Legge regionale 16 giugno 1975, n. 94

  • Emanante: 3
  • Regione: Lombardia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 16/06/1975
Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale

Thesaurus: Formazione professionale

Art.1 il personale che alla data dell’entrata in vigore della presente legge presta servizio con nomina a tempo indeterminato presso i centri

Art. 1

Disposizioni generali Il personale della Regione addetto alla formazione professionale e’ Inquadrato nel ruolo del personale della Giunta regionale secondo le Qualifiche funzionali in esso comprese. Nell’ambito del ruolo del personale della Giunta regionale e’ Separatamente determinato il contingente dei posti di organico del Personale docente. Pertanto la ripartizione della dotazione organica complessiva del Ruolo del personale della giunta prevista dall’art.1 della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni risulta Cosi’ modificata: A) amministrazione generale: Qualifica I n. 37; Qualifica II n. 120; Qualifica III n. 409; Qualifica IV n. 378; Qualifica V n. 506; Qualifica VI n. 594; Qualifica VII n. 239; Qualifica VIII n. 100. Totale n. 2383. B) docenti della formazione professionale: Qualifica V n. 299; Qualifica VI n. 100. Totale n. 399. Dotazione organica complessiva del personale della giunta: n. 2782. Allo stato giuridico ed economico del personale della formazione Professionale si applicano le norme della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e successive modificazioni, salvo quanto espressamente Previsto dalla presente Legge. Gli organi di cui alla lettera b) saranno annualmente aggiornatri con Legge, sulla base della programmazione dei corsi, anche ai fini Dell’ultimo comma dell’art.2. Titolo I Personale docente

Art. 2

Inquadramento docenti La funzione docente e’ unica e il personale ad essa addetto ha i Medesimi diritti e doveri regolati dalla Legge sull’ordinamento della Formazione professionale. Per l’accesso alla qualifica funzionale V e’ richiesto il possesso del Diploma di istruzione media di 1 o 2 grado, secondo le Specificazioni determinate nei bandi di concorso. Per l’accesso alla qualifica funzionale VII e’ richiesto il possesso Del diploma di laurea, secondo le specificazioni determinate nei bandi Di concorso. Possono altresi’ accedere alla qualifica VI, nei limiti della sua Dotazione organica, i docenti appartenenti alla qualifica funzionale v Che abbiano superato le prove finali di appositi corsi di Qualificazione pedagogica e didattica e che abbiano maturato almeno un Quadriennio di servizio. Nella prima applicazione della presente Legge il personale in organico Non in possesso di laurea con almeno quattro anni di servizio e con Frequenza di due corsi di natura tecnicopedagogicodidattica e’ Inquadrato nella qualifica VI,

Art. 3

Compiti del personale docente Il personale docente adempie ai seguenti compiti: A) svolgere l’insegnamento teorico e pratico della propria disciplina Secondo i programmi previsti ed osservando le modalita’ di cui All’art.10; B) partecipare alle attivita’ di ricerca e di sperimentazione per il Miglioramento dei programmi e dei metodi formativi; collaborare coi Colleghi e con la direzione del centro alla formulazione dei piani Didattici; partecipare alle riunioni del consiglio didattico, alle Attivita’ promosse dai centri per l’innovazione tecnicoeducativa e Dell’Assessorato regionale all’istruzione; C) sollecitare e stimolare il perfezionamento civile, culturale e Tecnico degli allievi, con particolare riguardo per quelli che Avessero difficolta’ di apprendimento; D) vigilare sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchnari e Delle attrezzature loro affidate; E) curare la tenuta regolare dei diari, dei registri e degli altri Documenti scolastici loro affidati; F) eleggere il coordinatore didattico, di cui all’art.4; G) partecipare alle commissioni per le prove finali di cui siano stati Nominati componenti; H) tenere i necessari contatti con le famiglie degli allievi e con gli Operatori socioeducativi addetti all’assistenza degli allievi; I) procedere, in base alle disposizioni dell’Assessorato, alle visite Tecnicoispettive per le materie di competenza, e redigere le Conseguenti relazioni; L) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche Attraverso la partecipazione ai corsi e agli incontri appositamente Istituiti; M) adempiere ad ogni altro compito educativo richiesto dal comitato di Gestione relativo alle esigenze funzionali del centro e della sede. I docenti sono altresi’ tenuti a supplire, in caso di necessita’, i Colleghi assenti.

Art. 4

Coordinatore didattico Un docente di ruolo e’ eletto, ogni due due anni, da tutti i docenti Del centro, per svolgere compiti di coordinamento didattico. Il coordinatore didattico puo’ essere in tutto o in parte sollevato Dagli incarichi di insegnamento, in relazione all’impegno richiesto Dalle dimensioni del centro, su autorizzazione dell’Assessore. Egli in particolare in collaborazione con il direttore del centro: A) presiede alle riunioni del consiglio didattico e cura l’attuazione Delle iniziative da esso promosse; B) propone al Direttore la formazione dell’orario, in base ai criteri Stabiliti dal consiglio didattico; C) coopera al buon andamento funzionale e disciplinare dei corsi e Delle altre iniziative formative, stimolando il lavoro di gruppo e la Partecipazione attiva di tutti gli interessati; D) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del comitato di Gestione.

Art. 5

Concorsi Salvo quanto diversamente disposto dal successivo art.12 l’assunzione Del personale docente avviene per pubblico concorso per titoli ed Esami. Il bando di concorso specifica il gruppo di discipline di insegnamento Per le quali il concorso e’ bandito, il numero di posti e i requisiti Di titoli di studio e professionali richiesti. Il limite di eta’ per l’ammissione ai concorsi stabilito dalla Legge 25 novembre 1973, n. 48, puo’ essere elevato a 45 anni per idocenti Delle materie tecnicopratiche secondo quanto definito da apposito Regolamento. Le domande di ammissione vanno presentate alla giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. In ciascun concorso il 25% dei posti per cui e’ indetto e’ riservato a Coloro che abbiano prestato servizio come docenti incaricati ai sensi Dell’art.12 per un periodo complessivo non inferiore a due anni. Non si applicano a questi concorsi le norme previste all’art.3, Secondo comma, e all’art.7 della Legge regionale 25 novembre 1973, N.48.

Art. 6

Prove d’esame Le prove d’esame consistono in una prova scritta, in una prova orale, Qualora le materie d’insegnamento lo comportino, in una prova tecnico Pratica. Inoltre il candidato deve effettuare una prova di Insegnamento, su un tema compreso nel programma del gruppo di materie Oggetto del concorso. La prova scritta vertera’ su un argomento scelto dal candidato su una Terna di temi proposta dalla commissione. Qualora si tratti di concorso per l’insegnamento di lingue straniere La prova scritta deve essere effettuata nella lingua straniera. La prova orale consistera’ in un colloqui su argomenti appartenenti al Gruppo di discipline oggetto del concorso. La prova tecnicopratica consistera’ nell’esecuzione di esperimenti o Di opere che consentano di accertare le capacita’ applicative del Candidato. Nella prova di insegnamento il candidato puo’ utilizzare qualsiasi Strumento tecnicodidattico che ritenga utile. Alle prove di esame dovra’ essere assegnata la meta’ del punteggio a Disposizione della commissione, da essa preventivamente stabilito. La Restante meta’ dovra’ essere assegnata ai titoli specifici di studio, Di servizio, di aggiornamento professionale, ai precedenti Professionali, alle pubblicazioni, secondo la ripartizione decisa Dalla commissione. A parita’ di punteggio, nella graduatoria sara’ data la precedenza a Chi ha maggiore anzianita’ di insegnamento, nelle materie messe a Concorso, nei centri di formazione professionale istituiti o Riconosciuti dalla Regione nelle scuole pubbliche o legalmente Riconosciute.

Art. 7

Commissioni esaminatrici La commissione esaminatrice per ciascun concorso e’ nominata dal Presidente della Giunta regionale ed e’ composta da: A) un dipendente regionale di ruolo, con qualifica non inferiore alla VII, con funzioni di presidente; B) due esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti fra estranei All’amministrazione regionale, sentita la commissione regionale per la Formazione professionale; C) un docente di ruolo nelle predette materie, designato, a turno, Dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente Rappresentative; D) un dipendente regionale designato dal consiglio del personale, Avente una qualifica non inferiore a quella corrispondente ai posti Messi a concorso. Le operazioni di concorso devono concludersi entro tre mesi dalla data Di pubblicazione del bando, se il numero dei candidati partecipanti e’ Inferiore a 30, entro quattro mesi, se il numero e’ inferiore a 100, Entro sei mesi se e’ superiore a 100.

