- Emanante: 3
- Regione: Campania
- Fonte: Altro
- Data fonte: 18/01/2002
Art. 1
L’ art. 1 della Legge regionale 30 luglio 1977 , 40 e’ sostituito dal seguente : l’ esercizio dell’ attivita’ di formazione professionale e libero. La Regione Campania , nell’ ambito dei principi informatori della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, detta norme per la formulazione, il finanziamento, l’ attuazione ed il controllo dei programmi di formazione professionale destinati alla collettivita’ in generale ed ai lavoratori in particolare ed orientati agli obiettivi ed alle priorita’ di sviluppo della Regione Campania. La formazione professionale e’ un servizio gratuito prestato della Regione .
Art. 2
L’ art. 2 della Legge regionale 30 luglio 1977 n. 40 e’ sostituito dal seguente : le iniziative di formazione professionale vengono attuare o promosse dalla Regione in conformita’ del principi di cui all’ art. 3 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. La Regione adotta per le attivita’ della formazione professionale il metodo delle autonomie locali e di tutte le forze sociali interessate, sia ai momenti programmatori che a quelli gestionali.
Art. 3
L’ art. 3 della Legge regionale 30 luglio 1977 n 40 , e sostituito dal seguente : le iniziative di cui gli articoli 1 e 2 sono realizzate mediante : a ) studi, ricerche e documentazioni sul problemi della formazione e del lavoro , nonche servizi per la elaborazione m la produzione e la sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi e servizi di orientamento professionale avvalendosi dell’ osservatorio sul mercato del lavoro e di strutture pubbliche specializzate ; b ) corsi di qualificazione rivolti ai giovani sprovvisti di qualifica professionale ; c ) corsi di specializzazione e di aggiornamento rivolti ai lavoratori occupati che intendono evolvere la loro preparazione ; d ) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti a lavoratori disoccupati o precariamente occupati che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale ; e ) corsi di aggiornamento per quadri intermedi di ogni settore produttivo ; f ) corsi di aggiornamento del personale addetto alle attivita’ di formative professionale ; g ) progetti speciali previsti dalla Legge 8 novembre 1973, n. 736, nonche programmi e sperimentazioni da realizzare con l’ intervento del Fondo Sociale Europeo ; h ) programmi specifici adottati di intesa con l ‘autorita’ scolastica ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 11 della Legge 21 dicembre 1978, n 845 ; i ) ogni altra attivita’ che rientri nelle finalita’ della presente Legge e favorisca il diritto al lavoro. La Regione realizza altresi’ organici programmi di insegnamento complementare per apprendisti di cui alla Legge 19 novembre 1955, n 25, e successive modificazioni, nonche per detenuti. Essa promuove inoltre programmi per l’ inserimento nei normali corsi di formazione e qualificazione professionale di invalidi, handicappati e disadattati.
Art. 4
L’ art. 4 della Legge regionale 30 luglio 1977 , n. 40 e’ sostituto dal seguente : le attivita’ formative di cui all’ art. 3 tendono al conseguimento di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e mobilita’ professionale nella Regione, nonche su tutto il territorio nazionale e comunitario. L’ ordinamento didattico dei corsi definisce : i requisiti di ammissione al ciclo ; la durata del ciclo formativo ; le attrezzature ; le prove finali ; i titoli e i requisiti richiesti per l’ insegnamento teorico e pratico. Il Consiglio regionale , in sede di approvazione del piano triennale, su proposta della Giunta, nel rispetto della liberta’ delle motodologie, adotta i criteri generali cui devono adeguarsi gli orientamenti didattici dei corsi, in relazione al disposto dell’ art. 18 della Legge 21 dicembre 1978, 845.
