- Emanante: 3
- Regione: Friuli Venezia Giulia
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 102
- Data fonte: 16/11/1982
Thesaurus: Formazione, Formazione professionale
Abstract:
La presente legge, informandosi ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attua una gestione sociale e democratica di tutta l’attività formativa nel territorio regionale attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle forze sociali, sindacali, imprenditoriali, degli operatori del settore e degli allievi. Il sistema regionale di formazione professionale tende a realizzare il necessario collegamento tra il sistema scolastico generale ed il mercato del lavoro. Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l’obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e siano in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa. Per la realizzazione dei suddetti interventi la Regione può avvalersi della consulenza di Enti pubblici e privati specializzati, nonché di esperti e della assistenza tecnica dell’ISFOL; a tal fine l’Assessore all’istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione regionale per la formazione professionale, a stipulare apposite convenzioni.
La presente legge, informandosi ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attua una gestione sociale e democratica di tutta l’attività formativa nel territorio regionale attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle forze sociali, sindacali, imprenditoriali, degli operatori del settore e degli allievi. Il sistema regionale di formazione professionale tende a realizzare il necessario collegamento tra il sistema scolastico generale ed il mercato del lavoro. Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l’obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e siano in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa. Per la realizzazione dei suddetti interventi la Regione può avvalersi della consulenza di Enti pubblici e privati specializzati, nonché di esperti e della assistenza tecnica dell’ISFOL; a tal fine l’Assessore all’istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione regionale per la formazione professionale, a stipulare apposite convenzioni.