Art. 8

Periodo di prova La durata del periodo di prova e’ di sei mesi di effettivo servizio. Nel periodo di prova il personale e’ tenuto a frequentare corsi di Formazione e di aggiornamento indicati dall’amministrazione regionale. Nella valutazione del periodo di prova, sentito il comitato di Gestione, si dovra’ tener conto congiuntamente dei risultati del Servizio prestato e dei risultati della frequenza dei corsi di Formazione o di aggiornamento.

Art. 9

Assegnazione ai centri di formazione professionale All’atto della nomina il docente e’ assegnato ad un centro di Formazione professionale, sulla base della scelta effettuata dal Docente e secondo l’ordine di graduatoria dei vincitori. Il docente e’ tenuto ad insegnare le discipline oggetto del concorso Di cui e’ risultato vincitore presso il centro a cui e’ stato Assegnato o presso le sedi staccate o comunque da esso dipendenti, Oppure, quando cio’ sia necessario per completare l’orario di Insegnamento previsto dal successivo art.10, presso un centro vicino, Sentito il comitato di gestione. Ove il docente presti la sua attivita’ in piu’ sedi o in una sede Diversa da quella del centro a cui e’ assegnato, ad esso spetta Esclusivamente il rimborso delle spese di trasporto nela misura e con Le modalita’ previste dagli articoli 46 e 47 della Legge regionale 25 Novembre 1973, n. 48.

Art. 10

Orario di servizio L’orario di servizio del personale docente e’ di 371/2 ore Settimanali di cui 2022 riservate all’attivita’ di insegnamento e le Rimanenti alle attivita’ complementari. Per il personale docente impegnato nell’insegnamento in orario serale Successivo alle ore 18 per non meno di 8 ore settimanali, l’orario di Servizio e’ di 30 ore settimanali di cui 18 riservate all’attivita’ di Insegnamento e 12 all’attivita’ complementare. Ove per particolari esigenze le ore di lezione eccedano le 22 e le 18 Settimanali, rispettivamente per il personale docente di cui al primo Ed al secondo comma, tali ore di lezione verranno consideratre lavoro Straordinario. Nell’orario riservato alle attivita’ complementari, il personale Docente curera’ i contatti con le famiglie degli allievi, L’elaborazione tecnicodidattica e il proprio aggiornamento Professionael e svolgera’ attivita’ didattica complementare mediante Ripetizioni e lezioni particolari ad allievi sia singoli, sia a gruppi Secondo indirizzi generali fissati dal comitato di gestione.

Art. 11

Assegnazione temporanea Il Presidente della Giunta regionale puo’ disporre, col consenso degli Interessati ed informandone il comitato di gestione, che i docenti Siano temporaneamente esentati, anche a tempo parziale, Dall’insegnamento per essere assegnati a compiti di ricerca, studio e Di documentazione in materie educative, per ispezioni tecnico Didattiche, per compiti di sperimentazione e di aggiornamento e per la Realizzazione delle iniziative formative promosse dalla Regione e Previste dalla legge sull’ordinamento della formazione professionale.

Art. 12

Incarichi di insegnamento Per l’attuazione da parte della Regione in forma diretta o mediante Centri da essa istituiti, dele iniziative formative previste dal piano Annuale possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento per Quelle discipline cui non possa provvedersi con personale docente di Ruolo, entro i limiti degli stanziamenti previsti per la gestione Diretta o per ciascun centro. La Giunta regionale, su parere conforme dela commissione regionale per La formazine professionale stabilisce i criteri generali per la Formulazione delle graduatorie, tenendo conto dei titoli di studio Professionali, delle esperienze lavorative, della attivita’ di Insegnamento precedentemente prestate in corsi di formazione Professionale regionali, della partecipazione a corsi di Aggiornamento. Il possesso di abilitazione ad insegnamento nelle Discipline oggetto dell’incarico costituisce titolo di precedenza. Gli incarichi possono essere attribuiti per l’intero orario di Servizio dei docenti di ruolo o per un minor numero settimanale di ore Di insegnamento e proporzionalmente per le attivita’ complementari. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal direttore del Centro, su delibera conforme al comitato di gestione, previo Avviso Pubblico, sulla base della graduatoria del centro. Per gli insegnamenti dei corsi gestiti direttamente dalla Regione gli Incarichi sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale. In caso di temporanea assenza del docente di ruolo o incaricato, ove Non si possa provvedere con il personale in servizio, presso il Centro, il Direttore dello stesso puo’ conferire supplenze, dandone Immediata comunicazione all’Assessorato competente e la comitato di Gestione.

Art. 13

Trattamento giuridico ed economico dei docenti incaricati Il trattamento economico dei docenti incaricati con obbligo di Servizio pari ai docenti di ruolo e’ determinato in misura Corrispondente a quello iniziale previsto per questi ultimi e Comprende inoltre l’indennita’ integrativa, le quote aggiunte di Famiglia,nonche’ una quota di tredicesima mensilita’ corrispondente ai Mesi di servizio prestato. Il trattamento economico degli incaricati con orario di insegnamento Inferiore a quello previsto dal primo e secondo comma dell’art.10 e’ Determinato rispettivamente in tanti ventiduesimi e diciottesimi del Trattamento di cui al primo comma quante sono le ore settimanali di Insegnamento. Si applicano in quanto compatibili, le norme sullo stato giuridico ed Economico del personale docente di ruolo. In deroga all’art.43 della Legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973, ai fini del trattamento di Quiescienza, di previdenza e di assistenza, il personale di cui al Presente articolo puo’ essere iscritto in enti diversi da quelli Obbligatoriamente indicati per gli altri dipendenti regionali. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di Supplenze temporanee di cui all’ultimo comma dell’art.12.

Art. 14

Prestazioni professionali per la collaborazione didattica La Regione puo’ avvalersi, per l’insegnametno di materie richiedenti Particolare perizia o specializzazione, delle prestazioni di tecnici Ed esperti, coi quali instaura un rapporto di collaborazione Professionale. L’incarico di collaborazione presso un centro di formazione Professionale e’ conferito dal Direttore del centro, previa delibera Del comitato di gestione che ne stabilisce le modalita’ e il compenso, O dal Presidente della Giunta, nel caso di insegnamento relativo ai Corsi gestiti direttamente dalla Regione Il compenso e’ determinato in relazione alla qualita’ delle Prestazioni professionali, alla qualita’ dell’impegno richiesto, alla Particolarita’ delle situazioni, anche in rapporto alle spese ed ai Tempi di spostamento richiesti. La delibera del comitato di gestione e’ soggetta a ratifica da parte Della Giunta. Titolo II Compiti del personale non docente Addetto ai centri di formazione professionale

Art. 15

Funzioni di Direttore e Vicedirettore Le funzioni di Direttore e, ove necessario, di Vicedirettore dei Centri di formazione professionale istituiti dalla Regione sono Attribuite dalla Giunta regionale, sentito il parere del comitato di Gestione del centro, al personale di ruolo dipendente dalla Giunta regionale con qualifica non inferiore alla VI, Il Direttore del centro: A) promuove e coordina le attivita’ del centro secondo le direttive Regionali e del comitato di gestione, in conformita’ al piano annuale Di attivita’; B) partecipa alle sedute del comitato di gestione; Cura l’attuazione delle delibere dello stesso e firma gli atti del Centro; C) e’ responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro e firma gli ordinativi di spesa unitamente al Segretario Economo; D) adotta i provvedimenti relativi al personale previsti dalle norme Titolo I personale docente art.2 inquadramento docenti la funzione docente e’ Unica e il personale ad essa addetto ha i medesimi diritti e doveri regolati Dalla Legge sull’ordinamento della formazione professionale. Per l’accesso Alla qualifica funzionale V e’ richiesto il possesso del diploma di istruzione Media di 1 o 2 grado, secondo le specificazioni determinate nei bandi di Concorso. Per l’accesso alla qualifica funzionale VII e’ richiesto il possesso Del diploma di laurea, secondo le specificazioni determinate nei bandi di Concorso. Possono altresi’ accedere alla qualifica VI, nei limiti della sua Dotazione organica, i docenti appartenenti alla qualifica funzionale V che Abbiano superato le prove finali di appositi corsi di qualificazione pedagogica E didattica e che abbiano maturato almeno un quadriennio di servizio. Nella Prima applicazione della presente Legge il personale in organico non in Possesso di laurea con almeno quattro anni di servizio e con frequenza di due Corsi di natura tecnicopedagogicodidattica e’ inquadrato nella qualifica VI,