Art. 5
L’ art. 5 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, e’ sostituito dal seguente : tutti i cicli formativi si concludono con prove finali di valutazione. I criteri di ammissione alle prove, la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalita’ di svolgimento degli esami sono disciplinati dal Regolamento, avuto riguardo alla legislazione statale in materia. Agli allievi che superano le prove finali vieni rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione valido ai sensi e per gli effetti della Legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Art. 6
L’art. 8 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e’ sostituito dal seguente : fino all’ attuazione del comprensori le amministrazioni Provinciali, entro il 30 aprile dell’anno precedente la scadenza del piano triennale, con Delibera Consiliare formulano proposte per il piano triennale sentiti i Comuni, le Comunita’ montane, i consigli distrettuali scolastici , le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi , le associazioni democratiche dei lavoratori di cui alla lettera c ) dell’ art. 6, gli uffici Provinciali del lavoro e le camere di commercio,Industria ed agricoltura. Per l’ elaborazione delle proposte le amministrazioni Provinciali svolgono indagini : a ) sullo Stato delle strutture formative nell’ ambito provinciale ; b ) sui programmi di attivita’ formativa svolti nell’ esercizio precedente ; c ) sullo stato della scolarizzazione, anche in rapporto alla riforma della scuola secondaria superiore ; d ) sulla situazione occupazionale, sulla emigrazione e sulla iscrizione al collocamenti ; e ) sull’ aggiornamento dei profili formativi in relazione alle esigenze del mercato del lavoro ; f ) ai fini della determinazione del fabbisogno di risorse occorrenti per l’ attuazione delle proposte di attivita’ formativa. La Giunta regionale, avvalendosi dell’ osservatorio sul mercato del lavoro, sentita la Commissione di cui all’ art. 13, predispone lo schema di piano triennale e lo trasmette entro il 30 settembre al Consiglio regionale per l’ approvazione entro i successivi due mesi.
Art. 7
L’ art. 9 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e’ sostituito dal seguente : unitamente al piano triennale il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva il programma di potenziamento e rinnovamento dei centri e delle relative attrezzature in relazione alle esigenze derivanti dai progetti formativi. I beni mobili e immobili realizzati con contributo della Regione restano di proprieta’ della stessa e sono inalienabili e vincolati nella destinazione alla formazione professionale. Gli interventi previsti nel programma dovranno riferirsi per il 70 % ai centri regionali e per il 30 % a quelli di cui le lettere b ) e ) del primo comma dell’ art. 6. La finalizzazione e le modalita’ di utilizzare dei contributi assegnati saranno determinate con apposite convenzioni.
Art. 8
L’ art. 10 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 e’ sostituito dal seguente : il piano annuale, tenuto conto delle previsioni, del criteri e delle modalita’ stabiliti dal piano triennale, determina l’ impegno di spesa riferibile all’ esercizio finanziario nell’ ambito della previsione globale di finanziamento triennale, nonche i settori di intervento, il numero delle unita’ da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nell’ anno, le quote di intervento da attuarsi rispettivamente con le strutture proprie della Regione ovvero con quelle di altri enti pubblici o privati l’ ammodernamento o ampliamento delle sedi e delle attrezzature dei centri, il riparto delle disponibilta’ tra le amministrazioni Provinciali ai fini dell’ esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell’ art. 12. In relazione al piano viene fissato per ogni centro l’ organico del personale docente e non docente per il quale il finanziamento avviene su preventivo. L’ erogazione del finanziamento avviene con le modalita’ fissate dalla Legge regionale 17 marzo 1981 n. 19. Il pagamento delle retribuzioni al personale resta disciplinato dalla Legge regionale n. 19 del 17 marzo 1981. Il piano fissa altresi’, ripartendolo per province – secondo le esigenze del territorio e della mobilita’ del lavoro di cui al piano triennale – il numero, il tipo, l’ inizio ed il termine dell’ attivita’ corsuale, la loro sede, le qualifiche, il numero degli allievi, il numero delle ore, la entita’ del finanziamento per ciascun corso nell’ anno di competenza, i termini e le modalita’ delle convenzioni da stipulare nel caso di corsi affidati ad altri enti pubblici o privati. Con le stesse modalita’ di cui all’ art. 8, in attuazione degli obiettivi, delle previsioni e dei criteri fissati dal piano triennale, le amministrazioni Provinciali trasmettono entro il 28 febbraio alla Giunta regionale le proposte per il piano annuale. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva, predispone lo schema di piano annuale e lo trasmette entro il 15 aprile al Consiglio regionale che lo approva entro il termine del 30 maggio. Nella Deliberazione Consiliare dovranno essere indicati per ogni corso: l’ ente gestore e la relativa sede ; la sede dei locali adibiti all’ attivita’ formativa affidata e’ per le attivita’ di formazione in agricoltura, le dislocazioni di unita’ didattiche mobili ; la data di inizio e di conclusione del corso, il numero delle ore degli allievi previsti, nonche il numero dei docenti impegnati ; l’ onere finanziario previsto. Con detta Deliberazione Consiliare le amministrazioni Provinciali sono autorizzate a stipulare, a norma del Regolamento di attuazione, le convenzioni di affidamento con i singoli enti.
