Legge regionale 17 luglio 1981, n. 41

  • Emanante: 3
  • Regione: Puglia
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 17/07/1981
Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge n. 440 del 4 agosto 1978.

Thesaurus: Riforme, Lavoro

Art. omissis

Art. 9 – Destinatari delle terre e priorita’ nell’assegnazione

Le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono assegnate secondo il seguente ordine di priorita’:

  • Per l’utilizzazione agricola:
  • Per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e per la protezione dell’ambiente:
  • Art. 10

    Incentivi finanziari per il ripristino delle condizioni colturali e per l’avvio dei piani aziendali o interaziendali da parte degli assegnatari. Per il ripristino delle condizioni colturali e per l’avvio dei piani aziendali o interaziendali, agli assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato sull’intera spesa ammessa. In alternativa, e limitatamente alle cooperative agricole e ai coltivatori diretti, singoli o associati, possono essere concessi contributi in c/capitale fino al 75 per cento della spesa ammessa e mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato pr la parte non coperta al contributo in c/capitale. Il concorso regionale sugli interessi e’ concesso nella misura massima stabilita dall’art.18 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e dall’art.10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352. Qualora si tratti di terreni pubblici e l’assegnatario sia un Comune o una Comunita’ Montana, la misura del contributo in c/capitale puo’ essere concessa a totale copertura della spesa ammessa. Le operazioni di mutui di cui ai commi precedenti sono coperte dalla garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, titolari o coadiuvanti, soci di cooperative agricole, in eta’ compresa da 18 a 45 anni che siano assegnatari ai sensi della presente legge di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nei territori compresi nei perimetri delle Comunita’ Montane, puo’ essere concessa una indennita’ annua per un periodo non superiore a tre anni, in misura non superiore a lire centomila mensili. L’indennita’ e’ cumulabile con gli altri incentivi di cui al presente articolo. Gli incentivi di cui alla Legge regionale 24 luglio 1978, n. 34 e successive modificazioni sono cumulabili con quelli pevisti dalla presente legge. Il contributo di avviamento di cui al primo comma, lettera a) dell’art.2 della suddetta Legge regionale puo’ essere esteso agli assegnatari di cui alla lettera b) e c) del successivo comma del presente articolo e secondo le priorita’ IV i stabilite. Gli incentivi finanziari di cui al primo comma del presente articolo sono concessi secondo le seguenti priorita’:

    • Alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni;
    • Ai coltivatori diretti singoli o associati per fini di ampliamento aziendale, con preferenza per quelli i cui piani siano coerenti agli obiettivi fissati dagli strumenti programmatori regionali, zonali e delle Comunita’ Montane;
    • Alle cooperative singole o associate di coltivatori diretti e/o lavoratori della terra, con preferenza per quelle in cui sono compresi coltivatori e/o lavoratori di eta’ compresa dai 18 ai 35 anni in misura pari almeno a 1/4;
    • Alle societa’ semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici per l’esercizio dell’attivita’ agricola;
    • Ai proprietari o gli aventi diritto di cui all’ultimo comma dell’art.4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;
    • Ad ogni altro richiedente.
    • I contributi in c/capitale di cui al presente articolo sono erogati per il 75 per cento al momento dell’assegnazione e per la restante parte dopo il ripristino e la messa a coltura. L’indennita’ di cui al precedente quarto comma e’ erogata per intero al momento dell’assegnazione.

      Art. omissis