Art. 3

Compiti: a) svolgere l’insegnamento teorico e pratico della propria disciplina Secondo i programmi previsti ed osservando le modalita’ di cui all’art.10; b) Partecipare alle attivita’ di ricerca e di sperimentazione per il miglioramento Dei programmi e dei metodi formativi; collaborare coi colleghi e con la Direzione del centro alla formulazione dei piani didattici; partecipare alle Riunioni del consiglio didattico, alle attivita’ promosse dai centri per L’innovazione tecnicoeducativa e dell’Assessorato regionale all’istruzione; c) Sollecitare e stimolare il perfezionamento civile, culturale e tecnico degli Allievi, con particolare riguardo per quelli che avessero difficolta’ di Apprendimento; d) vigilare sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei Macchnari e delle attrezzature loro affidate; e) curare la tenuta regolare dei Diari, dei registri e degli altri documenti scolastici loro affidati; f) Eleggere il coordinatore didattico, di cui all’art.4; g) partecipare alle Commissioni per le prove finali di cui siano stati nominati componenti; h) Tenere i necessari contatti con le famiglie degli allievi e con gli operatori Socioeducativi addetti all’assistenza degli allievi; i) procedere, in base alle Disposizioni dell’Assessorato, alle visite tecnicoispettive per le materie di Competenza, e redigere le conseguenti relazioni; l) curare il proprio Aggiornamento culturale e professionale, anche attraverso la partecipazione ai Corsi e agli incontri appositamente istituiti; m) adempiere ad ogni altro Compito educativo richiesto dal comitato di gestione relativo alle esigenze Funzionali del centro e della sede. I docenti sono altresi’ tenuti a supplire, In caso di necessita’, i colleghi assenti. Art.4 coordinatore didattico un Docente di ruolo e’ eletto, ogni due due anni, da tutti i docenti del centro, Per svolgere compiti di coordinamento didattico. Il coordinatore didattico Puo’ essere in tutto o in parte sollevato dagli incarichi di insegnamento, in Relazione all’impegno richiesto dalle dimensioni del centro, su autorizzazione Dell’Assessore. Egli in particolare in collaborazione con il Direttore del Centro: a) presiede alle riunioni del consiglio didattico e cura l’attuazione Delle iniziative da esso promosse; b) propone al direttore la formazione Dell’orario, in base ai criteri stabiliti dal consiglio didattico; c) coopera Al buon andamento funzionale e disciplinare dei corsi e delle altre iniziative Formative, stimolando il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva di tutti Gli interessati; d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del comitato Di gestione. Art.5 concorsi salvo quanto diversamente disposto dal successivo

