- Emanante: 3
- Regione: Molise
- Fonte: Altro
- Data fonte: 19/04/1985
Art. 1
Ove il Consiglio regionale non approvi i piani annuali di attuazione entro i termini di cui all’ articolo 9 della Legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, e’ autorizzata, all’ inizio di ciascun anno formativo, ad anticipare il 30 % degli oneri per il personale docente o non docente derivanti dall’ applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale, in favore di enti gestori che abbiano presentato programmi per attivita’ di formazione professionale e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. La predetta anticipazione viene detratta da quella di cui alla lettera a ) dell’ art. 38 della Legge regionale n. 3 / 1983. E vietato utilizzare l’ anticipazione concessa per fini diversi da quelli indicati al 1 comma della presente Legge.
Art. 2
La presente Legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 127 della Costituzione e dell’ art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Molise.