- Emanante: 3
- Regione: Veneto
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 32
- Data fonte: 09/08/1997
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
La regione del veneto, favorisce l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura per migliorare le strutture di produzione, per stimolare la formazione di aziende agricole e rurali vitali e per valorizzare il territorio e l’ambiente.
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione del Veneto, in conformita’ al regolamento CEE n. 2328/1991 ed alle successive modifiche ed integrazioni, favorisce l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura per migliorare le strutture di produzione, per stimolare la formazione di aziende agricole e rurali vitali e per valorizzare il territorio e l’ambiente.
2 .
A tal fine intende:
Art. 2 – Beneficiari
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Possono beneficiarie degli aiuti e delle agevolazioni oggetto della presente legge, i giovani maggiorenni che non hanno ancora compiuto quaranta anni di eta’ alla data della presentazione della domanda e siano insediati in un’azienda agricola in qualita’ di capo azienda, come agricoltori a titolo principale o inizino ad esercitare l’attivita’ agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale, come previsto dall’articolo 10 del regolamento (CEE) 2328/1991.
2 .
Si considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all’attivita’ agricola almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro e ricava dalla medesima attivita’ almeno il cinquanta per cento del proprio reddito complessivo.
3 .
Nei territori montani delimitati ai sensi della legge 25 luglio 1992, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone riconosciute depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 ed in quelle svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive CEE n. 75/268, n. 75/273 e n. 84/167, ed all’interno dei parchi nazionali e naturali regionali, gli aiuti e le agevolazioni sono estese ai giovani in possesso dei requisiti descritti nell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/1991, che vengono equiparati ad ogni effetto agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini dell’applicazione del regolamento medesimo.
4 .
Ai fini dell’accesso agli aiuti agli investimenti previsti dall’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/1991 e dell’aiuto supplementare di cui all’articolo 11 del medesimo regolamento, i giovani agricoltori, le cui aziende ricadono nei territori di cui al comma 3, che dimostrano il possesso e la responsabilita’ civile e fiscale, da almeno un biennio, di un allevamento bovino da latte in grado di sostenere una impresa agricola che richiede un volume di lavoro pari ad almeno una Ulu e che per ragioni socio-economiche non possono dimostrare il possesso di adeguato capitale fondiario in connessione con l’allevamento, possono essere riconosciuti imprenditori agricoli e l’azienda dagli stessi condotta, impresa agricola, a condizione che soddisfino i requisiti descritti nell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/1991.
Art. 3 – Primo insediamento
1 .
Per primo insediamento si intende l’acquisizione, in data successiva a quella di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 797/1985 e successive modifiche ed integrazioni, della titolarita’ giuridica dell’azienda, con piena assunzione della responsabilita’ civile e fiscale, derivante dall’acquisto dell’azienda medesima, dal trasferimento della stessa per donazione o mortis causa, dalla Costituzione di usufrutto o da contratto di affitto di durata non inferiore a dieci anni.
2 .
Per favorire la trasmissione della responsabilita’ dell’azienda familiare o per agevolare la Costituzione di una nuova azienda, e’ considerato primo insediamento anche quello realizzato entro un quadro societario, purche’ il neo insediato acquisisca la responsabilita’ fiscale dell’azienda ed apporti la proprieta’ o possesso, debitamente documentati, di una quota aziendale costituita da beni immobili e mobili, sufficiente ad assicurare al giovane un volume di lavoro pari ad una Unita’ Lavorativa Uomo (Ulu) certificata secondo le vigenti norme regionali.
3 .
E’ altresi’ insediato, il giovane che entri a far parte di una cooperativa agricola il cui unico oggetto sia la gestione di un’azienda agricola, sempreche’ la cooperativa sia composta, alla data di presentazione della domanda, per almeno il cinquanta per cento da giovani agricoltori, cosi’ come definiti al comma 1 dell’articolo 2.
Art. 4 – Aiuti per il primo insediamento
1 .
Gli aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori consistono in:
Art. 5 – Obblighi
1 .
I beneficiari del regime di aiuti di cui all’articolo 4 si impegnano a raggiungere, entro il termine di due anni dalla concessione dell’aiuto, la seguente condizione: a) possesso della qualifica professionale acquisita mediante frequenza con profitto dei corsi di formazione complementare organizzati ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/1991 del consiglio. Il possesso di un diploma di istruzione di secondo grado o di un diploma di laurea nelle discipline stabilite con atto della Giunta regionale, sostituisce l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione complementare. La Giunta regionale verifica il raggiungimento delle condizioni di cui al presente comma. Il mancato raggiungimento, entro il biennio, delle predette condizioni comporta la revoca dei benefici e la restituzione d’una somma pari al capitale complessivamente erogato e agli interessi legali riferiti allo stesso.
2 .
I beneficiari del regime di aiuti di cui all’articolo 4, si impegnano a raggiungere entro il limite di due anni dal primo insediamento, la seguente condizione:
3 .
Qualora per cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta’ dei singoli, non si possa dimostrare la frequenza ai corsi di cui alla lettera a) del comma 1 entro il termine perentorio di due anni dalla data di concessione dell’aiuto, la Regione interviene con fondi propri.
4 .
I giovani che usufruiscono degli aiuti speciali per il primo insediamento debbono impegnarsi, pena la decadenza dalle agevolazioni, ad esercitare l’attivita’ di imprenditore agricolo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/1991 per almeno sei anni dalla data di concessione delle provvidenze. Nel caso in cui gli aiuti siano concessi in relazione a spese effettuate per beni immobili, tale obbligo e’ elevato a dieci anni.
Art. 6 – Priorita’
1 .
Ai giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge viene riconosciuta priorita’ in tutti gli aiuti previsti dalle leggi regionali in favore delle aziende agricole, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 2 della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2 .
Nell’accoglimento delle richieste di aiuti per il prepensionamento agricolo viene concessa priorita’ a quelle domande che prevedono la cessione diretta delle terre a giovani agricoltori con piano di miglioramento materiale dell’azienda, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2328/1991, presentato ed approvato ed in corso di attuazione.
3 .
Nell’assegnazione di quote di produzione liberate per il tramite del mercato o delle riserve regionali, a parita’ di condizioni, viene accordata preferenza ai giovani neoinsediati.
Art. 7 – Cooperazione giovanile e raggruppamenti di aziende
1 .
La Regione favorisce il raggruppamento di aziende per l’ottimale utilizzazione dei mezzi di produzione e la migliore organizzazione del lavoro, riconoscendo le associazioni per i servizi di sostituzione in agricoltura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2328/1991 e le associazioni finalizzate ad una piu’ razionale utilizzazione in Comune di strumenti di produzione agricola di cui all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2328/1991. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti necessari per la Costituzione delle associazioni e le condizioni per il loro riconoscimento, nel rispetto dei seguenti obblighi:
2 .
Le organizzazioni professionali agricole sensibilizzano, promuovono e coordinano i programmi di raggruppamento.
3 .
La Giunta regionale assegna alle associazioni riconosciute, in armonia con quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2328/1991, aiuti all’avviamento per contribuire alla copertura dei costi di gestione.
Art. 8 – Formazione e consulenza
1 .
La Regione promuove il perfezionamento di una adeguata formazione professionale a favore di giovani imprenditori realizzando corsi di formazione complementare tendenti a migliorare l’efficacia del produttore ed a orientarlo alla ricerca di fonti integrative di reddito in settori di attivita’ alternativi quali l’agriturisno, l’artigianato rurale ed i servizi agro-ambientali.
2 .
Per consentire l’insediamento in agricoltura di giovani provenienti da settori extra-agricoli e la valorizzazione di conoscenze, ed il patrimonio della cultura contadina, in particolare per quanto riguarda l’artigianato rurale, nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 1, possono essere organizzati tirocini di formazione professionale presso aziende agricole condotte da agricoltori adulti di comprovata capacita’ imprenditoriale. Tali tirocini debbono consentire al giovane di definire il proprio progetto d’insediamento ed acquisire una pratica professionale nel settore d’attivita’ scelto, nonche’ abilita’ e conoscenze utili a gestire le attivita’ idonee all’integrazione del reddito.
3 .
Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori agricoli, tramite le strutture tecniche di sostegno di cui all’articolo 23 della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, professionali e sindacali possono fornire ai giovani un servizio di orientamento professionale e consulenza sulla propria situazione aziendale, sulle possibilita’ di sviluppo e sulle disponibilita’ di finanziamento.
Art. 9 – Conservazione dell’ integrita’ delle unita’ produttive
1 .
Per i giovani eredi considerati affittuari, ai sensi dell’articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all’acquisto della proprieta’ delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici, la Giunta regionale determina misure di intervento, nel rispetto delle condizioni e con le procedure stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e in conformita’ alla disciplina comunitaria.
Art. 10 – Abrogazione
1 .
E’ abrogata la Legge regionale 5 marzo 1987, n. 14.
Art. 11 – Norma finanziaria
1 .
Agli oneri derivanti dalla presente legge agli articoli 4 e 8 si fa fronte con somme disposte dal programma d’intervento obiettivo 5a), di cui al regolamento comunitario n. 2328/1991, e le cui assegnazioni comunitarie e statali verranno iscritte con le procedure dettate dall’articolo 23-bis della vigente Legge regionale di contabilita’.
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All’onere di lire 1,2 miliardi derivanti dall’applicazione degli articoli 5 e 9 della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari importo per competenza e per cassa della partita n. 1, “interventi per l’insediamento dei giovani in agricoltura” del fondo globale spese di investimento, capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione del bilancio 1997.
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Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l’anno1997sono iscritti i seguenti capitoli:
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Per gli anni successivi al 1997 lo stanziamento dei capitoli di cui al comma precedente sara’ determinato ai sensi dell’articolo 32-bis della vigente legge di contabilita’ regionale. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.