Art. 12

Titoli ed esami. Il bando di concorso specifica il gruppo di discipline di Insegnamento per le quali il concorso e’ bandito, il numero di posti e i Requisiti di titoli di studio e professionali richiesti. Il limite di eta’ per L’ammissione ai concorsi stabilito dalla legge 25 novembre 1973, n. 48, puo’ Essere elevato a 45 anni per i docenti delle materie tecnicopratiche secondo Quanto definito da apposito regolamento. Le domande di ammissione vanno Presentate alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando. In ciascun concorso il 25% dei posti per cui e’ indetto e’ riservato a Coloro che abbiano prestato servizio come docenti incaricati ai sensi Dell’art.12 per un periodo complessivo non inferiore a due anni. Non si Applicano a questi concorsi le norme previste all’art.3, secondo comma, e All’art.7 della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48. Art.6 prove d’esame le Prove d’esame consistono in una prova scritta, in una prova orale, qualora le Materie d’insegnamento lo comportino, in una prova tecnico pratica. Inoltre il Candidato deve effettuare una prova di insegnamento, su un tema compreso nel Programma del gruppo di materie oggetto del concorso. La prova scritta Vertera’ su un argomento scelto dal candidato su una terna di temi proposta Dalla commissione. Qualora si tratti di concorso per l’insegnamento di lingue Straniere la prova scritta deve essere effettuata nella lingua straniera. La Prova orale consistera’ in un colloqui su argomenti appartenenti al gruppo di Discipline oggetto del concorso. La prova tecnicopratica consistera’ Nell’esecuzione di esperimenti o di opere che consentano di accertare le Capacita’ applicative del candidato. Nella prova di insegnamento il candidato Puo’ utilizzare qualsiasi strumento tecnicodidattico che ritenga utile. Alle Prove di esame dovra’ essere assegnata la meta’ del punteggio a disposizione Della commissione, da essa preventivamente stabilito. La restante meta’ dovra’ Essere assegnata ai titoli specifici di studio, di servizio, di aggiornamento Professionale, ai precedenti professionali, alle pubblicazioni, secondo la Ripartizione decisa dalla commissione. A parita’ di punteggio, nella Graduatoria sara’ data la precedenza a chi ha maggiore anzianita’ di Insegnamento, nelle materie messe a concorso, nei centri di formazione Professionale istituiti o riconosciuti dalla Regione nelle scuole pubbliche o Legalmente riconosciute. Art.7 commissioni esaminatrici la commissione Esaminatrice per ciascun concorso e’ nominata dal Presidente della Giunta regionale ed e’ composta da: a) un dipendente regionale di ruolo, con qualifica Non inferiore alla VII, con funzioni di presidente; b) due esperti nelle Materie oggetto del concorso, scelti fra estranei all’amministrazione Regionale, sentita la commissione regionale per la formazione professionale; c) Un docente di ruolo nelle predette materie, designato, a turno, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; d) un Dipendente regionale designato dal consiglio del personale, avente una Qualifica non inferiore a quella corrispondente ai posti messi a concorso. Le Operazioni di concorso devono concludersi entro tre mesi dalla data di Pubblicazione del bando, se il numero dei candidati partecipanti e’ inferiore a 30, entro quattro mesi, se il numero e’ inferiore a 100, entro sei mesi se e’ Superiore a 100. Art.8 periodo di prova la durata del periodo di prova e’ di Sei mesi di effettivo servizio. Nel periodo di prova il personale e’ tenuto a Frequentare corsi di formazione e di aggiornamento indicati Dall’amministrazione regionale. Nella valutazione del periodo di prova, Sentito il comitato di gestione, si dovra’ tener conto congiuntamente dei Risultati del servizio prestato e dei risultati della frequenza dei corsi di Formazione o di aggiornamento. Art.9 assegnazione ai centri di formazione Professionale all’atto della nomina il docente e’ assegnato ad un centro di Formazione professionale, sulla base della scelta effettuata dal docente e Secondo l’ordine di graduatoria dei vincitori. Il docente e’ tenuto ad Insegnare le discipline oggetto del concorso di cui e’ risultato vincitore Presso il centro a cui e’ stato assegnato o presso le sedi staccate o comunque Da esso dipendenti, oppure, quando cio’ sia necessario per completare l’orario Di insegnamento previsto dal successivo art.10, presso un centro vicino, Sentito il comitato di gestione. Ove il docente presti la sua attivita’ in Piu’ sedi o in una sede diversa da quella del centro a cui e’ assegnato, ad Esso spetta esclusivamente il rimborso delle spese di trasporto nela misura e Con le modalita’ previste dagli articoli 46 e 47 della Legge regionale 25 Novembre 1973, n. 48. Art.10 orario di servizio l’orario di servizio del Personale docente e’ di 371/2 ore settimanali di cui 20/22 riservate All’attivita’ di insegnamento e le rimanenti alle attivita’ complementari. Per Il personale docente impegnato nell’insegnamento in orario serale successivo Alle ore 18 per non meno di 8 ore settimanali, l’orario di servizio e’ di 30 Ore settimanali di cui 18 riservate all’attivita’ di insegnamento e 12 All’attivita’ complementare. Ove per particolari esigenze le ore di lezione Eccedano le 22 e le 18 settimanali, rispettivamente per il personale docente di Cui al primo ed al secondo comma, tali ore di lezione verranno consideratre Lavoro straordinario. Nell’orario riservato alle attivita’ complementari, il Personale docente curera’ i contatti con le famiglie degli allievi, L’elaborazione tecnicodidattica e il proprio aggiornamento professionale e Svolgera’ attivita’ didattica complementare mediante ripetizioni e lezioni Particolari ad allievi sia singoli, sia a gruppi secondo indirizzi generali Fissati dal comitato di gestione. Art.11 assegnazione temporanea il presidente Della Giunta regionale puo’ disporre, col consenso degli interessati ed Informandone il comitato di gestione, che i docenti siano temporaneamente Esentati, anche a tempo parziale, dall’insegnamento per essere assegnati a Compiti di ricerca, studio e di documentazione in materie educative, per Ispezioni tecnico didattiche, per compiti di sperimentazione e di aggiornamento E per la realizzazione delle iniziative formative promosse dalla Regione e Previste dalla Legge sull’ordinamento della formazione professionale. Art.12 Incarichi di insegnamento per l’attuazione da parte della Regione in forma Diretta o mediante centri da essa istituiti, dele iniziative formative previste Dal piano annuale possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento Per quelle discipline cui non possa provvedersi con personale docente di ruolo, Entro i limiti degli stanziamenti previsti per la gestione diretta o per Ciascun centro. La Giunta regionale, su parere conforme della commissione regionale per la formazione professionale stabilisce i criteri generali per la Formulazione delle graduatorie, tenendo conto dei titoli di studio Professionali, delle esperienze lavorative, della attivita’ di insegnamento Precedentemente prestate in corsi di formazione professionale regionali, della Partecipazione a corsi di aggiornamento. Il possesso di abilitazione ad Insegnamento nelle discipline oggetto dell’incarico costituisce titolo di Precedenza. Gli incarichi possono essere attribuiti per l’intero orario di Servizio dei docenti di ruolo o per un minor numero settimanale di ore di Insegnamento e proporzionalmente per le attivita’ complementari. Gli incarichi Di insegnamento sono conferiti dal direttore del centro, su delibera conforme Al comitato di gestione, previo Avviso pubblico, sulla base della graduatoria Del centro. Per gli insegnamenti dei corsi gestiti direttamente dalla Regione Gli incarichi sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale. In caso di Temporanea assenza del docente di ruolo o incaricato, ove non si possa Provvedere con il personale in servizio, presso il centro, il Direttore dello Stesso puo’ conferire supplenze, dandone immediata comunicazione All’Assessorato competente e la comitato di gestione. Art.13 trattamento Giuridico ed economico dei docenti incaricati il trattamento economico dei Docenti incaricati con obbligo di servizio pari ai docenti di ruolo e’ Determinato in misura corrispondente a quello iniziale previsto per questi Ultimi e comprende inoltre l’indennita’ integrativa, le quote aggiunte di Famiglia,nonche’ una quota di tredicesima mensilita’ corrispondente ai mesi di Servizio prestato. Il trattamento economico degli incaricati con orario di Insegnamento inferiore a quello previsto dal primo e secondo comma dell’art.10 E’ determinato rispettivamente in tanti ventiduesimi e diciottesimi del Trattamento di cui al primo comma quante sono le ore settimanali di Insegnamento. Si applicano in quanto compatibili, le norme sullo stato Giuridico ed economico del personale docente di ruolo. In deroga all’art.43 Della Legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973, ai fini del trattamento di Quiescienza, di previdenza e di assistenza, il personale di cui al presente Articolo puo’ essere iscritto in enti diversi da quelli obbligatoriamente Indicati per gli altri dipendenti regionali. Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche nel caso di supplenze temporanee di cui all’ultimo Comma dell’art.12. Art.14 prestazioni professionali per la collaborazione Didattica la Regione puo’ avvalersi, per l’insegnametno di materie richiedenti Particolare perizia o specializzazione, delle prestazioni di tecnici ed Esperti, coi quali instaura un rapporto di collaborazione professionale. L’incarico di collaborazione presso un centro di formazione professionale e’ Conferito dal direttore del centro, previa delibera del comitato di gestione Che ne stabilisce le modalita’ e il compenso, o dal Presidente della Giunta, Nel caso di insegnamento relativo ai corsi gestiti direttamente dalla Regione Il compenso e’ determinato in relazione alla qualita’ delle prestazioni Professionali, alla qualita’ dell’impegno richiesto, alla particolarita’ delle Situazioni, anche in rapporto alle spese ed ai tempi di spostamento richiesti. La delibera del comitato di gestione e’ soggetta a ratifica da parte della Giunta. Titolo II compiti del personale non docente addetto ai centri di Formazione professionale art.15 funzioni di Direttore e Vicedirettore le Funzioni di Direttore e, ove necessario, di Vicedirettore dei centri di Formazione professionale istituiti dalla Regione sono attribuite dalla Giunta Regionale, sentito il parere del comitato di gestione del centro, al personale Di ruolo dipendente dalla Giunta regionale con qualifica non inferiore alla VI. Il Direttore del centro: a) promuove e coordina le attivita’ del centro Secondo le direttive regionali e del comitato di gestione, in conformita’ al Piano annuale di attivita’; b) partecipa alle sedute del comitato di gestione; Cura l’attuazione delle delibere dello stesso e firma gli atti del centro; c) E’ responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro e firma Gli ordinativi di spesa unitamente al segretario economo; d) adotta i Provvedimenti relativi al personale previsti dalle norme Titolo I personale Docente art.2 inquadramento docenti la funzione docente e’ unica e il personale Ad essa addetto ha i medesimi diritti e doveri regolati dalla legge Sull’ordinamento della formazione professionale. Per l’accesso alla qualifica Funzionale V e’ richiesto il possesso del diploma di istruzione media di 1 o 2 Grado, secondo le specificazioni determinate nei bandi di concorso. Per L’accesso alla qualifica funzionale VII e’ richiesto il possesso del diploma di Laurea, secondo le specificazioni determinate nei bandi di concorso. Possono Altresi’ accedere alla qualifica VI, nei limiti della sua dotazione organica, i Docenti appartenenti alla qualifica funzionale V che abbiano superato le prove Finali di appositi corsi di qualificazione pedagogica e didattica e che Abbiano maturato almeno un quadriennio di servizio. Nella prima applicazione Della presente Legge il personale in organico non in possesso di laurea con Almeno quattro anni di servizio e con frequenza di due corsi di natura Tecnicopedagogicodidattica e’ inquadrato nella qualifica VI, Art.3 compiti del Personale docente il personale docente adempie ai seguenti compiti: a) Svolgere l’insegnamento teorico e pratico della propria disciplina secondo i Programmi previsti ed osservando le modalita’ di cui all’art.10; b) partecipare Alle attivita’ di ricerca e di sperimentazione per il miglioramento dei Programmi e dei metodi formativi; collaborare coi colleghi e con la direzione Del centro alla formulazione dei piani didattici; partecipare alle riunioni del Consiglio didattico, alle attivita’ promosse dai centri per l’innovazione Tecnicoeducativa e dell’Assessorato regionale all’istruzione; c) sollecitare e Stimolare il perfezionamento civile, culturale e tecnico degli allievi, con Particolare riguardo per quelli che avessero difficolta’ di apprendimento; d) Vigilare sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchnari e delle Attrezzature loro affidate; e) curare la tenuta regolare dei diari, dei Registri e degli altri documenti scolastici loro affidati; f) eleggere il Coordinatore didattico, di cui all’art.4; g) partecipare alle commissioni per Le prove finali di cui siano stati nominati componenti; h) tenere i necessari Contatti con le famiglie degli allievi e con gli operatori socioeducativi Addetti all’assistenza degli allievi; i) procedere, in base alle disposizioni Dell’Assessorato, alle visite tecnicoispettive per le materie di competenza, e Redigere le conseguenti relazioni; l) curare il proprio aggiornamento culturale E professionale, anche attraverso la partecipazione ai corsi e agli incontri Appositamente istituiti; m) adempiere ad ogni altro compito educativo richiesto Dal comitato di gestione relativo alle esigenze funzionali del centro e della Sede. I docenti sono altresi’ tenuti a supplire, in caso di necessita’, i Colleghi assenti. Art.4 coordinatore didattico un docente di ruolo e’ eletto, Ogni due due anni, da tutti i docenti del centro, per svolgere compiti di Coordinamento didattico. Il coordinatore didattico puo’ essere in tutto o in Parte sollevato dagli incarichi di insegnamento, in relazione all’impegno Richiesto dalle dimensioni del centro, su autorizzazione dell’Assessore. Egli In particolare in collaborazione con il direttore del centro: a) presiede alle Riunioni del consiglio didattico e cura l’attuazione delle iniziative da esso Promosse; b) propone al direttore la formazione dell’orario, in base ai criteri Stabiliti dal consiglio didattico; c) coopera al buon andamento funzionale e Disciplinare dei corsi e delle altre iniziative formative, stimolando il lavoro Di gruppo e la partecipazione attiva di tutti gli interessati; d) partecipa, Con voto consultivo, alle riunioni del comitato di gestione. Art.5 concorsi Salvo quanto diversamente disposto dal successivo art.12 l’assunzione del Personale docente avviene per pubblico concorso per titoli ed esami. Il bando Di concorso specifica il gruppo di discipline di insegnamento per le quali il Concorso e’ bandito, il numero di posti e i requisiti di titoli di studio e Professionali richiesti. Il limite di eta’ per l’ammissione ai concorsi Stabilito dalla legge 25 novembre 1973, n. 48, puo’ essere elevato a 45 anni per I docenti delle materie tecnicopratiche secondo quanto definito da apposito Regolamento. Le domande di ammissione vanno presentate alla Giunta regionale Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. In ciascun concorso il 25% dei Posti per cui e’ indetto e’ riservato a coloro che abbiano prestato servizio Come docenti incaricati ai sensi dell’art.12 per un periodo complessivo non Inferiore a due anni. Non si applicano a questi concorsi le norme previste All’art.3, secondo comma, e all’art.7 della Legge regionale 25 novembre 1973, N.48. Art.6 prove d’esame le prove d’esame consistono in una prova scritta, in Una prova orale, qualora le materie d’insegnamento lo comportino, in una prova Tecnico pratica. Inoltre il candidato deve effettuare una prova di Insegnamento, su un tema compreso nel programma del gruppo di materie oggetto Del concorso. La prova scritta vertera’ su un argomento scelto dal candidato Su una terna di temi proposta dalla commissione. Qualora si tratti di concorso Per l’insegnamento di lingue straniere la prova scritta deve essere effettuata Nella lingua straniera. La prova orale consistera’ in un colloqui su Argomenti appartenenti al gruppo di discipline oggetto del concorso. La prova Tecnicopratica consistera’ nell’esecuzione di esperimenti o di opere che Consentano di accertare le capacita’ applicative del candidato. Nella prova di Insegnamento il candidato puo’ utilizzare qualsiasi strumento tecnicodidattico Che ritenga utile. Alle prove di esame dovra’ essere assegnata la meta’ del Punteggio a disposizione della commissione, da essa preventivamente stabilito. La restante meta’ dovra’ essere assegnata ai titoli specifici di studio, di Servizio, di aggiornamento professionale, ai precedenti professionali, alle Pubblicazioni, secondo la ripartizione decisa dalla commissione. A parita’ di Punteggio, nella graduatoria sara’ data la precedenza a chi ha maggiore Anzianita’ di insegnamento, nelle materie messe a concorso, nei centri di Formazione professionale istituiti o riconosciuti dalla Regione nelle scuole Pubbliche o legalmente riconosciute. Art.7 commissioni esaminatrici la Commissione esaminatrice per ciascun concorso e’ nominata dal presidente della Giunta regionale ed e’ composta da: a) un dipendente regionale di ruolo, con Qualifica non inferiore alla VII, con funzioni di presidente; b) due esperti Nelle materie oggetto del concorso, scelti fra estranei all’amministrazione Regionale, sentita la commissione regionale per la formazione professionale; c) Un docente di ruolo nelle predette materie, designato, a turno, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; d) un Dipendente regionale designato dal consiglio del personale, avente una Qualifica non inferiore a quella corrispondente ai posti messi a concorso. Le Operazioni di concorso devono concludersi entro tre mesi dalla data di Pubblicazione del bando, se il numero dei candidati partecipanti e’ inferiore a 30, entro quattro mesi, se il numero e’ inferiore a 100, entro sei mesi se e’ Superiore a 100. Art.8 periodo di prova la durata del periodo di prova e’ di Sei mesi di effettivo servizio. Nel periodo di prova il personale e’ tenuto a Frequentare corsi di formazione e di aggiornamento indicati Dall’amministrazione regionale. Nella valutazione del periodo di prova, Sentito il comitato di gestione, si dovra’ tener conto congiuntamente dei Risultati del servizio prestato e dei risultati della frequenza dei corsi di Formazione o di aggiornamento. Art.9 assegnazione ai centri di formazione Professionale all’atto della nomina il docente e’ assegnato ad un centro di Formazione professionale, sulla base della scelta effettuata dal docente e Secondo l’ordine di graduatoria dei vincitori. Il docente e’ tenuto ad Insegnare le discipline oggetto del concorso di cui e’ risultato vincitore Presso il centro a cui e’ stato assegnato o presso le sedi staccate o comunque Da esso dipendenti, oppure, quando cio’ sia necessario per completare l’orario Di insegnamento previsto dal successivo art.10, presso un centro vicino, Sentito il comitato di gestione. Ove il docente presti la sua attivita’ in Piu’ sedi o in una sede diversa da quella del centro a cui e’ assegnato, ad Esso spetta esclusivamente il rimborso delle spese di trasporto nella misura e Con le modalita’ previste dagli articoli 46 e 47 della Legge regionale 25 Novembre 1973, n. 48. Art.10 orario di servizio l’orario di servizio del Personale docente e’ di 371/2 ore settimanali di cui 20/22 riservate All’attivita’ di insegnamento e le rimanenti alle attivita’ complementari. Per Il personale docente impegnato nell’insegnamento in orario serale successivo Alle ore 18 per non meno di 8 ore settimanali, l’orario di servizio e’ di 30 Ore settimanali di cui 18 riservate all’attivita’ di insegnamento e 12 All’attivita’ complementare. Ove per particolari esigenze le ore di lezione Eccedano le 22 e le 18 settimanali, rispettivamente per il personale docente di Cui al primo ed al secondo comma, tali ore di lezione verranno consideratre Lavoro straordinario. Nell’orario riservato alle attivita’ complementari, il Personale docente curera’ i contatti con le famiglie degli allievi, L’elaborazione tecnicodidattica e il proprio aggiornamento professionael e Svolgera’ attivita’ didattica complementare mediante ripetizioni e lezioni Particolari ad allievi sia singoli, sia a gruppi secondo indirizzi generali Fissati dal comitato di gestione. Art.11 assegnazione temporanea il presidente Della Giunta regionale puo’ disporre, col consenso degli interessati ed Informandone il comitato di gestione, che