- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 44
- Data fonte: 19/01/1990
Thesaurus: Istruzione universitaria
Abstract:
La presente legge disciplina l’organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario operanti nell’ambito delle universita’ di: ancona, camerino, macerata, urbino.
Art. 1 – Finalita’ della legge
1 .
La presente legge disciplina l’organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 19 ottobre 1982, n. 30 ed operanti nell’ambito delle universita’ di: nella presente legge gli enti regionali per il diritto allo studio universitario vengono indicati con la sola parola “ente”.
Art. 2 – Servizi
1 .
L’organizzazione amministrativa di ciascun ente si compone di un unico servizio, il cui ambito di competenza e’ definito dall’attivita’ complessiva prevista dalla legge istitutiva e successive modificazioni.
2 .
Il servizio opera sotto la direzione del consiglio di amministrazione dell’ente e del suo presidente.
3 .
Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dell’ente regionale per lo studio universitario di urbino e’ istituita una posizione di ricerca le cui competenze sono determinate dalla tabella b) allegata alla presente legge.
Art. 3 – Uffici
1 .
I servizi degli Enti si articolano nei seguenti uffici:
2 .
Le attribuzioni degli uffici sono determinate dalla tabella b) allegata alla presente legge.
3 .
I consigli di amministrazione degli enti possono accorpare alcuni uffici avendo riguardo alle specifiche esigenze operative e al numero dei dipendenti appartenenti alla prima qualifica funzionale dirigenziale assegnato agli enti medesimi.
Art. 4 – Unita’ operative organiche
1 .
I consigli di amministrazione degli enti possono istituire unita’ organiche all’interno degli uffici determinandone le relative competenze.
2 .
Il numero delle unita’ operative organiche non puo’ essere superiore a:
Art. 5 – Dotazione organica degli enti
1 .
L’organico complessivo del personale del ruolo nominativo regionale istituito ai sensi del primo comma dell’art. 2 della Legge regionale 26 giugno 1986, n. 19 ed i contingenti di personale per ciascun ente e ciascuna qualifica sono determinati dalla tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 6 – Profili professionali
1 .
I profili professionali di ogni singola qualifica funzionale e le relative mansioni, sulla base delle declaratorie funzionali proprie di ciascheduna qualifica, sono determinati con Regolamento regionale previo accordo decentrato, su proposta dei consigli di amministrazione, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2 .
Fino alla determinazione dei nuovi profili professionali, di cui al comma 1 le figure professionali di ciascuna qualifica funzionale, sono determinate dalla tabella c) allegata alla presente legge.
3 .
I consigli di amministrazione di ciascun ente nell’ambito della qualifica di inquadramento, dalla prima alla ottava, effettuato in applicazione della Legge regionale 26 giugno 1986, n. 19, attribuiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la figura professionale a ciascun dipendente sulla base ed in corrispondenza con i profili funzionali gia’ assegnati in sede di applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 o in estensione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 per il personale successivamente inquadrato ai sensi del decreto interMinisteriale 10 dicembre 1980.
4 .
Esaurite le procedure previste al comma 3, i consigli di amministrazione di ciascun ente definiscono il contingente di ogni figura professionale nell’ambito del contingente globale di ogni qualifica funzionale secondo la ripartizione stabilita nella tabella b) allegata alla presente legge.
5 .
La Giunta regionale, definiti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, procede:
Art. 7 – Direzione dei servizi
1 .
A ciascun servizio e’ preposto il direttore dell’ente.
2 .
Alla posizione di ricerca di cui all’art. 2 e’ preposto, con delibera del consiglio di amministrazione dell’ente, un dipendente del ruolo nominato in possesso della seconda qualifica dirigenziale. L’incarico e’ conferito per un periodo non superiore ad un quinquennio ed e’ rinnovabile. L’incarico puo’ essere anticipatamente revocato con provvedimento motivato.
Art. 8 – Responsabilita’ degli uffici
1 .
A ciascun ufficio e’ preposto un dipendente del ruolo nominativo, di cui all’art. 2 della Legge regionale 26 giugno 1986, n. 19, assegnato all’ente, in possesso della prima qualifica funzionale dirigenziale.
2 .
