Legge regionale 16 gennaio 1981, n. 5

  • Emanante: 3
  • Regione: Umbria
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 16/01/1981
Interventi straordinari a favore della proprietà coltivatrice

Thesaurus: Mercato del lavoro, Imprese

Art. 1

Le disposizioni di cui alla presente legge sono dirette a favorire la permanenza nelle campagne dei lavoratori che abitualmente si dedicano alla diretta coltivazione della terra da cui traggono il sostentamento proprio e dei familiari a carico.

Art. 2

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo e’ istituito un fondo regionale straordinario per il biennio 198182 di complessive lire 2.500 milioni di cui lire 2.000 milioni nell’esercizio 1981, lire 500 milioni nell’esercizio 1982, dal quale saranno tratte le anticipazioni occorrenti agli istituti autorizzati all’esercizio del credito agrario ai sensi della Legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successie modificazioni ed integrazioni per la concessione di mutui di cui all’art.1 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, della durata massima di anni trenta che possono essere concessi fino all’intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritento congruo dall’organo della Regione incaricato della valutazione delle domande,. I mutui di cui al precedente comma sono concessi al tasso di interesse praticato dalla cassa per la formazione della proprieta’ contadina, istituita con Decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121, riconosciuta ente pubblico a carattere nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13.

Art. 3

I destinatari delle provvidenze di cui alla presente legge sono mezzadri, affittuari, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti e degli altri lavoratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma primo, della Legge 6 agosto 1954, n. 604, cooperative agricole a proprieta’ e conduzione indivise istituite ai sensi del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. Dalle agevolazioni sono esclusi i richiedenti che nel biennio precedente alla data di presentazione della domanda hanno venduto fondi rustici della estensione superiore al 50 per cento rispetto a quella del fondo tipo che, stante ai piani di coltivazione attuati nella zona, e’ ritenuto necessario per la quotidiana occupazione del richiedente e dei familiari a carico. Sono fatti salvi i casi di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria.

Art. 4

Nella concessione dei mutui deve essere data preferenza secondo l’ordine di priorita’ di seguito stabilito:

  • Ai richiedenti i quali, allo scopo di garantirsi la continuita’ del possesso del fondo goduto a mezzadria, in affitto, a colonia parziaria o compartecipazione, ricorrono all’esercizio del diritto di prelazione o di riscat to ad essi riconosciuto dall’art.8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590 e dell’art.7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817;
  • Ai richiedenti proprietari coltivatori diretti, aventi per scopo l’ampliamento e l’accorpamento della proprieta’ possedut, con priorita’ alle richieste formulate nell’esercizio del diritto di prelazione, di cui all’art.7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817;
  • Alle richieste di affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti non esercitanti il diritto di prelazione o di riscatto;
  • Alle richieste di cooperative agricole costituite in base alla Legge n. 285/1977 e alla Legge regionale n. 42/1978 nonche’ singoli giovani inseriti nelle graduatorie della suddetta legge nazionale;
  • Alle richieste di cooperative agricole a proprieta’ e conduzione indivise costituite ai sensi del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
  • Alle richieste delle altre categorie di operatori agricoli in possesso dei requisiti di cui all’art.2, comma primo, della Legge 6 agosto 1954, n. 604.
  • Il fondo per il quale si richiede il mutuo, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti dal richiedente o familiari a carico, non puo’ superare il triplo della superficie corrispondente alla capacita’ lavorativa della famiglia del richiedente.

    Art. omissis