Art. 9
L’ art. 11 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40. E sostituito dal seguente : i Comuni, i loro consorzi, le Comunita’ montane, le organizzazioni sindacali dei lavorati maggiormente rappresentative, le organizzazioni del lavoratori autonomi maggiormente rappresentative e gli enti di cui al punto c ) del primo comma dell’ art. 6 che aspirino ad ottenere per i centri di propria istituzione e gestione l’ affidamento di corsi previsti dal piano annuale, rivolgono istanza al presidente dell’ amministrazione provinciale entro il termine improrogabile del 15 gennaio. Le istanze di affidamento, corredate dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’ art. 10, dovranno contenere espressa preventiva dichiarazione di accettazione di tutte le clausole della convenzione tipo di cui al Regolamento di attuazione della presente Legge.
Art. 10
L’ art. 12 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, e’ sostituito dal seguente : le funzioni amministrative relative all’ attuazione dei piani annuali di cui all’ art. 10 della presente Legge, nonche quelle di controllo didattico – amministrativo su tutte le attivita’ formative sono delegate ai comprensori e , fino all’ attuazione degli stessi alle amministrazioni Provinciali. Le amministrazioni Provinciali presenteranno alla Giunta regionale entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo relativo all’ esercizio della delega, con riferimento al decorso anno formativo.
Art. 11
L’ art. 13 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, e’ cosi’ modificato : il 5 punto e’ sostituto dal seguente : da n. 8 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative.
Art. 12
L’ art. 15 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, e’ sostituito dal seguente : presso ogni centro regionale di formazione professionale costituito, entro il 30 ottobre di ogni anno, un Comitato per la gestione sociale del centro stesso di cui fanno parte : a ) un rappresentante del Comune dove ha sede il centro ; b un rappresentante del Consiglio del distretto scolastico competente nel territorio ; c ) il direttore del centro ; d ) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dalla federazione unitaria ; e ) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi interessate al settore di attivita’ del centro, designato dalle organizzazioni stesse ; f ) un rappresentante delle Comunita’ montane per i centri che hanno sede nei Comuni montani. Le amministrazioni Provinciali richiedono le designazioni dei rappresentanti di cui al comma precedente. Fanno altresi’ parte del Comitato di gestione sociale ;a) un rappresentante delle famiglie degli allievi di eta’ inferiore ai 18 anni ; b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali eletti dal personale docente e non docente addetto al centro ; c ) un rappresentante degli allievi per ciascun corso , fino ad un massimo d) tre rappresentanti. Il Comitato di gestione sociale e’ costituito con Decreto del presidente dell’ amministrazione Provinciale. Il Comitato e’ validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano designato o eletto la propria rappresentanza. I rappresentanti vengono eletti con votazione a scrutinio segreto. I rappresentanti del personale del centro vengono eletti a maggioranza da tutto il personale. I rappresentanti degli allievi e delle famiglie degli stessi vengono eletti a maggioranza dalle rispettive assemblee. Gli eletti durano in carica sino alle elezioni dei rappresentanti per l’ anno successivo. Le assemblee degli allievi e delle famiglie sono valide se sono presenti i due terzi in prima convocazione, rispettivamente dei genitori e degli allievi iscritti ; in seconda convocazione, a distanza di un’ ora dalla prima gli intervenuti provvederanno alla nomina dei rappresentanti. Ai membri del Comitato di gestione sociale non compete alcun gettone di presenza o indenita’ per l’ incarico espletato.
Art. 13
L’ art. 18 della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, e’ sostituito dal seguente : ai centri regionali sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale per le altre attivita’ correlate con modalita’ fissata dalla Legge regionale 27 luglio 1978 n. 20. Per tutte le altre spese elencate nello Stato di previsione , relative al funzionamento del centro ed allo svolgimento delle attivita’ , e’ istituto un fondo di economato gestito dal direttore del centro , sentito il Comitato di gestione, ai sensi del precedente art. 16. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.