Legge regionale 16 Settembre 1997, n. 96

  • Emanante: 3
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 3
  • Data fonte: 17/01/1998
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1997, n. 143 recante: interventi per la promozione di nuove imprese ed innovazione per l'imprenditoria femminile

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Modifica all’articolo 1, comma 2, della legge n. 143/95 , il fondo regionale straordinario, istituito per promuovere l’imprenditoria femminile, ha durata quinquennale e non triennale come stabilito dalla legge 143/95. sostituzione dell’articolo 4 e introduzione dell’articolo 5.bis. abrogazione dell’articolo 6 e del regolamento n. 7 del 16 luglio 1996, sostituzione dell’articolo 8.

Art. 1

(1)

(2)

(3)

1 .

Sono abrogati l’art. 6 della l.r. 143/95 ed il regolamento n. 7 del 16.7.1996.

2 .

(4)

(5)

1 .

La presente legge comporta l’erogazione di agevolazioni rientranti nella categoria degli aiuti