- Emanante: 3
- Regione: Abruzzo
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 3
- Data fonte: 17/01/1998
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1997, n. 143 recante: interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione per l'imprenditoria femminile
Thesaurus: Agenzie per il lavoro
Abstract:
Modifica all’articolo 1, comma 2, della legge n. 143/95 , il fondo regionale straordinario, istituito per promuovere l’imprenditoria femminile, ha durata quinquennale e non triennale come stabilito dalla legge 143/95. sostituzione dell’articolo 4 e introduzione dell’articolo 5.bis. abrogazione dell’articolo 6 e del regolamento n. 7 del 16 luglio 1996, sostituzione dell’articolo 8.
Art. 1
(1)
(2)
(3)
1 .
Sono abrogati l’art. 6 della l.r. 143/95 ed il regolamento n. 7 del 16.7.1996.
2 .
(4)
(5)
1 .
La presente legge comporta l’erogazione di agevolazioni rientranti nella categoria degli aiuti