- Emanante: 3
- Regione: Abruzzo
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 16/09/1987
Art. 1
La Giunta regionale e’ autorizzata ad erogare in favore degli enti gestori della formazione professionale i maggiori oneri ad essi derivanti dall’applicazione del ccnl degli operatori del settore per le attivita’ ricomprese nei piani regionali 1 ottobre 1983, 1 agosto 1984, fino alla concorrenza di lire 900.000.000.
Art. 2
I maggiori oneri vengono liquidati nella misura richiesta da ciascun ente gestore di corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione per ogni dipendente impegnato nelle attivita’ corsuali o comunque correlate o finalizzate alle stesse nel periodo 1 ottobre 1983, 1 agosto 1984.
Art. 3
I maggiori oneri di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono rendicontati dagli stessi enti gestori secondo norme e procedure vigenti.
Art. 4
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge valutato, per l’anno 1987, in lire 900.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno medesimo: cap. 323000 denominato “fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti” in diminuzione lire 900.000.000; cap. 051621 denominato “contributi per l’organizzazione ed il funzionamento dei corsi di formazione professionale legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni e legge 19 gennaio 1955, n. 25 , modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706, Legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63 e Legge regionale 15 settembre 1981, n. 48” in aumento lire 900.000.000. La partita 2 dell’elenco n. 3, allegato al bilancio 1987, e’ soppressa. La tabella di cui all’ art. 12 della Legge regionale 13 maggio 1987, n. 21, approvativa del bilancio 1987, e’ corrispondentemente modificata.
Art. 5
La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.