- Emanante: 3
- Regione: Marche
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 15234
- Data fonte: 19/03/1980
Thesaurus: Riforme
Art. omissis
Art. 10 – Ente regionale di sviluppo agricolo nelle marche
L’ente regionale di sviluppo agricolo presta, su richiesta, assistenza tecnica agli enti delegati per l’adempimento dei compiti a essi attributiti dalla presente legge. L’ente concorre alla promozione delle domande di assegnazione e assiste gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di svilluppo aziendali o interaziendali e puo’ presentare domanda di assegnazione per i terreni ricadenti nelle zone determinate ai sensi dell’art.4 della presente legge. L’ente di sviluppo, previa rimessa a coltura delle terre a esso assegnate, provvede, d’intesa con gli enti delegati interessati, alla loro assegnazione a coltivatori diretti, a mezzadri e loro cooperative nonche’ alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285.
Art. omissis
Art. 14
Agevolazioni per l’avvio delle esecuzioni dei piani aziendali a favore degli aventi diritto di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440, che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale possono essere concesse le seguenti provvidenze:
Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle previste dall’art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 285.