- Emanante: 3
- Regione: Veneto
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 30
- Data fonte: 26/07/1997
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
definizione di attivita’ agrituristica, piano agrituristico aziendale, classificazione delle aziende agrituristiche, norme igienico-sanitarie, elenco degli operatori agrituristici, commissione agrituristica provinciale, obblighi degli operatori agrituristici, programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali, programmi di sviluppo, piani agrituristici.
Art. 1 – Finalita’
1 .
La Regione nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l’attivita’ agrituristica, allo scopo di:
Art. 2 – Definizione di attivita’ agrituristica
1 .
Per attivita’ agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita’ di ricezione ed ospitalita’ esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarieta’ rispetto alle attivita’ di coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.
2 .
Rientrano tra tali attivita’:
3 .
Le attivita’ di cui ai commi 1 e 2 sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale.
Art. 3 – Piano agrituristico aziendale
1 .
Per la verifica del rapporto di connessione e complementarieta’ di cui all’articolo 2 comma 1, coloro che intendono iscriversi all’elenco degli operatori agrituristici, devono presentare al presidente della commissione agrituristica Provinciale, il piano agrituristico aziendale.
2 .
Il piano, in relazione alla estensione ed alle dotazioni strutturali dell’azienda, alla natura e varieta’ delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici e nelle adiacenze, al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo, definisce in particolare:
3 .
La Giunta regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il modello di piano agrituristico aziendale di cui al comma 1.
4 .
Il piano agrituristico aziendale puo’ essere aggiornato, su richiesta dell’interessato da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo.
5 .
Le risultanze istruttorie del piano, relativamente a quanto previsto al comma 2 devono venire riportate nell’autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Art. 4 – Idoneita’ all’esercizio dell’attivita’ agrituristica
1 .
Possono svolgere attivita’ agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. Singoli ed associati, che svolgono attivita’ agricola da almeno un biennio, mediante l’utilizzazione della propria azienda.
2 .
Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica a parenti ed affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarita’ dell’azienda medesima.
3 .
L’accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del c.c. E’ svolto dall’ispettorato regionale dell’agricoltura competente per territorio, il quale rilascia apposita certificazione.
4 .
Gli imprenditori possono avvalersi esclusivamente dei familiari di cui all’articolo 230-bis del c.c., ancorche’ conviventi e di propri dipendenti.
5 .
Per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9 e’ richiesta l’iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno cento ore organizzato dalle associazioni agrituristiche operanti su base Provinciale.
6 .
Per l’iscrizione al corso formativo per operatori agrituristici e’ necessario possedere i requisiti di cui al comma 1.
7 .
I corsi sono finanziati dalla Giunta regionale e devono prevedere lezioni teorico-pratiche nel le seguenti materie:
8 .
Per gli operatori agrituristici gia’ iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, non e’ richiesta la frequenza del corso formativo di cui al comma 59. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti interessati devono presentare un attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 5 e aver sostenuto un colloquio finale innanzi alla commissione agrituristica Provinciale.
Art. 5 – Classificazione delle aziende agrituristiche
1 .
Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la qualificazione dell’offerta agrituristica, e’ istituita la classificazione delle aziende agrituristiche.
2 .
Gli operatori agrituristici, all’atto della richiesta della autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono aver presentato domanda di classificazione della propria azienda agrituristica alla commissione agrituristica provinciale di cui all’articolo 10, la quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda medesima.
3 .
I soggetti gia’ in possesso di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda di classificazione alla commissione agrituristica Provinciale, entro sei mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di classificazione di cui al comma 4.
4 .
La Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito provvedimento di classificazione, che deve prevedere:
5 .
La simbologia da utilizzare e’ approvata dalla Giunta regionale sulla base di quella stabilita a livello nazionale dalle associazioni agrituristiche.
Art. 6 – Immobili destinati all’agriturismo
1 .
Possono essere utilizzati per attivita’ agrituristiche i locali siti nell’aggregato abitativo, definito ai sensi dell’articolo 2 della Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonche’ gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non piu’ necessari per la conduzione dello stesso.
2 .
Possono altresi’ essere utilizzati per attivita’ agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo purche’ svolga la propria attivita’ in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.
3 .
L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.
4 .
La sistemazione degli immobili da destinare all’uso agrituristico puo’ avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro.
5 .
La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell’edificio, conservandone l’aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l’uso di materiale tipico della zona e nel rispetto della Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, l’utilizzo dei locali ai fini agrituristici e’ consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici.
6 .
Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell’articolo 4 della Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 11 della medesima legge. Nelle more dell’applicazione del predetto articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampiiamenti.
