Legge regionale 17 giugno 1983, n. 9

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 17/06/1983
Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale

Thesaurus: Formazione

Art. 1

In attesa della Legge regionale di riforma della formazione professionale, la Regione promuove, in attuazione dell’art.25 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54:

  • Corsi di riqualificazione, riconversione, aggiornamento;
  • Corsi di riconversione per la realizzazione di attivita’ di orientamento professionale;
  • Corsi di riqualificazione per l’approntamento di studi, ricerche e documentazione, inerenti le attivita’ di formazione professionale e di politica attiva del lavoro, IV i comprese quelle relative all’osservatorio del mercato del lavoro;
  • Progetti pilota e attivita’ promozionali inerenti la formazione professionale di interesse della Regione Puglia; per il personale della formazione professionale che:
  • Le attivita’ di cui al presente articolo dovranno essere avviate e conclulse congiuntamente ad ogni piano di formazione professionale e comunque non oltre l’anno formativo 198485. Esse saranno soggette al controllo previsto dall’art.17 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

    Art. 2

    Ai corsi di cui all’art.1 partecipa altresi’ il personale regionale iscritto nella prima parte dell’albo che svolga attivita’ di formazione professionale delegata e che non sia impiegato nelle attivita’ previste dal piano annuale di formazione professionale.

    Art. 3

    I programmi di attivita’ di cui all’art.1 saranno approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei progetti prioritari contenuti nel piano regionale di sviluppo, e riguarderanno di preferenza:

    • Settore energetico;
    • Il risanamento delle acque;
    • Lo sviluppo di servizi superiori:a) per la piccola e media impresa; b) per l’artigianato; c) per la pubblica amministrazione regionale e locale; d) per il sistema sanitario e della sicurezza sociale;
    • La formazione tecnica per l’agricoltura;
    • La tutela, il recupero e l’uso del patrimonio ambientale e storico artistico;
    • La valorizzazione delle aree interne;
    • L’agrindustria;
    • La pesca e l’acquacoltura;
    • Il turismo.
    • Art. 4

      Per la realizzazione dell’attivita’ di formazione professionale, compresa quella di cui agli articoli 1 e 3 della presente Legge, viene autorizzata la concessione, agli enti gestori per le attivita’ convenzionate, di finanziamenti a copertura degli oneri derivanti dal pagamento al personale delle retribuzioni e relativi oneri riflessi. La Giunta regionale e’ autorizzata ad erogare anticipatamente, per ciascun trimestre, a favore degli enti gestori per le attivita’ convenzionate, i 3/12 del finanziamento relativo alle spese contrattuali, compresi gli oneri riflessi, del personale impegnato nelle attivita’ di cui al primo comma del presente articolo. Nelle more dell’effettivo inizio dell’attivita’ formativa, la Regione riconosce per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nella seconda parte dell’albo o nell’elenco di cui all’art.26 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornati ai sensi dell’art.1 della presente Legge, le spese derivanti dall’applicazione del vigente C.C.N.L. Degli operatori della formazione professionale, purche’ detto personale sia stato ad esclusiva disposizione dell’ente gestore per le attivita’ di riqualificazione o riconversione di cui agli articoli 1 e 3 della presente Legge o per le attivita’ di cui agli articoli 6, terzo comma, e 33 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54. Tali finanziamenti andranno accreditati su apposito conto corrente, all’uopo acceso presso istituti bancari degli enti gestori di attivita’ di formazione professionale, che dovranno affidare agli stessi istituti bancari il servizio di cassa per il pagamento diretto delle retribuzioni al personale dipendente nonche’ per il versamento degli oneri riflessi. I finanziamenti di cui al presente articolo saranno erogati con le stesse modalita’ agli enti delegati per le retribuzioni agli operatori eventualmente assegnati a tali enti attraverso provvedimenti di mobilita’ di cui all’art.27 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

      Art. 5

      La Regione per le attivita’ di cui agli articoli 1 e 3 della presente Legge, potra’ anche avvalersi delle universita’, di istituti di ricerca scientifica o di istituti specializzati, stipulando apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale.

      Art. 6

      Fino all’entrata in vigore della Legge regionale di riforma della formazione professionale, l’applicazione della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, resta sospesa relativamente ai rapporti di lavoro posti in essere da enti gestori successivamente al 30 settembre 1982 o suscettibili di trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo tale data. Resta salva la possibilita’ di conferire supplenze, da parte degli enti gestori, subordinatamente alla Costituzione della terza parte dell’albo di cui all’art.26 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54. Sino al 31 dicembre 1985, la Regione non riconoscera’ ad ogni effetto giuridico ed economico eventuali ulteriori assunzioni da parte degli enti gestori convenzionati e/o delegati.

      Art. 7

      Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente Legge, valutati in l.3.000.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap.11102 del bilancio 1983, parte 2 spesa, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 aprile 1983. La presente Legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.