i docenti siano temporaneamente Esentati, anche a tempo parziale, dall’insegnamento per essere assegnati a Compiti di ricerca, studio e di documentazione in materie educative, per Ispezioni tecnico didattiche, per compiti di sperimentazione e di aggiornamento E per la realizzazione delle iniziative formative promosse dalla Regione e Previste dalla legge sull’ordinamento della formazione professionale. Art.12 Incarichi di insegnamento per l’attuazione da parte della Regione in forma Diretta o mediante centri da essa istituiti, dele iniziative formative previste Dal piano annuale possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento Per quelle discipline cui non possa provvedersi con personale docente di ruolo, Entro i limiti degli stanziamenti previsti per la gestione diretta o per Ciascun centro. La Giunta regionale, su parere conforme dela commissione regionale per la formazine professionale stabilisce i criteri generali per la Formulazione delle graduatorie, tenendo conto dei titoli di studio Professionali, delle esperienze lavorative, della attivita’ di insegnamento Precedentemente prestate in corsi di formazione professionale regionali, della Partecipazione a corsi di aggiornamento. Il possesso di abilitazione ad Insegnamento nelle discipline oggetto dell’incarico costituisce titolo di Precedenza. Gli incarichi possono essere attribuiti per l’intero orario di Servizio dei docenti di ruolo o per un minor numero settimanale di ore di Insegnamento e proporzionalmente per le attivita’ complementari. Gli incarichi Di insegnamento sono conferiti dal direttore del centro, su delibera conforme Al comitato di gestione, previo Avviso pubblico, sulla base della graduatoria Del centro. Per gli insegnamenti dei corsi gestiti direttamente dalla Regione Gli incarichi sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale. In caso di Temporanea assenza del docente di ruolo o incaricato, ove non si possa Provvedere con il personale in servizio, presso il centro, il direttore dello Stesso puo’ conferire supplenze, dandone immediata comunicazione All’Assessorato competente e la comitato di gestione. Art.13 trattamento Giuridico ed economico dei docenti incaricati il trattamento economico dei Docenti incaricati con obbligo di servizio pari ai docenti di ruolo e’ Determinato in misura corrispondente a quello iniziale previsto per questi Ultimi e comprende inoltre l’indennita’ integrativa, le quote aggiunte di Famiglia,nonche’ una quota di tredicesima mensilita’ corrispondente ai mesi di Servizio prestato. Il trattamento economico degli incaricati con orario di Insegnamento inferiore a quello previsto dal primo e secondo comma dell’art.10 E’ determinato rispettivamente in tanti ventiduesimi e diciottesimi del Trattamento di cui al primo comma quante sono le ore settimanali di Insegnamento. Si applicano in quanto compatibili, le norme sullo stato Giuridico ed economico del personale docente di ruolo. In deroga all’art.43 Della Legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973, ai fini del trattamento di Quiescienza, di previdenza e di assistenza, il personale di cui al presente Articolo puo’ essere iscritto in enti diversi da quelli obbligatoriamente Indicati per gli altri dipendenti regionali. Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche nel caso di supplenze temporanee di cui all’ultimo Comma dell’art.12. Art.14 prestazioni professionali per la collaborazione Didattica la Regione puo’ avvalersi, per l’insegnametno di materie richiedenti Particolare perizia o specializzazione, delle prestazioni di tecnici ed Esperti, coi quali instaura un rapporto di collaborazione professionale. L’incarico di collaborazione presso un centro di formazione professionale e’ Conferito dal direttore del centro, previa delibera del comitato di gestione Che ne stabilisce le modalita’ e il compenso, o dal Presidente della Giunta, Nel caso di insegnamento relativo ai corsi gestiti direttamente dalla Regione Il compenso e’ determinato in relazione alla qualita’ delle prestazioni Professionali, alla qualita’ dell’impegno richiesto, alla particolarita’ delle Situazioni, anche in rapporto alle spese ed ai tempi di spostamento richiesti. La delibera del comitato di gestione e’ soggetta a ratifica da parte della Giunta. Titolo II compiti del personale non docente addetto ai centri di Formazione professionale art.15 funzioni di Direttore e Vicedirettore le Funzioni di Direttore e, ove necessario, di Vicedirettore dei centri di Formazione professionale istituiti dalla Regione sono attribuite dalla Giunta Regionale, sentito il parere del comitato di gestione del centro, al personale Di ruolo dipendente dalla Giunta regionale con qualifica non inferiore alla VI. Il direttore del centro: a) promuove e coordina le attivita’ del centro Secondo le direttive regionali e del comitato di gestione, in conformita’ al Piano annuale di attivita’; b) partecipa alle sedute del comitato di gestione; Cura l’attuazione delle delibere dello stesso e firma gli atti del centro; c) E’ responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro e firma Gli ordinativi di spesa unitamente al segretario economo; d) adotta i Provvedimenti relativi al personale previsti dalle norme Titolo I personale Docente art.2 inquadramento docenti la funzione docente e’ unica e il personale Ad essa addetto ha i medesimi diritti e doveri regolati dalla legge Sull’ordinamento della formazione professionale. Per l’accesso alla qualifica Funzionale V e’ richiesto il possesso del diploma di istruzione media di 1 o 2 Grado, secondo le specificazioni determinate nei bandi di concorso. Per L’accesso alla qualifica funzionale VII e’ richiesto il possesso del diploma di Laurea, secondo le specificazioni determinate nei bandi di concorso. Possono Altresi’ accedere alla qualifica VI, nei limiti della sua dotazione organica, i Docenti appartenenti alla qualifica funzionale V che abbiano superato le prove Finali di appositi corsi di qualificazione pedagogica e didattica e che Abbiano maturato almeno un quadriennio di servizio. Nella prima applicazione Della presente Legge il personale in organico non in possesso di laurea con Almeno quattro anni di servizio e con frequenza di due corsi di natura Tecnicopedagogicodidattica e’ inquadrato nella qualifica VI, Art.3 compiti del Personale docente il personale docente adempie ai seguenti compiti: a) Svolgere l’insegnamento teorico e pratico della propria disciplina secondo i Programmi previsti ed osservando le modalita’ di cui all’art.10; b) partecipare Alle attivita’ di ricerca e di sperimentazione per il miglioramento dei Programmi e dei metodi formativi; collaborare coi colleghi e con la direzione Del centro alla formulazione dei piani didattici; partecipare alle riunioni del Consiglio didattico, alle attivita’ promosse dai centri per l’innovazione Tecnicoeducativa e dell’Assessorato regionale all’istruzione; c) sollecitare e Stimolare il perfezionamento civile, culturale e tecnico degli allievi, con Particolare riguardo per quelli che avessero difficolta’ di apprendimento; d) Vigilare sulla corretta utilizzazione degli arredi, dei macchinari e delle Attrezzature loro affidate; e) curare la tenuta regolare dei diari, dei Registri e degli altri documenti scolastici loro affidati; f) eleggere il Coordinatore didattico, di cui all’art.4; g) partecipare alle commissioni per Le prove finali di cui siano stati nominati componenti; h) tenere i necessari Contatti con le famiglie degli allievi e con gli operatori socioeducativi Addetti all’assistenza degli allievi; i) procedere, in base alle disposizioni Dell’Assessorato, alle visite tecnicoispettive per le materie di competenza, e Redigere le conseguenti relazioni; l) curare il proprio aggiornamento culturale E professionale, anche attraverso la partecipazione ai corsi e agli incontri Appositamente istituiti; m) adempiere ad ogni altro compito educativo richiesto Dal comitato di gestione relativo alle esigenze funzionali del centro e della Sede. I docenti sono altresi’ tenuti a supplire, in caso di necessita’, i Colleghi assenti. Art.4 coordinatore didattico un docente di ruolo e’ eletto, Ogni due due anni, da tutti i docenti del centro, per svolgere compiti di Coordinamento didattico. Il coordinatore didattico puo’ essere in tutto o in Parte sollevato dagli incarichi di insegnamento, in relazione all’impegno Richiesto dalle dimensioni del centro, su autorizzazione dell’Assessore. Egli In particolare in collaborazione con il Direttore del centro: a) presiede alle Riunioni del consiglio didattico e cura l’attuazione delle iniziative da esso Promosse; b) propone al direttore la formazione dell’orario, in base ai criteri Stabiliti dal consiglio didattico; c) coopera al buon andamento funzionale e Disciplinare dei corsi e delle altre iniziative formative, stimolando il lavoro Di gruppo e la partecipazione attiva di tutti gli interessati; d) partecipa, Con voto consultivo, alle riunioni del comitato di gestione. Art.5 concorsi Salvo quanto diversamente disposto dal successivo art.12 l’assunzione del Personale docente avviene per pubblico concorso per titoli ed esami. Il bando Di concorso specifica il gruppo di discipline di insegnamento per le quali il Concorso e’ bandito, il numero di posti e i requisiti di titoli di studio e Professionali richiesti. Il limite di eta’ per l’ammissione ai concorsi Stabilito dalla legge 25 novembre 1973, n. 48, puo’ essere elevato a 45 anni per Idocenti delle materie tecnicopratiche secondo quanto definito da apposito Regolamento. Le domande di ammissione vanno presentate alla Giunta regionale Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. In ciascun concorso il 25% dei Posti per cui e’ indetto e’ riservato a coloro che abbiano prestato servizio Come docenti incaricati ai sensi dell’art.12 per un periodo complessivo non Inferiore a due anni. Non si applicano a questi concorsi le norme previste All’art.3, secondo comma, e all’art.7 della Legge regionale 25 novembre 1973, N.48. Art.6 prove d’esame le prove d’esame consistono in una prova scritta, in Una prova orale, qualora le materie d’insegnamento lo comportino, in una prova Tecnico pratica. Inoltre il candidato deve effettuare una prova di Insegnamento, su un tema compreso nel programma del gruppo di materie oggetto Del concorso. La prova scritta vertera’ su un argomento scelto dal candidato Su una terna di temi proposta dalla commissione. Qualora si tratti di concorso Per l’insegnamento di lingue straniere la