L’incarico di dirigente d’ufficio e’ conferito dal consiglio di amministrazione dell’ente su proposta del presidente, sentito il direttore. L’incarico ha la durata di un quinquennio ed e’ rinnovabile.
3 .
L’incarico puo’ essere anticipatamente revocato con provvedimento motivato, secondo le procedure di cui al comma 2.
Art. 9 – Responsabilita’ delle unita’ operative organiche
1 .
La responsabilita’ dell’unita’ operativa organica e’ attribuita con deliberazione del consiglio di amministrazione al personale del ruolo nominativo di cui all’art. 2 della Legge regionale n. 19/86 assegnato all’ente appartenente all’ottava qualifica funzionale.
2 .
L’attribuzione della responsabilita’ di unita’ operativa organica puo’ essere revocata con le stesse modalita’ previste per la nomina.
3 .
I responsabili delle unita’ operative organiche rispondono della loro attivita’ ai dirigenti della struttura in cui l’unita’ e’ istituita.
Art. 10 – Attribuzioni dei responsabili delle strutture organizzative
1 .
I responsabili dei servizi, degli uffici e delle unita’ operative organiche esercitano le attribuzioni che la Legge regionale sull’organizzazione degli uffici della Regione intesta ai dirigenti dei servizi, degli uffici e ai responsabili delle sezioni.
Art. 11 – Direttore dell’ente
1 .
Il direttore dell’ersu e’ nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il consiglio medesimo; esso e’ scelto tra il personale del ruolo nominativo di cui all’art. 2 della Legge regionale n. 19/86 in possesso della seconda qualifica funzionale dirigenziale e di comprovati requisiti tecnico-professionali. In carenza di personale nella predetta qualifica appartenente al ruolo nominativo degli enti puo’ essere nominato, con la stessa procedura, un funzionario del ruolo unico della Regione di pari qualifica.
2 .
L’incarico di direttore puo’ essere revocato con provvedimento motivato con le stesse modalita’ previste per la nomina.
3 .
Il direttore esercita le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente i relativi verbali. Gli atti che comportano impegni di spesa portano le firme congiunte del presidente, del direttore e del responsabile dell’ufficio di ragioneria.
4 .
Il direttore e’ responsabile personale e del funzionamento della struttura operativa; sovraintende all’attivita’ dei servizi istituzionali, anche mediante riunioni periodiche dei responsabili; predispone, secondo direttive degli organi istituzionali dell’ente, i piani ed i programmi di attivita’, cura, sotto la vigilanza e l’indirizzo del presidente, gli adempimenti per l’attuazione delle deliberazioni degli organi dell’ente ed esercita altre funzioni demandategli dai regolamenti dell’ente stesso.
5 .
In caso di momentanea assenza od impedimento del direttore dell’ente il presidente del consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione temporanea con un dirigente di pari qualifica o di qualifica immediatamente inferiore scelto fra i dipendenti di ruolo con maggiore anzianita’ nella qualifica in possesso dei requisiti prescritti. Della sostituzione temporanea viene data comunicazione alla Giunta regionale.
Art. 12 – Assunzioni a tempo determinato
1 .
In presenza di esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale specificatamente motivate e determinate nella durata, il consiglio di amministrazione di ciascun ente puo’ procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale sino alla quarta qualifica funzionale, con onere a carico del proprio bilancio.
2 .
Le assunzioni di cui al comma 1 vengono effettuate nel rispetto della vigente normativa sul collocamento.
Art. 13 – Competenze dei consigli di amministrazione degli enti
1 .
I consigli di amministrazione di ciascun ente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono un regolamento per l’esercizio e la gestione dei vari servizi di istituto.
2 .
Tutti i provvedimenti che la presente legge intesta alla competenza dei consigli di amministrazione degli enti sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.
Art. 14 – Norme transitorie
1 .
In sede di prima applicazione della presente legge di organizzazione amministrativa i posti vacanti nel ruolo nominativo regionale del personale degli enti vengono coperti, secondo le procedure stabilite nei successivi commi, per il 65 con arrotondamento all’unita’ superiore, mediante concorso
2 .