7 .
L’attivita’ agrituristica puo’ essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti.
8 .
Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale, purche’ gli interessati si obblighino con il Comune a non cedere la proprieta’ dell’immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.
9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d’obbligo, da trascriversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune ed a spese del concessionario.
10. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all’attivita’ di ospitalita’ in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettivita’ complessiva aziendale superi le sei stanze.
Art. 7 – Norme igienico-sanitarie
1 .
I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni;
2 .
Nella valutazione ditali requisiti, deve essere tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ruralita’ degli edifici. Ai fini delle utilizzazione agrituristica e’ consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purche’ vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell’autorita’ sanitaria.
3 .
Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di almeno un locale da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate con arredamento decoroso.
4 .
La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 – Delega alle province
1 .
Le funzioni amministrative di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 15 sono delegate alle province.
2 .
Le province nell’esercizio delle funzioni delegate, sono tenute ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3 .
La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’articolo 55 dello statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4 .
La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida del presidente, propone al consiglio la revoca della delega.
Art. 9 – Elenco degli operatori agrituristici
1 .
E’ istituito, ai sensi dell’articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 l’elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle amministrazioni Provinciali.
2 .
All’elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all’articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.
3 .
La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell’elenco degli operatori agrituristici.
4 .
Presso le amministrazioni Provinciali e’ tenuto inoltre un registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell’attivita’, i dati riferiti alle lettere a), b) e, c) comma 2 dell’articolo 3, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonche’ ogni altra notizia ritenuta utile.
Art. 10 – Commissione agrituristica provinciale
1 .
E’ istituita, presso ogni Provincia la commissione agrituristica Provinciale.
2 .
La commissione, ai fini dell’iscrizione degli operatori agrituristici nell’elenco di cui all’articolo 9, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 2 e la insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
3 .
La commissione, per l’accertamento preliminare dei requisiti di connessione e complementarieta’, verifica, avvalendosi anche degli ispettorati regionali per l’agricoltura competenti per territorio, i contenuti del piano agrituristico aziendale.
4 .
La commissione e’ composta da:
5 .
Funge da segretario della commissione un funzionario dell’amministrazione Provinciale.
6 .
Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la commissione, ancorche’ incompleta, puo’ essere validamente costituita, purche’ siano pervenute almeno il cinquanta per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.
7 .
La commissione rimane in carica per la durata dell’amministrazione che l’ha espressa.
8 .
Per la validita’ delle sedute della commissione e’ richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla meta’ degli assegnati. Nell’ipotesi di cui alla seconda parte del comma 6 e’ richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parita’ di voti, prevale il voto del presidente. 9. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f) e g) del comma 4, e’ corrisposta un’indennita’ di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla Legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11 – Procedure
1 .
Sono abilitati all’esercizio delle attivita’ agrituristiche i soggetti iscritti nell’elenco. Iscrizione e’ condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2 .
L’istanza per l’iscrizione all’elenco va presentata alla commissione agrituristica Provinciale, corredata dal piano agrituristico aziendale di cui all’articolo
3 .
Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, la commissione, accertata la sussistenza dei requisiti e verificato il rapporto di connessione e di complementarieta’, provvede all’iscrizione, dandone comunicazione agli interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che l’interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione e’ ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
4 .
L’iscrizione ha validita’ annuale ed e’ automaticamente rinnovata qualora non VI siano comunicazioni di cessazione dell’attivita’, da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni per la revoca previste dall’articolo 12.
Art. 12 – Verifica e revoca dell’autorizzazione
1 .
La commissione agrituristica provinciale effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco, nonche’ verifiche nell’applicazione del piano agrituristico aziendale.
2 .
Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 la commissione agrituristica provinciale si avvale di personale provinciale qualificato e puo’ chiedere l’intervento degli ispettori di vigilanza di cui all’articolo 19.
3 .
La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco e la revoca dell’autorizzazione comunale.
4 .
La cancellazione dall’elenco comporta la restituzione delle provvidenze concesse ai sensi dell’articolo 15, sempreche’ sia disposta entro i termini di cui all’articolo 18.
Art. 13 – Obblighi degli operatori agrituristici
1 .
Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attivita’ agrituristiche sono obbligati a:
2 .
Entro due anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 9, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volonta’, devono iniziare l’attivita’ agrituristica, pena la decadenza dell’iscrizione stessa e la restituzione delle provvidenze concesse.
Art. 14 – Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali
1 .
Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Regionale, su proposta della giunta, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
2 .
