legislazione statale.

2 .

Tale attivita’ comprende:

  • La pulizia ed il trattamento estetico del viso;
  • La depilazione a caldo e a freddo;
  • Il massaggio e il trattamento per soli scopi estetici del viso e del corpo;
  • Il trucco;
  • Il manicure e pedicure estetico.
  • 3 .

    Tale attivita’ consiste in trattamenti a livello cutaneo, ed e’ svolta sia manualmente, sia con l’ausilio di apparecchiature elettromeccaniche, mediante l’applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive CEE ed alla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 concernente “norme per l’attuazione delle direttive della Comunita’ Economica Europea sulla produzione e vendita di cosmetici”, e successive modificazioni.

    Art. 2 – Tabella delle apparecchiature consentite

    1 .

    Le apparecchiature utilizzabili nell’esplicazione delle attivita’ di estetista sono quelle indicate nella tabella, di cui all’allegato “A”, annessa alla presente legge. Le apparecchiature nonche’ le relative installazioni, devono essere conformi alla normativa tecnica del comitato elettrotecnico Italiano (cei). Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. C) dell’ art. 14 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 .

    2 .

    La Giunta regionale e’ autorizzata ad aggiornare la tabella di cui al precedente primo comma, con propria deliberazione, previa consultazione delle organizzazioni di categoria.

    Art. 3 – Autorizzazione

    1 .

    L’esercizio dell’attivita’ di estetista e’ subordinato al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente “disciplina dell’attivita’ di barbiere, parrucchiere ed affini”, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonche’ al possesso dei requisiti IV i prescritti, intendendosi sostituito il riferimento alla Legge 25 luglio 1956, n. 860 con quello alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 , concernente “legge-quadro per l’artigianato”.

    2 .

    L’autorizzazione di cui al precedente primo comma, reca menzione dei locali e delle apparecchiature indicate nella tabella annessa alla presente legge, utilizzabili nell’esercizio dell’attivita’ di estetista.

    Art. 4 – Qualificazione professionale

    1 .

    La qualificazione professionale richiesta per il rilascio dell’autorizzazione comunale e’ conseguita a norma della lett. C) dell’ art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 , modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonche’ attraverso la frequenza degli appositi corsi di formazione professionale, istituiti, ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, dalla Regione Lombardia o da altre Regioni, e il superamento delle relative prove finali di accertamento.

    2 .

    La Giunta regionale provvede ad adeguare i programmi dei corsi di formazione professionale per estetisti, aggiornandoli in relazione all’uso delle apparecchiature di cui alla tabella annessa alla presente legge.

    Art. 5 – Regolamenti comunali

    1 .

    I comuni, in conformita’ ai principi della legislazione vigente, disciplinano con apposite norme regolamentari l’attivita’ di estetista, sentita la commissione di cui all’art. 2/bis della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, come introdotto dall’art. 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

    2 .

    I regolamenti comunali prevedono:

    • Le disposizioni concernenti la distanza fra esercizi, in rapporto alla densita’ della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli addetti presenti nell’azienda;
    • Le modalita’ del rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione ed idonea documentazione, relativa ai requisiti di qualificazione professionale e a quelli previsti dalla successiva lett. C);
    • La determinazione dei requisiti di agibilita’ tecnica, di prevenzione incendi ed idoneita’ igienicosanitaria dei locali, oltre che dei requisiti previsti dalle norme sanitarie anche per gli addetti.
    • 3 .

      La disciplina del regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attivita’ di estetista.

      Art. 6 – Norma sanzionatoria

      1 .

      Chiunque eserciti attivita’ di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli e’ stata sospesa o revocata, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

      2 .

      Ove sia accertata la mancanza di uno o piu’ requisiti o l’inosservanza delle prescrizioni previste nell’autorizzazione, il sindaco sospende l’efficacia dell’autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l’interessato non ottempera entro il termine prescritto, il sindaco dispone la revoca dell’autorizzazione.

      3 .

      Per quanto riguarda le modalita’ di accertamento e di irrogazione della sanzione, si osservano le norme dettate dalla Legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 concernente “norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale”, cosi’ come modificata dalla Legge regionale 4 giugno 1984, n. 27.

      Art. 7 – Attivita’ vietate all’estetista

      1 .

      E’ vietata all’estetista ogni attivita’ sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione. E’ vietata parimenti ogni forma di pubblicita’ delle attivita’ di estetista che faccia riferimento a pretese proprieta’ preventive e riabilitative di carattere sanitario.

      Art. 8 – Dichiarazione di urgenza.

      La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La presente Legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 15 settembre 1989 (approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 1989 e vistata dal commissario del governo con nota del 6 settembre 1989 prot. N. 21002/2106).

      Allegato a

      Tabella annessa alla presente legge delle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nella attivita’ di estetista.

      • Vaporizzatore/polverizzatore;
      • Disincrostante per pulizia (con intensita’ non superiore a 4m gradi);
      • Apsiracomedoni (con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro);
      • Doccia filiforme ed atomizzatore (con pressione non superiore ad una atmosfera);
      • Lampade abbronzanti uva (a bassa ed alta pressione);
      • Lampade ad infrarossi (ir);
      • Massaggio idrico (con pressione non superiore ad una atmosfera);
      • Scaldacera per cerette;
      • Ginnastica passiva;
      • Attrezzature per manicure e pedicure;
      • Trattamenti di calore individuali e parziali (coperta termica);
      • Stimolatore a luce blu per uso estetico (alta frequenza);
      • Ionoforesi estetica (con intensita’ massima sulla placca di 1 m gradi ogni 10 centimetri quadri);
      • Depilatori elettrici;
      • Massaggiatori subacquei (idromassaggi);
      • Apparecchi per pressomassaggio (l’uso delle apparecchiature e’ subordinato a certificazione medica che ne escluda eventuali controindicazioni);
      • Massaggiatori ad aria (con pressione superiore ad una atmosfera);
      • Sterilizzatori.