- Emanante: 3
- Regione: Emilia Romagna
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 50
- Data fonte: 20/12/1991
Art. 1 – Deroga temporanea
1 .
Fino alla determinazione definitiva dell’assetto giuridico istituzionale dei corsi di laurea istituti nei Comuni di Cesena, Forli’, Ravenna e Rimini, ai sensi del Dpcm 12 maggio 1989, le funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario sono esercitate, in deroga a quanto previsto dagli art. 22 e 23 della L.R. N. 46 del 19 ottobre 1990, secondo quanto stabilito dalle disposizioni che seguono.
2 .
Le funzioni amministrative indicate nel precedente comma, escluse quelle spettanti alla Regione sono delegate ai comuni sede di corsi universitari.
3 .
Alla gestione degli interventi per il diritto allo studio, rientranti nell’ambito delle funzioni delegate a norma del comma precedente, i comuni possono provvedere anche in collaborazione fra loro.
4 .
Nella gestione delle funzioni delegate con la presente legge i Comuni di cui al comma 1 assicurano, nelle forme da essi stessi stabilite, la partecipazione delle rappresentanze dei docenti e degli studenti.
5 .
All’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge si applicano le disposizioni della L.R. N. 46 del 19 ottobre 1990, in quanto compatibili.
Art. 2 – Integrazione all’art. 21, primo comma, della l.r. 19/10/1990, n. 46
1 .
Nell’art. 21, primo comma, della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46, e’ aggiunto il seguente periodo: <
Art. 3
1 .
Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione emilia – romagna fa fronte mediante l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal 1 comma dell’art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31