prova scritta deve essere effettuata Nella lingua straniera. La prova orale consistera’ in un colloqui su Argomenti appartenenti al gruppo di discipline oggetto del concorso. La prova Tecnicopratica consistera’ nell’esecuzione di esperimenti o di opere che Consentano di accertare le capacita’ applicative del candidato. Nella prova di Insegnamento il candidato puo’ utilizzare qualsiasi strumento tecnicodidattico Che ritenga utile. Alle prove di esame dovra’ essere assegnata la meta’ del Punteggio a disposizione della commissione, da essa preventivamente stabilito. La restante meta’ dovra’ essere assegnata ai titoli specifici di studio, di Servizio, di aggiornamento professionale, ai precedenti professionali, alle Pubblicazioni, secondo la ripartizione decisa dalla commissione. A parita’ di Punteggio, nella graduatoria sara’ data la precedenza a chi ha maggiore Anzianita’ di insegnamento, nelle materie messe a concorso, nei centri di Formazione professionale istituiti o riconosciuti dalla Regione nelle scuole Pubbliche o legalmente riconosciute. Art.7 commissioni esaminatrici la Commissione esaminatrice per ciascun concorso e’ nominata dal presidente della Giunta regionale ed e’ composta da: a) un dipendente regionale di ruolo, con Qualifica non inferiore alla VII, con funzioni di presidente; b) due esperti Nelle materie oggetto del concorso, scelti fra estranei all’amministrazione Regionale, sentita la commissione regionale per la formazione professionale; c) Un docente di ruolo nelle predette materie, designato, a turno, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; d) un Dipendente regionale designato dal consiglio del personale, avente una Qualifica non inferiore a quella corrispondente ai posti messi a concorso. Le Operazioni di concorso devono concludersi entro tre mesi dalla data di Pubblicazione del bando, se il numero dei candidati partecipanti e’ inferiore a 30, entro quattro mesi, se il numero e’ inferiore a 100, entro sei mesi se e’ Superiore a 100. Art.8 periodo di prova la durata del periodo di prova e’ di Sei mesi di effettivo servizio. Nel periodo di prova il personale e’ tenuto a Frequentare corsi di formazione e di aggiornamento indicati Dall’amministrazione regionale. Nella valutazione del periodo di prova, Sentito il comitato di gestione, si dovra’ tener conto congiuntamente dei Risultati del servizio prestato e dei risultati della frequenza dei corsi di Formazione o di aggiornamento. Art.9 assegnazione ai centri di formazione Professionale all’atto della nomina il docente e’ assegnato ad un centro di Formazione professionale, sulla base della scelta effettuata dal docente e Secondo l’ordine di graduatoria dei vincitori. Il docente e’ tenuto ad Insegnare le discipline oggetto del concorso di cui e’ risultato vincitore Presso il centro a cui e’ stato assegnato o presso le sedi staccate o comunque Da esso dipendenti, oppure, quando cio’ sia necessario per completare l’orario Di insegnamento previsto dal successivo art.10, presso un centro vicino, Sentito il comitato di gestione. Ove il docente presti la sua attivita’ in Piu’ sedi o in una sede diversa da quella del centro a cui e’ assegnato, ad Esso spetta esclusivamente il rimborso delle spese di trasporto nella misura e Con le modalita’ previste dagli articoli 46 e 47 della Legge regionale 25 Novembre 1973, n. 48. Art.10 orario di servizio l’orario di servizio del Personale docente e’ di 371/2 ore settimanali di cui 20/22 riservate All’attivita’ di insegnamento e le rimanenti alle attivita’ complementari. Per Il personale docente impegnato nell’insegnamento in orario serale successivo Alle ore 18 per non meno di 8 ore settimanali, l’orario di servizio e’ di 30 Ore settimanali di cui 18 riservate all’attivita’ di insegnamento e 12 All’attivita’ complementare. Ove per particolari esigenze le ore di lezione Eccedano le 22 e le 18 settimanali, rispettivamente per il personale docente di Cui al primo ed al secondo comma, tali ore di lezione verranno consideratre Lavoro straordinario. Nell’orario riservato alle attivita’ complementari, il Personale docente curera’ i contatti con le famiglie degli allievi, L’elaborazione tecnicodidattica e il proprio aggiornamento professionale e Svolgera’ attivita’ didattica complementare mediante ripetizioni e lezioni Particolari ad allievi sia singoli, sia a gruppi secondo indirizzi generali Fissati dal comitato di gestione. Art.11 assegnazione temporanea il presidente Della Giunta regionale puo’ disporre, col consenso degli interessati ed Informandone il comitato di gestione, che i docenti siano temporaneamente Esentati, anche a tempo parziale, dall’insegnamento per essere assegnati a Compiti di ricerca, studio e di documentazione in materie educative, per Ispezioni tecnico didattiche, per compiti di sperimentazione e di aggiornamento E per la realizzazione delle iniziative formative promosse dalla Regione e Previste dalla Legge sull’ordinamento della formazione professionale. Art.12 Incarichi di insegnamento per l’attuazione da parte della Regione in forma Diretta o mediante centri da essa istituiti, dele iniziative formative previste Dal piano annuale possono essere conferiti incarichi annuali di insegnamento Per quelle discipline cui non possa provvedersi con personale docente di ruolo, Entro i limiti degli stanziamenti previsti per la gestione diretta o per Ciascun centro. La Giunta regionale, su parere conforme della commissione Regionael per la formazine professionale stabilisce i criteri generali per la Formulazione delle graduatorie, tenendo conto dei titoli di studio Professionali, delle esperienze lavorative, della attivita’ di insegnamento Precedentemente prestate in corsi di formazione professionale regionali, della Partecipazione a corsi di aggiornamento. Il possesso di abilitazione ad Insegnamento nelle discipline oggetto dell’incarico costituisce titolo di Precedenza. Gli incarichi possono essere attribuiti per l’intero orario di Servizio dei docenti di ruolo o per un minor numero settimanale di ore di Insegnamento e proporzionalmente per le attivita’ complementari. Gli incarichi Di insegnamento sono conferiti dal direttore del centro, su delibera conforme Al comitato di gestione, previo Avviso pubblico, sulla base della graduatoria Del centro. Per gli insegnamenti dei corsi gestiti direttamente dalla Regione Gli incarichi sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale. In caso di Temporanea assenza del docente di ruolo o incaricato, ove non si possa Provvedere con il personale in servizio, presso il centro, il direttore dello Stesso puo’ conferire supplenze, dandone immediata comunicazione All’Assessorato competente e la comitato di gestione. Art.13 trattamento Giuridico ed economico dei docenti incaricati il trattamento economico dei Docenti incaricati con obbligo di servizio pari ai docenti di ruolo e’ Determinato in msura corrispondente a quello iniziale previsto per questi Ultimi e comprende inoltre l’indennita’ integrativa, le quote aggiunte di Famiglia,nonche’ una quota di tredicesima mensilita’ corrispondente ai mesi di Servizio prestato. Il trattamento economico degli incaricati con orario di Insegnamento inferiore a quello previsto dal primo e secondo comma dell’art.10 E’ determinato rispettivamente in tanti ventiduesimi e diciottesimi del Trattamento di cui al primo comma quante sono le ore settimanali di Insegnamento. Si applicano in quanto compatibili, le norme sullo stato Giuridico ed economico del personale docente di ruolo. In deroga all’art.43 Della Legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973, ai fini del trattamento di Quiescienza, di previdenza e di assistenza, il personale di cui al presente Articolo puo’ essere iscritto in enti diversi da quelli obbligatoriamente Indicati per gli altri dipendenti regionali. Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche nel caso di supplenze temporanee di cui all’ultimo Comma dell’art.12. Art.14 prestazioni professionali per la collaborazione Didattica la Regione puo’ avvalersi, per l’insegnametno di materie richiedenti Particolare perizia o specializzazione, delle prestazioni di tecnici ed Esperti, coi quali instaura un rapporto di collaborazione professionale. L’incarico di collaborazione presso un centro di formazione professionale e’ Conferito dal Direttore del centro, previa delibera del comitato di gestione Che ne stabilisce le modalita’ e il compenso, o dal Presidente della Giunta, Nel caso di insegnamento relativo ai corsi gestiti direttamente dalla Regione Il compenso e’ determinato in relazione alla qualita’ delle prestazioni Professionali, alla qualita’ dell’impegno richiesto, alla particolarita’ delle Situazioni, anche in rapporto alle spese ed ai tempi di spostamento richiesti. La delibera del comitato di gestione e’ soggetta a ratifica da parte della Giunta. Titolo II compiti del personale non docente addetto ai centri di Formazione professionale art.15 funzioni di Direttore e Vicedirettore le Funzioni di Direttore e, ove necessario, di Vicedirettore dei centri di Formazione professionale istituiti dalla Regione sono attribuite dalla Giunta Regionale, sentito il parere del comitato di gestione del centro, al personale Di ruolo dipendente dalla Giunta regionale con qualifica non inferiore alla VI. Il direttore del centro: a) promuove e coordina le attivita’ del centro Secondo le direttive regionali e del comitato di gestione, in conformita’ al Piano annuale di attivita’; b) partecipa alle sedute del comitato di gestione; Cura l’attuazione delle delibere dello stesso e firma gli atti del centro; c) E’ responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro e firma Gli ordinativi di spesa unitamente al segretario economo; d) adotta i Provvedimenti relativi al personale previsti dalle norme vigenti; E) promuove i servizi sociali per gli allievi, i contatti con le Famiglie, con le associazioni degli allievi, con le organizzazioni Sindacali e di categoria e le forze sociali, con le aziende e con gli Enti locali; F) e’ responsabile del materiale e delle dotazioni didattiche ricevute In consegna; G) collabora allo sviluppo delle iniziative formative regionali anche Mediante la partecipazione alle prove finali presso gli altri centri e Svolgendo attivita’ ispettive; H) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e Dalle altre leggi regionali. Il Vicedirettore, ove designato, collabora con il Direttore, svolgendo Le funzioni da questi delegate e lo sostituisce in caso di assenza o Impedimento.

