Legge regionale 2 giugno 1992, n. 21

  • Regione: Marche
  • Fonte: B.U.R.
  • Data fonte: 02/06/1992
Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente.

Thesaurus: Educazione

Art. 1

1 .

I comuni organizzano lo svolgimento delle attivita’, gia’ comprese fra le istituzioni di educazione popolare, di cui al Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 17 dicembre 1947, n. 1599 ratificato con modificazioni dalla legge 16 aprile 1953, n. 326 e successive modifiche che, con particolare riguardo ai corsi di orientamento musicale e ai centri sociali di educazione permanente.

2 .

I comuni, sulla base dei programmi concordati con i distretti scolastici, possono organizzare, altresi’, nell’ambito dei centri sociali di educazione permanente, le altre attivita’ di educazione permanente previste dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, e succesive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Numero dei corsi e dei centri

1 .

La Giunta regionale autorizza e finanzia annualmente l’istituzione di corsi di orientamento musicale in numero di norma non superiore a 220 e l’attuazione di centri di educazione permanente in numero non superiore a 70.

Art. 3 – Contributi

1 .

Per ogni corso di orientamento musicale, istituto anche presso istituzioni scolastiche, enti o associazioni e per ogni centro sociale di educazione permanente la Giunta regionale assegna al Comune un contributo annuo di lire 6.000.000.

2 .

Il contributo di cui al comma 1 e’ aggiornato ogni due anni dalla Legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.

3 .

Alla fine dell’anno formativo il Comune relazionera’ la Giunta regionale sull’effettivo svolgimento delle attivita’ finanziate e sui risultati conseguiti.

Art. 4 – Aggiornamento insegnanti

1 .

La Giunta regionale, al fine di rendere le iniziative di cui all’articolo 2 sempre piu’ rispondenti alle esigenze ed alle finalita’ della presente legge, e’ autorizzata a disporre annualmente di uno stanziamento non superiore a lire 30.000.000 per l’organizzazione di convegni, seminari di studi e corsi di aggiornamento e specializzazione per gli insegnanti dei corsi di orientamento musicale e per i dirigenti dei centri sociali di educazione permanente, da realizzarsi anche in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche ed associazioni.

Art. 5 – Disposizioni finanziarie

1 .

Per l’attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

A) Per l’anno 1992, lire 1.068 milioni cosi’ ripartite:

A1) Per le finalita’ di cui all’articolo 1, lire 1.038 milioni;

A2) Per le finalita’ di cui all’articolo 4, lire 30 milioni;

B) Per l’anno 1993 e per gli anni successivi, lire 1.770 milioni cosi’ ripartite:

B1) Per le finalita’ di cui all’articolo 1, lire 1.740 milioni;

B2) Per le finalita’ di cui all’articolo 4, lire 30 milioni.

2 .

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto della presente legge si provvede nel modo che segue:

A) per gli oneri relativi all’anno 1992, pari a lire 1.068 milioni:

A1) quanto a lire 600 milioni e lire 204 milioni con le somme iscritte a carico, rispettivamente, dei capitoli 4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno;

A2) quanto a lire 264 milioni, mediante, riduzione, per pari importo, dello stanziamento del fondo globale di cui al capitolo 5100101, all’uopo utilizzando quota parte dell’apposito accantonamento, partita10dell’elenco 1;

B) per gli oneri relativi agli anni 1993 e 1994, pari a lire 1.770 milioni:

B1) quando a lire 166 milioni, lire 600 milioni e lire 204 milioni, con le somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico, rispettivamente, dei capitoli 4111102, 4113102 e 4113103;

B2) quanto a lire 800 milioni, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del fondo globale di cui al capitolo 5100101, all’uopo utilizzando le proiezioni dell’apposito accantonamento, partita 10 dell’elenco 1.

3.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte a crico dei seguenti capitoli:

A) Per l’anno 1992:

A1) Per le spese di cui all’articolo 3, a carico del capitolo 4113102, la cui denominazione e’ cosi’ modificata “Contributi ai comuni per il finanziamento dei corsi di orientamento musicale nonche’ per le attivita’ di educazione ;

A2) Per le spese di cui all’articolo 4, a carico del capitolo 4113104 che si istituisce con la denominazione “Spese per la organizzazione di convegni, seminari e corsi di aggiornamento e specializzazione per gli insegnamenti dei corsi di orientamento musicale e dirigenti dei centri di educazione permanente”, con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 30 milioni;

B) Per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4 .

Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 4113103 e 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno1992sono ridotti, rispettivamente, di lire 204 milioni e lire 264 milioni.

Art. 6 – Disciplina dell’organizzazione

1 .

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana nuove norme per la disciplina dell’organizzazione e del finanziamento delle attivita’ di cui agli articoli precedenti.

Art. 7 – Abrogazione

1 .

La Legge regionale 19 maggio 1980 e’ abrogata. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e farla osservare come legge della Regione Marche.