Legge regionale 19 marzo 1980, n. 16

  • Emanante: 3
  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 19/03/1980
Utilizazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, delega di funzioni amministrative ai comuni

Thesaurus: Riforme

Art. omissis

Art. 10 – Ente regionale di sviluppo agricolo nelle marche

L’ente regionale di sviluppo agricolo presta, su richiesta, assistenza tecnica agli enti delegati per l’adempimento dei compiti a essi attributiti dalla presente legge. L’ente concorre alla promozione delle domande di assegnazione e assiste gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di svilluppo aziendali o interaziendali e puo’ presentare domanda di assegnazione per i terreni ricadenti nelle zone determinate ai sensi dell’art.4 della presente legge. L’ente di sviluppo, previa rimessa a coltura delle terre a esso assegnate, provvede, d’intesa con gli enti delegati interessati, alla loro assegnazione a coltivatori diretti, a mezzadri e loro cooperative nonche’ alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285.

Art. omissis

Art. 14

Agevolazioni per l’avvio delle esecuzioni dei piani aziendali a favore degli aventi diritto di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440, che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale possono essere concesse le seguenti provvidenze:

  • Accesso alle agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di agricoltura e foreste, nell’ambito delle priorita’ stabilite dalle leggi medesime;
  • Entro i limiti dello stanziamento autorizzato, concessione di un contributo in conto capitale fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile sopportata nel primo anno di coltivazione per gli interventi ritenuti necessari per la ripresa della normale coltivazione dei terreni assegnati. Il contributo viene erogato per meta’ all’atto della concessione e per la parte residua dopo la sistemazione e messa a coltura dei terreni. Lo stesso contributo e’ aumentabile fino al 70 per cento nei casi in cui i terreni siano ubicati nelle zone montane. Alla concessione e alla liquidazione del contributo provvede la Giunta regionale.
  • Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall’art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 285.

    Art. omissis