Tale programma, redatto ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo agrituristico, nonche’ la ripartizione delle risorse finanziarie relativamente a:
3 .
Il programma regionale agrituristico e’ trasmesso al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali.
Art. 15 – Provvidenze
1 .
Agli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per:
2 .
Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non puo’ superare la somma complessiva di 20 mila ecu a favore di singoli e di 40 mila ecu a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.
3 .
Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate, gli importi suindicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze e’ data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorita’ ai coltivatori diretti, nonche’ ai loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile. E’ data inoltre priorita’ ad iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti aziendali, nonche’ agli adeguamenti strutturali finalizzati all’abbattimento della barriere architettoniche.
4 .
In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l’intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonche’ acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attivita’ di servizio in favore degli associati per le attivita’ di cui all’articolo 2 della presente legge.
5 .
In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 puo’ essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.
6 .
I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
7 .
Le province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all’articolo 14.
Art. 16 – Programmi di sviluppo
1 .
La Giunta regionale puo’ concedere contributi fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000, sulla base di specifici programmi, a favore di associazioni agrituristiche per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell’agriturismo.
2 .
La Regione puo’ inoltre finanziare corsi di formazione per operatori agrituristici nell’ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.
3 .
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali statali o comunitarie.
Art. 17 – Piani agrituristici
1 .
Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di province, Comunita’ Montane e comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come finalita’:
2 .
I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico.
3 .
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.
Art. 18 – Vincolo di destinazione
1 .
I beneficiari degli interventi di cui all’articolo 15 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature rispettivamente per dieci e cinque anni, a partire dalla data di erogazione dei benefici.
Art. 19 – Vigilanza
1 .
La vigilanza spetta alle province le quali controllano lo svolgimento delle attivita’ agrituristiche avvalendosi degli ispettori di vigilanza di cui all’articolo 57 della Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, riconosciuti ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 12 della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonche’ di proprio personale qualificato nella materia.
2 .
Dei risultati della vigilanza vengono informate le commissioni agrituristiche Provinciali di cui all’articolo 10.
Art. 20 – Sanzioni
1 .
Chiunque eserciti l’attivita’ agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed alla immediata chiusura dell’attivita’ agrituristica.
2 .
Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:
3 .
In caso di piu’ violazioni nel corso dell’anno degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 e nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 22 non ottemperino all’obbligo di presentare il piano agrituristico nel termine IV i indicato, viene disposta, dal sindaco del Comune dove ha sede l’azienda agrituristica, la sospensione dell’autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.
4 .
Per l’applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5 .
Delle sanzioni e’ data comunicazione alla Provincia di competenza.
Art. 21 – Regolamento di attuazione
1 .
Il Consiglio regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 22 – Norma transitoria
1 .
I soggetti iscritti all’elenco degli operatori agrituristici di cui all’articolo 7 della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 9.
2 .
I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla commissione agrituristica provinciale il piano di cui al comma 1 dell’articolo 3 entro un anno dalla approvazione del relativo modello da parte della Giunta regionale, e devono adeguarsi alle risultanze istruttorie entro un anno dalla approvazione del piano da parte della commissione medesima.
3 .
Le commissioni Provinciali per l’agriturismo di cui all’articolo 8, della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza delle amministrazioni che le hanno espresse.
4 .
Fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 21, sono fatte salve le disposizioni di cui alla Circolare regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai sensi dell’articolo 19 della Legge regionale 18 luglio 1991,n. 15.
Art. 23 – Abrogazioni
1 .
Sono abrogati:
Art. 24 – Norma finanziaria
1 .
Agli oneri derivanti dall’articolo 10 della presente legge da corrispondere alla province quale rimborso delle spese per l’esercizio della presente delega, si provvede mediante utilizzo dei fondi gia’ iscritti al capitolo n. 4100 “fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province” del bilancio di previsione1997e successivi.
2 .
Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 14, 15 e 16 della presente legge, quantificabili in lire 700.000.000 per l’anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di equivalente importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 11052 “contributi per attivita’ agrituristiche (Legge regionale 18 luglio 1991, n. 15)” dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1997 e contemporanea istituzione dei capitoli n. 11048 denominato “contributi ad enti pubblici e soggetti privati per l’attivita’ agrituristica” con lo stanziamento di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, e n. 11050 denominato “contributi in conto capitale per lo sviluppo agrituristico” con lo stanziamento di lire 500.000.000, in termini di competenza e di cassa.
3 .
Gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni agrituristiche Provinciali di cui all’articolo 10 della presente legge sono a carico del capitolo n. 3002 “spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennita’ di missione ed i rimborsi spese” dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio 1997. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.