Secondo le modalita’ e percentuali previste al precedente comma, i posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale sono ricoperti mediante concorso interno, per titoli e colloquio professionale, riservato al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale con anzianita’ in tale qualifica non inferiore ad anni cinque.
3 .
Secondo le modalita’ e percentuali stabilite al comma 1, i posti della prima qualifica funzionale dirigenziale sono ricoperti mediante concorso interno, per titoli e colloquio professionale, riservato al personale che:
4 .
I concorsi interni per l’accesso dalla terza alla ottava qualifica funzionale sono riservati al personale di ruolo, previsto, al comma 1, appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianita’ di almeno tre anni in figura professionale omogenea o di cinque anni in altra figura professionale, purche’ in possesso in entrambi i casi del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso sempreche’ in possesso di tutti gli altri requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
5 .
Alla riserva dei posti previsti al comma 4 sono ammessi a partecipare anche dipendenti di ruolo, come previsto al comma 1 del presente articolo, purche’ muniti del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno indipendentemente dalla loro anzianita’ di servizio, sempreche’ in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.
6 .
I concorsi interni per la copertura dei posti vacanti nell’ambito della qualifica individuata nei precedenti commi sono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa autorizzazione della giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere portati a termine entro sessanta giorni successivi al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
7 .
La riserva nei concorsi interni di cui ai precedenti commi non opera se il posto a concorso per qualifica e figura professionale e’ uno solo nell’ambito dell’organico complessivo del ruolo nominativo degli enti.
8 .
La riserva nei concorsi interni prevista al comma 1 non opera quando per l’esercizio delle funzioni connesse ai posti messi a concorso e’ richiesto, a norma degli ordinamenti regionali o delle leggi che disciplinano l’esercizio delle professioni il possesso del preciso titolo di studio, ovvero di specifiche abilitazioni professionali di cui il dipendente di ruolo non sia in possesso.
9 .
Il bando di concorso interno e’ bandito per qualifica e figura professionale e prevede:
10.
La commissione giudicatrice del concorso interno e’ nominata dalla Giunta regionale ed e’ composta:
11.
Ove i presidenti degli enti e le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni dei membri di propria competenza entro venti giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede direttamente alla nomina della commissione.
12.
Per la formulazione e l’approvazione delle graduatorie e la nomina dei vincitori vengono osservate le seguenti disposizioni:
13.
Le graduatorie dei concorsi interni previsti nel precedente articolo esauriscono i propri effetti con le nomine dei vincitori e sono utilizzabili unicamente, seguendo l’ordine degli idonei, per rinuncia o decadenza dalla nomina da parte dei vincitori stessi.
14.
Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi relativi ai concorsi inTerni, la quarta qualifica funzionale limitatamente alle figure professionali amministrative, e’ considerata qualifica immediatamente inferiore alla qualifica funzionale sesta.
Art. 15
1 .
Esauriti i concorsi di cui all’art. 14 i rimanenti posti disponibili nell’ambito delle rispettive qualifiche sono ricoperti prioritariamente mediante trasferimento di personale regionale.
Art. 16 – Concorso pubblico
1 .
Esaurite le procedure di cui ai precedenti articoli 14 e 15 i posti determinati per la copertura che risultassero ancora vacanti sono quelli per i quali si espleta il concorso pubblico secondo le disposizioni di leggi regionali al momento vigenti.
2 .
Per la copertura dei posti vacanti, di cui al precedente comma, sino alla quarta qualifica funzionale si osservano le disposizioni vigenti in materia di collocamento, fatte salve: la riserva dei posti in favore del personale sia appartenente al ruolo nominativo degli enti sia del ruolo unico regionale; l’osservanza delle disposizioni sulla mobilita’ nonche’ le riserve in favore delle categorie protette.
Art. 17 – Abrogazioni
1 .
Sono abrogati: art. 18.
Art. 18 – Norma finanziaria
1 .
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge ammontante, per l’anno 1990, a lire 1.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte a carico del capitolo 1210101 del bilancio del detto anno e per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.
2 .
Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede per l’anno 1990 e successivi con impiego di quota parte del fondo Comune di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 19 – Dichiarazione d’urgenza
1 .
La presente legge e’ dichiarata urgente ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione