- Emanante: 3
- Regione: Umbria
- Fonte: B.U.R.
- Data fonte: 19/07/1988
Thesaurus: Giovani, Occupazione
Art. 1 – Oggetto
1 .
Con la presente legge la Regione dell’ Umbria al fine di favorire l’occupazione giovanile, dispone interventi finanziari che agevolino la Costituzione e l’avvio, nei settori di competenza regionale, di imprese, formate da giovani, allo scopo di realizzare progetti volti alla produzione di beni e servizi con priorita’ per quelli inerenti l’ambiente, i beni culturali, l’artigianato e lo sviluppo del terziario qualificato.
Art. 2 – Destinatari
1 .
Possono beneficiare delle agevolazioni le societa’ cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ,le societa’ previste dal primo e secondo comma dell’ art. 2249 del codice civile e le imprese individuali.
2 .
Le imprese di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti:
3 .
Il limite massimo di eta’ e’ elevabile a 35 anni per:
4 .
I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del secondo comma devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
5 .
Nell’ipotesi di imprese esercitate in forma societaria il rapporto della partecipazione finanziaria giovanile rispetto al capitale totale, nonche’ quello del numero dei soci giovani rispetto a quello globale, devono permanere inalterati per almeno tre anni dalla data di concessione dei benefici a pena di revoca delle agevolazioni concesse eccettuato il caso in cui uno dei due rapporti cambi per effetto del superamento dell’eta’ di 29 anni da parte dei soci fondatori.
6 .
La titolarita’ delle imprese individuali deve permanere in capo alla stessa persona per almeno tre anni dalla data di concessione dei benefici a pena di revoca delle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto all’ottavo comma.
7 .
In caso di sopravvenuta incapacita’ o morte di uno o piu’ soci che comporti la modificazione dei rapporti di cui alla lettera b) del secondo comma, i soci rimanenti devono darne tempestiva comunicazione e richiedere il mantenimento delle agevolazioni concesse che potra’ essere accordato in relazione alla situazione aziendale e per gli stessi effetti, deve essere data dagli eredi del titolare dell’impresa.
8 .
La procedura di cui al settimo comma va seguita anche in caso di cessione dell’impresa beneficiaria ad altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
Art. 3 – Priorita’
1 .
Nella concessione delle agevolazioni e’ data priorita’ alle domande presentate da:
2 .
Qualora i soggetti di cui ai punti a), b) e c) del primo comma favoriscono l’inserimento nell’attivita’ lavorativa di portatori di handicaps, le domande dagli stessi presentate saranno valutate in via prioritaria.
Art. 4 – Tipologie delle agevolazioni
1 .
Le agevolazioni consistono in:
2 .
Le anticipazioni di cui alla lettera d) del primo comma, devono essere restituite in quote semestrali costanti, nel termine massimo di 10 anni con inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell’erogazione. Ogni quota di rimborso e’ maggiorata di un importo pari allo 0,50 per cento del saldo dell’anticipazione prima del pagamento. La suddetta commissione viene trattenuta dalla societa’ regionale per lo sviluppo economico dell’umbria affidataria del fondo di cui allo articolo 12, a titolo di rimborso di tutte le spese di gestione IV i comprese quelle per le procedure di recupero.
3 .
In alternativa all’intervento di cui alla lettera d) del primo comma puo’ essere concesso, a richiesta dell’impresa, un contributo in conto capitale a fronte dell’acquisizione dei beni di cui alla stessa lettera d) del primo comma. Il contributo massimo concedibile e’ pari al 20 per cento del totale dei canoni, esclusi quelli anticipati, previsti dal contratto di leasing ed e’ erogato in ratei semestrali direttamente ai beneficiari. In ogni caso l’ammontare totale dei canoni previsti dal contratto, esclusi quelli anticipati, non puo’ superare l’importo di lire 200.000.000.
Art. 5 – Interventi straordinari
1 .
Per l’attuazione di progetti diretti alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale, la cui esecuzione si configuri come attivita’ di pubblico servizio e per i quali, con apposita convenzione, siano impegnati contestualmente enti locali territoriali e soggetti privati, sono concessi contributi per la riduzione del 50 per cento dei costi del personale, a favore dei soggetti privati incaricati della realizzazione. I contributi sono riferibili ad una durata massima di due anni dalla data di assunzione delle singole unita’ lavorative.
2 .
Le assunzioni con contratto di formazione lavoro devono riguardare giovani di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni, con priorita’ per coloro che possiedono specifici titoli di studio o attestati di qualifica o specializzazione rilasciati ai sensi dell’ art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , a seguito di corsi di formazione professionale regionali attinenti i settori interessati dai progetti.
Art. 6 – Formazione professionale
1 .
Nell’ambito del piano annuale per la formazione professionale sono considerate prioritarie le richieste di interventi formativi connessi alla nascita e allo sviluppo di iniziative imprenditoriali ammesse ai benefici della presente legge, nonche’ le richieste dei benefici comunitari volti a creare nuova occupazione, presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.
Art. 7 – Gestione
1 .
La gestione degli interventi di cui alla presente legge e’ affidata alle amministrazioni Provinciali.
2 .
Le modalita’ per l’utilizzo del fondo IV i compresi i tempi di erogazione e di recupero delle somme anticipate, la documentazione da acquisire a fronte di ogni singola erogazione, le garanzie da porre in essere per il mantenimento della destinazione dei beni acquisiti, le procedure per il recupero delle anticipazioni non restituite dai beneficiari, la attribuzione della commissione di gestione di cui al secondo comma dell’articolo 4, le modalita’ ed i tempi di rendicontazione saranno regolati da apposita convenzione tra la Giunta regionale e la societa’ per lo sviluppo economico della Umbria.
3 .
Nell’ipotesi di inerzia provvede la Giunta regionale previa fissazione di un termine entro il quale adempiere.
4 .
Copia di ciascuna domanda e relativa documentazione e’ trasmessa dall’amministrazione provinciale competente al Comune nel cui territorio l’impresa ha la propria sede operativa. L’ amministrazione comunale informa la Provincia circa eventuali interventi autonomamente disposti o previsti nei confronti delle medesime imprese.
Art. 8 – Nucleo di valutazione
1 .
La concessione delle agevolazioni e’ disposta dalla competente amministrazione provinciale sulla base di un’istruttoria tecnicofinanziaria effettuata da un nucleo di valutazione composto da tre esperti in materie tecniche, economiche e finanziarie nominati dalla stessa amministrazione Provinciale. Il nucleo e’ integrato con un esperto nel settore di attivita’ dell’impresa richiedente il beneficio della presente legge.
Art. 9 – Obblighi a carico dei beneficiari
1 .
I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a presentare annualmente, entro centoventi giorni dalla fine del proprio esercizio amministrativo, una relazione sulla destinazione ed utilizzo delle somme erogate a valere sulla presente legge, nonche’ una dichiarazione sulla permanenza delle condizioni di cui allo art. 2.
2 .
La mancata o irregolare presentazione della documentazione di cui al comma primo comporta la revoca delle agevolazioni concesse.
Art. 10; – Relazioni annuali e rendiconti
1 .
Le amministrazioni Provinciali, ogni sei mesi, rimettono alla Giunta regionale, per il successivo inoltro al Consiglio Regionale, una documentata relazione dell’attivita’ svolta, con particolare riguardo agli effetti prodotti sulla base di apposito rendiconto ad esse trasmesso dalla societa’ regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’umbria e informano le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 11; – Convenzioni
Convenzioni 51. La Giunta regionale e’ autorizzata a stipulare convenzioni con:
Art. 12; – Fondo istituito con legge regionale n. 40/87
1 .
Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con il fondo istituito dalla Legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 .
2 .
Il fondo e’ trasferito ed affidato in gestione alla societa’ regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’umbria che eroga le agevolazioni sulla base delle decisioni assunte e comunicate dalle amministrazioni Provinciali. La stessa societa’ provvede alla riscossione delle somme di cui al secondo comma dell’articolo 4.
3 .
Il fondo e’ alimentato dagli interessi maturati sulle somme non erogate, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle quote delle anticipazioni di cui al secondo comma dell’articolo 4.
4 .
Il fondo stesso e’, altresi’ alimentato da eventuali apporti provenienti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati. Tali apporti saranno introitati dalla Regione sul cap. 2690 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, denominato “apporti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati al fondo istituito con Legge regionale 18 agosto 1987, n. 40”. In relazione alle somme man mano accertate, si provvedera’, con legge di variazione, ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di cui al primo comma.
5 .
La ripartizione del fondo tra le province di Perugia e Terni e’ operata nella misura rispettiva del 60 per cento e del 40 per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che potranno essere deliberate dal Consiglio regionale sulla base di motivate nuove esigenze espresse dalle amministrazioni Provinciali a seguito dei consuntivi dei primi due anni di esercizio.
Art. 13; – Cumulabilita’
1 .
Le spese ammesse a contributo con la presente legge non possono usufruire di altre agevolazioni, nei limiti dell’importo finanziario, disposte da leggi nazionali e regionali.
Art. 14; – Abrogazione
1 .
In sede di prima applicazione della presente legge possono beneficiare delle agevolazioni da essa previste anche le imprese, in forma individuale o societaria, che abbiano iniziato l’attivita’ in data successiva al 22 ottobre 1986.
2 .
La Legge regionale 22 aprile 1985, n. 19 e’ abrogata.
3 .
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino ad esaurimento, dalla legge di cui al secondo comma. La presente Legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.