Art. 16

Funzioni di Segretario economo Le funzioni di Segretario economo sono conferite dal presidente della Giunta regionale a personale amministrativo con qualifica non Inferiore alla V, Il Segretario economo e’ responsabile solidalmente col Direttore della Gestione contabile del centro.

Art. 17

Compiti degli operatori socio educativi Gli operatori socio educativi svolgono attivita’ di sostegno psico Pedagogico, sociologico e tecnicodidattico alla formazione Professionale, anche al fine di integrare e di potenziare le attivita’ Di insegnamento. Agli operatori socio educativi spettano in particolare i seguenti Compiti: A) svolgere le indagini e le ricerche relative ai dati socio economici Delle realta’ sulle quali sono chiamati ad intervenire, e compiere le Conseguenti elaborazioni; B) partecipare alle attivita’ di ricerca e di sperimentazione dei Nuovi metodi didattici e dei nuovi contenuti formativi, anche mediante La produzione, la sperimentazione e l’aggiornamento di materiale Tecnicodidattico; C) svolgere l’insegnamento tecnico e sperimentale, nell’ambito dei Programmi loro assegnati; D) svolgere attivita’ di supervisione nei confronti degli interventi Sociopsicologici individuali e collettivi; E) svolgere attivita’ di assistenza psicopedagogica a favore degli Allievi ospitati nei centri a carattere convittuale; F) attuare le iniziative formative, i seminari e le consulenze Specifiche derivanti dalla loro specializzazione; G) svolgere le azioni volte alla riabilitazione e al reinserimento di Disabili e disadattati da parte degli organismi a cio’ preposti; H) partecipare alle commissioni per le prove di cui siano stati Nominati componenti e procedere alle visite ispettive di cui siano Incaricati; I) curare il proprio aggiornamento culturale e professionale anche Attraverso la partecipazione ai corsi e agli incontri appositamente Istituiti; L) tenere i contatti coi direttori e coi docenti dei centri di Formazione professionale, con le autorita’ scolastiche, mediche, Educative, con gli operatori degli altri servizi sociali, specie a Livello distrettuale e con gli organi previsti dalla Legge Sull’ordinamento della formazione professionale; M) adempiere ad ogni altro compito richiesto dalle esigenze funzionali Del centro, tenuto conto delle indicazioni del comitato di gestione.

Art. 18

Prestazioni professionali per la collaborazione socio educativa La Regione puo’ avvalersi, per l’espletamento a tempo parziale dei Compiti di cui all’articolo precedente, presso i centri per la Innovazione tecnico educativa, delle prestazioni di tecnici ed Esperti, coi quali instaura un rapporto di collaborazione Professionale. L’incarico di collaborazione e’ conferito dal direttore del centro, su Deliberazione del comitato di gestione che ne stabilisce le modalita’ E il compenso, secondo il disposto di cui al terzo e quarto comma del Precedente art.14.

Art. 19

Compiti del personale amministrativo Il personale amministrativo svolge presso ciascun centro di formazione Professionale i compiti concernenti la gestione e la conduzione Contabile ed amministrativa, la segreteria, l’archivio, il protocollo, La copisteria e simili.

Art. 20

Compiti del personale ausiliario Il personale ausiliario svolge presso ciascun centro di formazione Professionale tutte le mansioni connesse a compiti di custodia, di Magazzino, di riordino delle aule e degli uffici, di consegna di atti Nonche’ le altre mansioni di carattere prevalentemente ausiliario, Compresa la riproduzione meccanica e fotostatica di documenti, i Servizi di custodia, il centralino, la conduzione di macchine ed Autovetture.

Art. 21

Personale a tempo determinato La Giunta regionale, su proposta del comitato di gestione del centro Puo’ disporre entro i limiti di spesa previsti per ciascun centro, L’assunzione con contratto a tempo determinato, non superiore ad un Anno, anche a orario parziale, di personale amministrativo e Ausiliario, presso i centri di formazione professionale nel caso cio’ Risulti necessario per: A) sostituzione del personale di ruolo temporaneamente assente; B) istituzione di nuovi centri o sedi; C) svolgimento di attivita’ formative di carattere straordinario. A tale personale e’ attribuito un trattamento economico corrispondente A quello iniziale spettante ai dipendenti regionali con qualifica Corrispondente a mansioni analoghe. In deroga all’art.43 della Legge regionale 25 novaembre 1973, n. 48, ai fini del trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza lo stesso puo’ essere Iscritto in enti diverso da quelli obbligatoriamente indicati per gli Altri dipendenti regionali.

Art. 22

Orario di servizio Fermo restando quanto disposto dall’art.34 della Legge regionale 25 Novembre 1973, n. 48, la distribuzione dell’orario di servizio Nell’arco della settimana per il personale non docente addetto ai Centri di formazione professionale e’ determinata con delibera del Ccomitato di gestione in ragione delle esigenze funzionali del centro. Nei confronti del personale addetto ai centri professionali Alberghieri o comunque ai centri ove si attua il regime convittuale il Limite massimo previsto nel terzo comma dell’art.42 della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e’ elevato a 400 ore annue. L’autorizzazione e’ concessa dal direttore del centro, nei limiti Delle disponibilita’ finanziarie.

Art. 23

Vitto e alloggio Nei centri di formazione professionale a regime convittuale al Personale docente e non docente che, per esigenze direttamente Collegate alla formazione ed all’assistenza degli allievi, e’ Costretto a trattenersi presso il centro, in coincidenza degli orari Del servizio di mensa o del pernottamento nel centro, puo’ essere Concesso, compatibilmente con le possibilita’ ed i criteri Organizzativi del centro stesso, di usufruire gratuitamente del Servizio di mensa e di alloggio. I benefici di cui al comma precedente sono riconosciuti Nominativamente dal Presidente della Giunta regionale, su conforme Parere del comitato di gestione.

Art. 24

Personale dei centri per la formazione professionale alberghiera Per assicurare un tirocinio pratico agli allievi, secondo le norme Della legge sull’ordinamento della formazione professionale, e’ Autorizzata presso i centri di formazione professionale alberghiera L’assunzione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, a Tempo determinato, esclusivamente assegnato alla gestione alberghiera. Tale personale e’ assunto dal direttore del centro sentito il comitato Di gestione. Il direttore del centro, coadiuvato dal vicedirettore e da un numero Adeguato di istruttori, responsabili dei servizi di sala, cucina, bar, Ricevimento e portineria, assicura il coordinamento delle attivita’ Alberghiere e di insegnamento al fine di realizzare l’unita’ dei Momenti formativi. Al personale di cui al primo comma si applica il trattamento economico Stabilito per il personale a tempo determinato di cui all’art.19 della Presente Legge; allo stesso personale e al personale di cui al secondo Comma che comunque partecipi a compiti inerenti alla gestione Alberghiera, e’ riconosciuta, limitatamente al periodo di effettiva Durata della stessa gestione, una maggiorazione pari al 12,50% del Livello retributivo in godimento a titolo di premio in deroga. Titolo III Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Delega di firma L’Assessore regionale competente, se delegato dal presidente della Giunta regionale, firma gli atti di sua competenza previsti dalla Presente legge.

Art. 26

Norma Finanziaria Omissis

Art. 27

Norme Di primo inquadramento del personale della formazione Professionale E’ inquadrato, a domanda, nel ruolo del personale della Giunta Regionale, sulla base della tabella a allegata alla Legge regionale 25 Novembre 1973, n. 48, in relazione all’incarico conferito, il personale Non docente addetto ai centri di formazione professionale, nonche’ il Personale addetto alla formazione professionale alberghiera con Funzioni tecniche e formative entro il 31 dicembre 1974, in Applicazione della Legge regionale 17 luglio 1972, n. 21 (1), e sue Proroghe e per il quale non sia applicabile l’art.81 della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, subordinatamente al superamento di Prove di idoneita’ esperite dal consiglio del personale con modalita’ Da questo fissate. E’ altresi’ inquadrato, a domanda e subordinatamente al superamento di Prove di idoneita’ esperite dal consigolio del personale integrato da Un impiegato regionale esperto nominato dalla Giunta regionale, il Personale docente con incarico non inferiore ai minimi di durata e di Orario richiamati dall’art.11 della Legge regionale 17 luglio 1972, N.21, cui all’esercizio 1974/75 sia stato conferito il terzo incarico Di insegnamento in applicazione dell’art.81, terzo comma, della Legge regionale 25 novembre 1973, n. 48. Sono inquadrati nella qualifica Funzionale VI coloro che sono in possesso del diploma di laurea e Nella qualifica funzionale V i restanti. L’inquadramento ha decorrenza Ad ogni effetto dalla data di assunzione. L’inquadramento del personale di cui al presente articolo avviene Anche in soprannumero rispetto ai contingenti di ogni singola Qualifica purche’ nei limiti della dotazione organica complessiva del Personale della giunta. Nei primi tre anni successivi all’entrata in vigore della presentre Legge la riserva dei posti di cui al precedente art.5, quarto comma, E’ elevata al 50% per il personale docente in servizio al momento del Bando di concorso e che, all’entrata in vigore della presente Legge, Risulti al secondo incarico di insegnamento con un impegno non Inferiore ai minimi di durata e di orario previsti dall’art.11 della Legge regionale 17 luglio 1972, n. 21.

Art. 28

Prima applicazione In sede di prima applicazione della presente Legge, la Giunta regionale provvede con proprie delibere ad individuare, sulla base dei Titoli di servizio, la disciplina di insegnamento attribuita a ciascun Docente inquadrato nei ruoli organici. Il personale regionale svolgente funzioni di Direttore o di Vicedirettore di centro regionale di formazione professionale al Momento dell’entrata in vigore della presente legge puo’ essere Confermato a svolgere le proprie funzioni, anche se inquadrato in Qualifica inferiore alla VI,