- Emanante: 3
- Regione: Puglia
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 17/03/1986
Thesaurus: Giovani, Lavoro
Art. 1 – Finalita’
In coerenza con il piano regionale di sviluppo la Regione Puglia, con la presente legge, si propone di attuare un programma poliennale, per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile nel settore agricoloforestalezootecnicovivaistico. Il programma approvato dal Consiglio regionale entro il 30 aprile ha inizio nell’anno 1986 ed ha durata triennale, corrispondente al bilancio pluriennale della Regione
Art. 2 – Beneficiari del programma
Beneficiarie del presente programma sono le cooperative agricole giovanili regolarmente costituite con una percentuale non inferiore al 60% di soci in eta’ compresa fra i 18 e i 35 anni. Le cooperative di cui al primo comma possono essere costituite da giovani iscritti nelle liste di collocamento in attesa di occupazione, qualunque sia la qualifica o il titolo di studio posseduto, da lavoratori agricoli, mezzadri, coloni e coltivatori diretti. Possono divenire soci di puro capitale province, comuni ed enti che conferiscono terreni o altri beni alle cooperative.
Art. 3 – Articolazione del programma
Il programma indica i criteri di priorita’ e si articola attraverso agevolazioni per:
Il programma prevede altresi’ la concessione di garanzie fidejussorie. Le cooperative, per accedere ai benefici della presente legge, devono presentare domanda e relativa documentazione entro il 31 luglio all’Assessorato regionale all’agricoltura. La Giunta regionale assegnera’ le provvidenze entro il 30 novembre.
Art. 4 – Vigilanza e controllo
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura, dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:
La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogat asecondo le modalita’ previste dalla normativa vigente.
Art. 5 – Tipologia degli aiuti
Il regime di aiuti per attuare gli interventi ammessi e’ il seguente:
Sui contributi in conto capitale previsti dal presente articolo possono essere disposti a domanda:
Art. 6 – Fondo di garanzia fidejussoria
Le operazioni di credito agrario di esercizio e/o miglioramento effettuati ai sensi della normativa comunitaria, statale e/o regionale, nonche’ quelle relative agli acquisti di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora siano concluse con le cooperative agricole giovanili aventi i requisiti richiesti dalla presente legge, sono assistite dalla garanzia fidejussoria dell’ersap nel bilancio del quale, a decorrere dal 1986 deve essere istituito apposito capitolo. A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e’ costituito, preferibilmente presso il “pool” di istituti bancari di cui alla convenzione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 22 aprile 1982, n. 47 supplemento, il “fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative agricole giovanili”. La Giunta regionale e’ autorizzata a stipulare con gli istituti gestori una apposita convenzione pr regolamentare le modalita’ di Costituzione e di gestione del fondo. Le garanzie fidejussorie sono concesse in misura pari alla differenza fra l’ammontare dei prestiti e/o mutui, al lordo degli interessi e altre spese accessorie, ed il valore cauzionale delle garanzie reali offerte dal mutuatario determinato dall’istituto mutuante, maggiorato del valore attualizzato del concorso pubblico negli interessi. In caso di prestiti di esercizio la garanzia fidejussoria coprira’ comunque l’intero capitale mutuato al lordo degli interessi e altre spese accessorie. La misura dell’ammontare del fondo e’ stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione. Gli istituti bancari gestori del fondo opereranno, una tantum, all’atto della prima somministrazione, sull’importo dei mutui e/o prestiti coperti dalla gfaranzia fidejussoria a norma del presente articolo, una trattenuta dello 0,20%, ridotta allo 0,10% per le operazioni di durata non superiore ai due anni. Detta trattenuta sara’ versata al fondo semestralmente, ai fini del suo incremento. L’ersap nell’ambito dei compiti di assistenza economica e finanziaria alla cooperazione assegnatagli dalla l.r. 28 ottobre 1977, n. 32 e’ autorizzato, nei limiti delle disponibilita’ di bilancio, ad operare interventi diretti ad incrementare il capitale sociale delle cooperative giovanili nella misura massima del capitale sottoscritto dai soci nonche’ ad effettuare anticipazioni motivate da realizzazioni finanziate con contributi pubblici. L’ersap e’ altresi’ autorizzato a concedere alle cooperative che raggiungano dimensioni economiche tali da giustificare l’impiego a tempo pieno di un dirigente tecnico, il contributo previsto dall’art.3 della l.r. 12 giugno 1978, n. 21.
Art. 7 – Norma transitoria
Le cooperative giovanili di cui all’art.1 della l.r. 24 luglio 1978, n. 34, limitatamente all’anno 1986, su domanda da presentare nel termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono beneficiare:
Art. 8 – Disposizioni finanziarie
Omissis
Art. 9 – Norme finali
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con incentivi di identica natura previsti da altre normative.